Messaggio numero 347 del 24-01-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le Regioni possono chiedere la quantificazione delle risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma solo dopo aver disposto con proprio atto la cessazione degli effetti finanziari dei decreti e aver sollevato l’Istituto e il Ministero da responsabilità sui pagamenti futuri. Vengono richiamate la normativa di riferimento, le richieste delle Regioni e il termine di prescrizione decennale per le prestazioni a pagamento diretto.
Quantificazione dei residui degli ammortizzatori sociali in deroga e utilizzo per politiche attive
Quantificazione dei residui per ammortizzatori sociali in deroga e utilizzo per politiche attive
Il documento affronta il tema della determinazione delle risorse residue destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per le annualità 2014-2015-2016 e della loro possibile destinazione a misure di politica attiva del lavoro. Vengono richiamati il quadro normativo e le condizioni operative che le Regioni devono rispettare per ottenere la quantificazione dei residui sulla base della spesa effettiva.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 44 del D.lgs. n. 148/2015. Tale disposizione prevede che Regioni e Province autonome possano utilizzare il 50% delle risorse loro assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga, relative alle annualità 2014-2015-2016, anche per azioni di politica attiva.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, con cui sono state recepite le disposizioni della Determina presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017, che ha approvato lo schema di convenzione per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati con le risorse suddette.
Indicazioni del Ministero del Lavoro
Il documento riferisce della nota n. 6077 del 10 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva solo una volta completato il processo di decretazione. In tale prospettiva, le amministrazioni territoriali assumono la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non definite.
Criterio di determinazione dei residui
I residui sono indicati come la differenza tra i decreti di assegnazione e gli impegni corrispondenti ai trattamenti in deroga autorizzati. Alcune Regioni hanno tuttavia segnalato all’Istituto e al Ministero che tale criterio sarebbe penalizzante, perché non terrebbe conto della differenza tra quanto previsto dalle determine di autorizzazione e l’effettivo utilizzo delle risorse da parte dei destinatari. Le Regioni hanno quindi chiesto che la quantificazione avvenga sulla base della spesa reale corrispondente ai trattamenti in deroga effettivamente fruiti.
Termine di prescrizione e rilievo del decreto regionale
Il documento osserva che, per le prestazioni di cassa integrazione in deroga a pagamento diretto, in assenza di una disciplina specifica, il termine di prescrizione per il pagamento è quello ordinario decennale. Ne deriva che l’Istituto può considerare l’effettivo utilizzo delle risorse solo dopo il decorso di tale termine.
Si precisa inoltre che il diritto al pagamento della prestazione nasce con il decreto emanato dalla Regione, che costituisce il titolo originario. Per questo motivo la Regione può chiedere che le risorse per le politiche attive siano quantificate sulla base di quanto effettivamente speso.
Condizioni operative per la quantificazione sulla spesa effettiva
Prima di procedere alla quantificazione dei residui in base alla spesa effettiva, la Regione deve adottare un proprio atto dispositivo, dandone la massima pubblicità anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Con tale atto la Regione deve:
- disporre la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti;
- dare mandato all’Istituto di non procedere con ulteriori pagamenti;
- sollevare l’Istituto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da ogni responsabilità in ordine alle pretese economiche dei lavoratori interessati.
Solo per le Regioni che adottano tali atti, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.
Esito e rinvio a ulteriori istruzioni
Il documento conclude precisando che saranno impartite successive istruzioni operative all’esito dei necessari incontri tecnici con le Regioni.
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