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Messaggio

Messaggio numero 322 del 23-01-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 148/2017 in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, indicando termini, modalità di adesione e pagamenti, nonché gli effetti sulla verifica di regolarità contributiva (DURC on line).

Estensione della definizione agevolata dei carichi e riflessi sul DURC

Estensione della definizione agevolata dei carichi e riflessi sul DURC

Il documento esamina l’art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che amplia la disciplina della definizione agevolata già prevista dall’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Vengono riepilogate le nuove possibilità per i contribuenti e chiarito l’impatto della normativa sulla regolarità contributiva e sul rilascio del DURC on line.

Quadro generale e finalità della disciplina

La disciplina estensiva introdotta dal decreto-legge n. 148/2017 consente ai contribuenti di rientrare o accedere alla definizione agevolata in più ipotesi rispetto alla precedente normativa. In particolare, il documento segnala che la nuova cornice normativa riguarda sia il recupero di rate pregresse sia l’ampliamento dell’ambito temporale dei carichi definibili.

Proroga dei termini per le rate scadute nel 2017

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017 potevano conservarne i benefici versando tali importi in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Il documento precisa che:

  • il pagamento entro il 7 dicembre 2017 vale anche per le rate eventualmente pagate in ritardo;
  • una volta saldate le rate scadute, e versata l’eventuale terza rata entro la medesima data, il contribuente deve continuare a rispettare le successive scadenze del piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

Estensione dell’ambito oggettivo della definizione agevolata

L’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 148/2017 estende la definizione agevolata a tre categorie di carichi:

  • carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016;
  • carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;
  • carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Per tali ipotesi, il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018, utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Agente della Riscossione.

Dal momento della presentazione della dichiarazione fino alla data di pagamento della prima o unica rata risultano sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazione con scadenza successiva alla data di presentazione.

Modalità di accesso per i carichi affidati dal 2000 al 2016 e per i piani di dilazione preesistenti

Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 non già oggetto di dichiarazione e per i carichi inclusi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione per irregolarità nei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione deve fornire due comunicazioni:

  • entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
  • entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, con indicazione delle rate e del giorno e mese di scadenza di ciascuna.

Ai fini della definizione, il contribuente deve:

  • versare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non pagate al 31 dicembre 2016;
  • pagare nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 due rate consecutive di pari importo, corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
  • versare entro febbraio 2019 l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Il documento evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporta l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.

Modalità di accesso per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

Per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la procedura prevede:

  • entro il 31 marzo 2018, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile, limitatamente a tali carichi;
  • entro il 30 giugno 2018, la comunicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, con le relative rate e le scadenze di ciascuna;
  • il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate consecutive di uguale importo con scadenza a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per questi soli carichi, il documento precisa che la nuova definizione può essere esercitata anche se non risultano adempiuti tutti i versamenti rateali delle dilazioni in essere, in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.

Effetti sulla regolarità contributiva e sul DURC on line

Il documento richiama l’art. 54, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui, per i carichi contenuti in cartelle di pagamento o avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, il contribuente può ottenere un esito di regolarità nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione di adesione e la scadenza della prima o unica rata, purché permangano gli altri requisiti previsti dall’art. 3 del DM 30 gennaio 2015.

È inoltre chiarito che il mancato perfezionamento della definizione agevolata, per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata tra quelle rateizzate, comporta l’annullamento di tutti i documenti rilasciati in base a tale regola a decorrere dal 24 aprile 2017.

Interpretazione ministeriale e applicazione alle nuove ipotesi di definizione

Il documento riferisce che l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 9 gennaio 2018, prot. 0000090, ha chiarito che il richiamo contenuto nell’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 e nell’art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 all’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 consente di ritenere applicabile il complessivo meccanismo della definizione agevolata anche alle ipotesi estensive introdotte dal decreto-legge n. 148/2017.

Di conseguenza, anche per tali fattispecie è applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Indicazioni operative per le sedi territoriali

In base alle precisazioni ministeriali, le sedi territoriali devono definire le richieste di verifica della regolarità seguendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 80 del 2 maggio 2017.

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