Messaggio numero 273 del 19-01-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina il nuovo flusso SIN per la compensazione degli importi già versati nei casi di rideterminazione di provvedimenti di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979. Prevede la detrazione dei versamenti pregressi dal nuovo onere, la sospensione dei pagamenti del precedente piano, l’eventuale rimborso delle eccedenze e specifica che la procedura riguarda solo questa prestazione.
Compensazione dell’onere per ricongiunzione onerosa art. 2 L. 29/79
Compensazione dell’onere nelle rideterminazioni di ricongiunzione onerosa art. 2 L. 29/79
Il documento interviene nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici e chiarisce le modalità operative da seguire nei casi di rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979, quando il nuovo provvedimento annulla e sostituisce il precedente. Viene introdotto un nuovo flusso di lavorazione in procedura SIN per consentire la compensazione dell’onere con i versamenti già effettuati.
Quadro generale e principio della non compensabilità originaria
In via ordinaria, nei casi di rideterminazione del provvedimento:
- l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione;
- gli operatori delle Strutture territoriali rimborsano all’iscritto l’importo già versato relativo al provvedimento annullato;
- in presenza di pagamento rateale del nuovo provvedimento, viene attivato un nuovo piano di ammortamento.
A superamento di tale modalità operativa, è stato realizzato un nuovo flusso di lavorazione della riliquidazione di “Ricongiunzioni onerose art. 2 della Legge n. 29/79”, finalizzato a integrare la verifica dell’onere dovuto con i versamenti già effettuati.
Procedura di compensazione in SIN
La compensazione consiste nella detrazione degli importi già versati dall’iscritto e riferiti al provvedimento precedentemente emesso. Le fasi operative sintetizzate nel documento sono le seguenti:
- in approvazione, l’operatore della Struttura deve dichiarare di aver preso visione dello stato di pagamento dell’onere e di voler proseguire nella rideterminazione, selezionando l’apposita casella di presa visione;
- in caso di onere compensato, il sistema mostra il messaggio “Provvedimento con Onere Compensato”, utile a individuare le rideterminazioni oggetto di compensazione;
- nella fase di rideterminazione, quando la compensazione è stata effettuata, deve essere selezionato l’adempimento “Chiusura Trattamento”.
Riepilogo calcolo e piani di ammortamento
Nella sezione “Riepilogo Calcolo” vengono riepilogate le informazioni necessarie alla compensazione. In particolare:
- sono esposti gli importi dei versamenti effettuati in unica soluzione o in forma rateale, già eseguiti dall’iscritto per il provvedimento oggetto di rideterminazione;
- tali importi vengono portati in detrazione del nuovo onere;
- se è attivo un piano di ammortamento, si considerano come pagate le rate indicate al datore di lavoro nella “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento”, ossia:
- tre eventuali rate residue nel regime di silenzio assenso;
- una rata se in regime di assenso esplicito.
Nella fase “Piani Ammortamento”, oltre alle informazioni generali sugli importi dovuti e già versati, è indicato anche lo stato del piano di ammortamento, che può essere:
- attivo;
- chiuso;
- sospeso.
Approvazione finale e invio del provvedimento
Nella fase di “Approvazione determinazione con onere compensato”, l’operatore della Struttura territoriale deve nuovamente dichiarare di aver preso visione dello stato di pagamento dell’onere e di voler proseguire nella riliquidazione. Una volta approvata, la determinazione viene inviata all’esecutore per l’inoltro del provvedimento di ricongiunzione.
Effetti automatici del sistema
All’esito delle attività, il sistema provvede a:
- inviare all’Ente datore di lavoro la “Comunicazione per sospensione pagamento piano di ammortamento”, con richiesta di sospendere, a decorrere da una certa data, sia le dichiarazioni sia i pagamenti delle rate del precedente piano di ammortamento;
- effettuare il rimborso all’iscritto nei casi in cui:
- l’onere del nuovo provvedimento sia interamente coperto dai pagamenti già effettuati sul primo provvedimento e vi sia quindi un’eccedenza;
- il datore di lavoro abbia trattenuto e versato un numero di rate superiore a quelle indicate nella comunicazione di sospensione.
Adempimenti del beneficiario per il rimborso
Nei casi di rimborso, il beneficiario deve comunicare le informazioni necessarie per l’accredito dell’importo da rimborsare, secondo le istruzioni riportate nelle avvertenze del provvedimento ricevuto, compilando il modulo di accettazione da restituire all’INPS.
Ambito applicativo e documentazione di supporto
Il nuovo flusso di lavorazione riguarda esclusivamente la prestazione “Ricongiunzione onerosa art. 2 L. 29/79”. Il documento precisa che non si applica:
- alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45 del 1990;
- ai riscatti ai fini pensionistici, che saranno oggetto di successiva analisi.
La descrizione analitica delle attività è richiamata nell’estratto del manuale utente per le ricongiunzioni onerose disponibile sul percorso INTRANET indicato nel documento. Inoltre, viene segnalato che sono state apportate le modifiche necessarie ai provvedimenti di rideterminazione della ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979.
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