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Messaggio

Messaggio numero 378 del 26-01-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal gennaio 2018, per le prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà il pagamento diretto non è più la regola, ma può essere autorizzato solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa. In mancanza di tali condizioni, le istanze presentate con pagamento diretto devono essere convertite d’ufficio in pagamento anticipato dal datore di lavoro con conguaglio/rimborso.

pagamento diretto FIS e conversione in conguaglio/rimborso

Pagamento delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà

Il documento interviene per aggiornare il quadro operativo relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni di integrazione salariale garantite dal Fondo di integrazione salariale e, più in generale, dai Fondi di solidarietà. Viene chiarito che il pagamento diretto, inizialmente previsto come modalità esclusiva in fase di prima applicazione, non costituisce più la regola ordinaria per tali prestazioni.

Evoluzione del quadro normativo e istruzioni precedenti

In fase iniziale, con la circolare n. 176/2016 e con il messaggio n. 4885/2016, era stato disposto, in via provvisoria e nelle more del rilascio delle istruzioni Uniemens per il conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro, il pagamento diretto come modalità esclusiva di erogazione delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale.

Successivamente, con la circolare n. 170/2017, sono state fornite le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens sia per le prestazioni di integrazione salariale sia per gli interventi formativi. In particolare:

  • per il Fondo di integrazione salariale;
  • per i Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza;
  • per gli interventi formativi nei Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

Con tale circolare è stata quindi superata, per i suddetti Fondi, la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale.

Modalità ordinarie di erogazione delle prestazioni

Il documento richiama l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, che disciplina le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni. Ne deriva che le prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, seguono le stesse modalità previste per le integrazioni salariali ordinarie.

In base a tale assetto, la corresponsione economica ai lavoratori deve essere:

  • anticipata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga;
  • rimborsata dall’Istituto al datore di lavoro oppure conguagliata dal medesimo.

Presupposti per il pagamento diretto

Il pagamento diretto della prestazione è ammesso soltanto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa. Tali condizioni devono essere comprovate mediante la presentazione alla competente Struttura territoriale INPS della documentazione indicata nell’allegato 2 della circolare n. 197/2015.

Pertanto, il pagamento diretto non è una modalità automatica né generalizzata, ma un’eccezione subordinata alla prova delle difficoltà finanziarie aziendali.

Decorrenza del nuovo quadro operativo

Il nuovo regime operativo è vigente da gennaio 2018 e si applica:

  • alle domande presentate dal 1° gennaio 2018;
  • esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

Indicazioni operative per le Strutture territoriali INPS

Poiché, nei primi giorni di gennaio 2018, nelle domande presentate dai datori di lavoro per le prestazioni del Fondo di integrazione salariale è stata frequentemente richiesta la modalità di pagamento diretto, il documento impartisce specifiche istruzioni alle Strutture territoriali.

Le Strutture devono:

  • verificare, tramite la documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197/2015, la presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa nelle istanze presentate con richiesta di pagamento diretto;
  • qualora tali condizioni non risultino sussistenti, comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria;
  • disporre conseguentemente la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento anticipato con conguaglio/rimborso.

Sintesi conclusiva

Il documento, dunque, conferma che dal 1° gennaio 2018 il pagamento diretto delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà è ammesso solo in casi eccezionali, documentati da effettive difficoltà finanziarie dell’impresa. In assenza di tali presupposti, la modalità corretta è quella ordinaria dell’anticipazione da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio o rimborso.

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