Ordinanza n. 1670/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 6 maggio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e la precedente comunicazione dei motivi ostativi del 3 aprile 2026. Tra le contestazioni svolte in ricorso figura l'assenza di prova certa dell'effettiva notifica o comunicazione della nota ex art. 10-bis l. 241/1990. Ai fini della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione e le osservazioni eventualmente trasmesse dal ricorrente in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, nonché gli atti, le ricevute o le attestazioni riguardanti le modalità e la data della sua effettiva notifica o comunicazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Riservata ogni ulteriore decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Cosenza - Sportello Unico per l'Immigrazione, ordinando il deposito, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, degli elementi documentali relativi al procedimento, con particolare riguardo alle osservazioni del ricorrente e alla prova della notifica o comunicazione della nota ex art. 10-bis l. 241/1990. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e la prova della sua effettiva notifica o comunicazione costituiscono elementi istruttori rilevanti per la decisione della controversia e della fase cautelare.
art. 65 c.p.a.
Costituisce la base processuale del potere istruttorio esercitato dal giudice mediante ordine di deposito di documenti ed elementi necessari alla decisione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre d'ufficio incombenti istruttori quando la decisione richieda l'acquisizione di documenti o informazioni nella disponibilità dell'amministrazione.
- Quando sia contestata l'effettiva comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione deve fornire gli atti, le ricevute o le attestazioni idonei a dimostrare le modalità e la data della comunicazione, nonché la documentazione relativa alle eventuali osservazioni dell'interessato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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