Messaggio numero 26 del 1-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce i criteri applicativi dell'art. 11 del D.M. 158/2000 sul Fondo di Solidarietà per il personale delle aziende di credito ordinario, con particolare riferimento all'incompatibilità tra assegno straordinario e attività lavorativa. Si precisa quali attività siano considerate concorrenziali, quando l'assegno debba essere sospeso e che il beneficio va poi ripristinato per la durata residua originariamente prevista.
Fondo di Solidarietà personale aziende di credito ordinario: assegno straordinario e attività lavorativa
Fondo di Solidarietà del personale delle aziende di credito ordinario: assegno straordinario e attività lavorativa
Il documento fornisce indicazioni applicative sull'art. 11 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, relativo al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario. L'obiettivo è chiarire i casi di incompatibilità e di cumulo tra assegno straordinario e redditi da lavoro durante la fruizione del beneficio.
Contesto normativo e finalità dell'intervento
L'INPS segnala che l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 11 ha generato dubbi operativi presso uffici, lavoratori e imprese interessate. Le questioni sono state sottoposte al Comitato Amministratore nella seduta del 13 novembre 2003, che ha approvato alcuni criteri applicativi, rinviando a successive sedute l'esame delle ulteriori problematiche connesse all'attuazione della norma.
Natura speciale della disciplina
Il Comitato qualifica sia l'art. 11 del D.M. 158/2000 sia l'intero decreto come legislazione speciale. Da tale qualificazione discende la possibilità di deroghe rispetto alle regole ordinarie applicabili alla generalità dei lavoratori e delle aziende.
Attività lavorativa incompatibile con l'assegno straordinario
Ai fini dell'incompatibilità, per attività determinante redditi da lavoro si deve intendere soltanto quella che sia in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava servizio.
Il Comitato precisa che, in base a tale interpretazione:
- è possibile per il lavoratore operare nell'ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l'ex datore di lavoro;
- è possibile svolgere attività anche direttamente con il medesimo ex datore di lavoro;
- l'incompatibilità sussiste solo per l'attività concorrenziale con quella del precedente datore di lavoro.
Ratio della disciplina
La precisazione interpretativa viene ricondotta a una duplice finalità dell'art. 11:
- salvaguardare la professionalità e le potenzialità reddituali del lavoratore titolare dell'assegno straordinario;
- tutelare, o comunque non aggravare, la situazione di crisi aziendale che costituisce il presupposto per l'attivazione degli interventi del Fondo.
Effetti della violazione del divieto di attività concorrenziale
La violazione del divieto di svolgere un'attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro comporta la sospensione dell'assegno straordinario, con effetto dall'inizio dell'attività incompatibile.
Il documento chiarisce espressamente che si tratta di sospensione e non di decadenza. La sospensione opera per tutto il periodo in cui prosegue l'attività lavorativa incompatibile; cessata tale attività, l'assegno deve essere rimesso in pagamento per un arco temporale complessivo pari alla durata originariamente determinata del beneficio.
In pratica, la durata complessiva da garantire corrisponde al numero di mesi di assegno straordinario previsto al momento dell'accesso al Fondo, sommando:
- le mensilità già percepite;
- le mensilità da percepire;
- i mesi di sospensione intervenuti.
Indicazioni alle sedi INPS
L'INPS invita le sedi ad uniformarsi ai criteri indicati sia per le situazioni non ancora definite sia per quelle già definite in modo difforme. Resta riservata una successiva comunicazione per le ulteriori decisioni interpretative e applicative relative alle altre disposizioni dell'art. 11.
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