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Messaggio

Messaggio numero 142 del 26-11-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio disciplina la prosecuzione dei versamenti della contribuzione "atipica" ex INPDAI per i dirigenti già autorizzati o con domanda presentata entro il 31/12/2002, indicando che dal 2003 i versamenti devono essere effettuati con modello F24 e riportati nel DM10/2 con il codice M553. Specifica inoltre scadenze, gestione dei versamenti per il 2003 e dal 2004, nonché le modalità di compilazione di CUD e modello 770.

Contribuzione atipica ex INPDAI: modalità di versamento e dichiarazione

Contribuzione atipica ex INPDAI: quadro generale e continuità dei versamenti

Il documento disciplina la cosiddetta contribuzione "atipica" ex INPDAI, istituto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 44 del 15/03/1973 per consentire il mantenimento della contribuzione nel caso in cui al dirigente venissero conferite cariche sociali incompatibili con il requisito della subordinazione. La circolare chiarisce gli effetti della confluenza dell'INPDAI nell'INPS e regola la prosecuzione dei versamenti per i soggetti già autorizzati o già richiedenti alla data del 31/12/2002.

Presupposti e disciplina originaria

Secondo la normativa richiamata, la possibilità di proseguire i versamenti contributivi era riconosciuta al dirigente e all'azienda quando al primo fossero conferite cariche sociali tali da determinare la perdita del requisito della subordinazione. La contribuzione era definita "atipica" per la sua specificità ed era soggetta, quanto a misura e periodicità, alle norme della contribuzione volontaria.

Per l'autorizzazione al pagamento, prima della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPDAI del 26/03/1999 era sufficiente un anno di contribuzione presso l'Ente antecedente la domanda; successivamente a tale data era richiesto almeno un mese di contribuzione, in qualsiasi epoca, versato dalla stessa azienda conferente la carica sociale.

La prosecuzione della contribuzione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4, è avvenuta dal 1973 al 31/12/2002. L'onere del versamento e quello di comunicare ogni variazione del rapporto di amministrazione gravavano sull'azienda datrice di lavoro.

Incompatibilità non estensibili

Il documento precisa che, per la particolare struttura del rapporto previdenziale tra azienda, assicurato ed ente percettore, le incompatibilità previste per la contribuzione volontaria non erano applicabili alla contribuzione atipica. Era quindi esclusa, tra le altre, l'incompatibilità con la Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Effetti della legge n. 289/2002 e salvaguardia dei diritti

L'art. 42 della legge n. 289 del 27/12/2002, disponendo la confluenza dell'INPDAI nell'INPS, ha di fatto abrogato la legge n. 44/73, rendendo impossibili nuove autorizzazioni alla contribuzione atipica.

In accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene tuttavia salvaguardata la posizione dei dirigenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 01/01/2003, nonché di coloro che abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il 31/12/2002. Per tali soggetti resta possibile continuare a effettuare i relativi versamenti.

Modalità di versamento dal gennaio 2003

Per semplificare gli adempimenti, a partire da gennaio 2003 il versamento della contribuzione atipica deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e i dati devono essere riportati sul modello DM10/2 insieme a quelli dei dipendenti dell'azienda.

Le aziende interessate devono utilizzare il nuovo codice "M553" da esporre nei quadri B-C del DM10/2. In corrispondenza del codice devono essere indicati:

  • il numero dei dirigenti interessati;
  • la retribuzione di riferimento;
  • il contributo dovuto.

Le aziende interessate, e per conoscenza i contribuenti, ricevono tramite comunicazione della struttura INPDAI gli importi aggiornati al livello retributivo 2003 e il relativo contributo.

Versamento della contribuzione per l'anno 2003

Per l'anno 2003 le aziende devono versare la contribuzione relativa a tutti i trimestri del 2003, compreso il 4° trimestre, mediante il DM10/2 relativo al periodo di paga di dicembre 2003. Il versamento deve essere effettuato entro il 16/01/2004.

Versamento dal 2004 e scadenze trimestrali

A partire da gennaio 2004 la contribuzione deve essere versata con cadenza trimestrale, secondo il seguente calendario:

  • 1° trimestre: DM10/2 di marzo, versamento F24 entro il 16/04/2004;
  • 2° trimestre: DM10/2 di giugno, versamento F24 entro il 16/07/2004;
  • 3° trimestre: DM10/2 di settembre, versamento F24 entro il 16/10/2004;
  • 4° trimestre: DM10/2 di dicembre, versamento F24 entro il 16/01/2005.

Nei primi mesi dell'anno successivo saranno trasmessi alle aziende i nuovi livelli retributivi sui quali saranno calcolate, secondo le modalità della contribuzione volontaria, le contribuzioni dovute.

Il messaggio avverte inoltre che, se il versamento del saldo del DM10/2 tramite F24 avviene oltre la scadenza, gli importi risultano indebiti e devono essere rimborsati senza interessi né rivalutazione monetaria.

Indicazioni per la compilazione di CUD e modello 770

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione atipica devono essere dichiarati nel CUD e nel modello 770 nella parte C, sezione "dati previdenziali ed assistenziali INPS", con le seguenti indicazioni:

  • punto 1 (qualifica): codice di nuova istituzione "A";
  • punti 4 (matricola) e 5 (provincia lavoro): da compilare con i dati richiesti;
  • punto 6 (assicurazioni coperte): IVS.

Nella sezione 2, "retribuzioni particolari", occorre compilare:

  • punto 26 (tipo): codice "AT";
  • punti 27 (data inizio) e 28 (data fine periodo): il periodo di riferimento del trimestre;
  • punto 29 (retribuzione): la retribuzione di riferimento usata per il calcolo della contribuzione atipica;
  • punto 30 (settimane retribuite): il numero delle settimane corrispondenti.

Nella sezione 3 non deve essere indicato alcun dato.

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