Cassazione Penale, Sentenza n. 24237/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo resa in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna già pronunciata per plurimi episodi di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria ed estorsione, dopo un precedente intervento rescissorio della Cassazione limitato ad alcuni capi dell'imputazione. Il ricorso articolava tre motivi. Con il primo, comune ad entrambe, si denunciava vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità per il terzo episodio di usura al capo 10, sostenendo che tale episodio fosse una duplicazione di un precedente prestito e che non vi fosse prova della sua autonomia rispetto ai segmenti già assolti o comunque ritenuti diversi. Con il secondo, riferito alla sola posizione di una delle imputate, si censurava la qualificazione giuridica del fatto al capo 11 come estorsione ex art. 629 c.p., deducendo che la minaccia prospettata sarebbe stata solo un espediente per indurre al pagamento del debito, più vicino alla truffa che all'estorsione, e che mancassero i presupposti della coartazione; si richiamava inoltre il mancato riconoscimento di una condizione di inferiorità della persona offesa. Con il terzo motivo, comune ad entrambe, si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che si trattasse di fatti di modesta entità economica, in un contesto di rapporti di parentela e vicinato, senza una reale soggezione delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che fosse aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva censure già disattese, evidenziando che i giudici di merito avevano distinto nettamente i tre episodi di usura del capo 10, fondandosi su un compendio probatorio autonomo, anche di natura intercettativa, corroborato da prove orali e documentali. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la doglianza non consentita perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione, e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la condotta come estorsione: la minaccia di far intervenire un soggetto che avrebbe riscosso il debito "con le buone o le cattive" era stata percepita come seria ed effettiva e attribuibile all'iniziativa dell'imputata, configurando coartazione e non mero inganno. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che anche la censura sulle attenuanti tendeva a un riesame del merito ed era quindi inammissibile; nel merito, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche e di quella per danno di speciale tenuità, in ragione della serialità delle condotte, della personalità degli agenti, del mancato ristoro del danno e dell'assenza di un pregiudizio economicamente irrisorio. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La minaccia di un male reale, attribuibile all'agente e percepita come seria, integra l'estorsione; non basta una prospettazione di pericolo immaginario o non proveniente dall'agente, che può invece condurre alla truffa.
art. 640 c.p.
La truffa cd. vessatoria ricorre quando il danno è rappresentato come possibile o eventuale e non direttamente proveniente dall'agente, con induzione in errore della vittima e senza coartazione della volontà.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche sul divieto di valorizzare determinati elementi, nonché sulla negatività della personalità dell'imputato e sulla mancata resipiscenza effettiva.
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economicamente pressoché irrisorio, valutato complessivamente in relazione al disvalore della condotta e agli ulteriori effetti dannosi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 644 c.p.
Il riferimento è all'aggravante/condizione normativa evocata dalla difesa per sostenere l'assenza di una condizione di inferiorità della persona offesa; la Corte non vi fonda però il proprio decisum.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o che riproponga questioni già disattese dal giudice di merito senza evidenziare un vizio reale della decisione.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio né sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Ai fini della distinzione tra estorsione e truffa, occorre verificare se il male prospettato sia un danno reale, attribuibile all'agente e idoneo a coartare la volontà della vittima, oppure un rischio solo apparente o indotto in errore; nel primo caso vi è estorsione, nel secondo può ricorrere la truffa.
- La qualificazione della condotta come estorsiva non è esclusa dal fatto che la minaccia sia formulata attraverso riferimenti a terzi o a formule indirette, se il messaggio è percepito dalla vittima come serio, concreto e funzionale a costringerla alla prestazione richiesta.
- Le attenuanti generiche e quella del danno di speciale tenuità possono essere negate quando la condotta sia seriale, inserita in un contesto di abitualità criminosa, e il pregiudizio complessivo non sia economicamente irrisorio; il giudizio deve riguardare l'intero disvalore del fatto e non la sola modicità di singoli importi.
- In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese si accompagna, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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