DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163
Regime fiscale degli apparecchi di accensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la tassazione, l’importazione, la fabbricazione, la distribuzione e la vendita degli apparecchi di accensione e dei relativi ricambi principali, prevedendo licenze fiscali, contrassegni di Stato, registri, controlli e sanzioni. Prevede una disciplina transitoria per le giacenze e abroga norme previgenti; il monopolio fiscale sulle pietrine focaie cessa dopo un anno dall’entrata in vigore.
Regime fiscale e autorizzatorio degli apparecchi di accensione
Regime fiscale e autorizzatorio degli apparecchi di accensione
Il provvedimento introduce una disciplina organica sugli apparecchi di accensione, sulla loro immissione in consumo e sui relativi controlli fiscali. Regola imposta di fabbricazione, sovraimposta all’importazione, licenze per le attività del settore, obblighi contabili, vigilanza e sanzioni, con alcune disposizioni transitorie e finali.
Ambito oggettivo e soggetti esclusi
Ai fini della disciplina, è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato e alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla o incandescenza e destinato a sostituire i fiammiferi. Sono espressamente esclusi:
- gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per cucina;
- gli accenditori di stufe a kerosene.
La disciplina si applica anche alle parti o ai pezzi di ricambio principali degli apparecchi di accensione, nei limiti previsti.
Imposta di fabbricazione e contrassegni di Stato
Per gli apparecchi di accensione prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta un’imposta di fabbricazione, comprovata da appositi contrassegni di Stato. Le misure previste sono:
- lire 300 per ogni accendisigari per autovetture;
- lire 400 per ogni apparecchio non riutilizzabile dopo l’esaurimento del combustibile immessovi alla fabbricazione;
- lire 800 per gli altri apparecchi non ricompresi nelle categorie precedenti;
- lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale.
Non sono soggette alla tassazione dei ricambi le parti o i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica e utilizzati per la produzione degli apparecchi. Sono inoltre esclusi dall’imposta gli apparecchi incorporati in impianti e dispositivi industriali e nelle caldaie di impianti di riscaldamento.
Importazione, sovraimposta di confine ed esportazione
All’importazione di apparecchi di accensione e relative parti o ricambi principali si applica una sovraimposta di confine pari all’imposta di fabbricazione interna. Il pagamento è attestato mediante applicazione dei contrassegni di Stato a cura dell’importatore. Per gli apparecchi e i ricambi prodotti in Italia e destinati all’estero è concesso l’abbuono dell’imposta di fabbricazione, nel rispetto delle norme doganali.
Licenze per fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita
L’esercizio della fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, dell’importazione, della distribuzione all’ingrosso e della vendita al pubblico è subordinato al rilascio di una licenza fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria, rilasciata per stabilimento, ditta o persona. Le licenze:
- valgono per l’anno solare di emissione;
- si rinnovano automaticamente con il pagamento dei diritti annuali dovuti.
Il mancato pagamento nei termini comporta la decadenza dal rinnovo; il rinnovo resta possibile se il pagamento avviene entro i successivi quindici giorni, con applicazione di pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.
I diritti annuali sono fissati in:
- lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi e dei ricambi principali, esclusi gli accendigas domestici e gli accendisigari per autovetture;
- lire 50.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture;
- lire 25.000 per la distribuzione all’ingrosso;
- lire 10.000 per la vendita al pubblico.
Sono esentati dal pagamento dei diritti di distribuzione e vendita i fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all’ingrosso o al minuto. I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al diritto per la vendita al pubblico.
La disciplina della vendita al pubblico degli apparecchi tascabili è stata in parte soppressa da interventi successivi richiamati nel testo; inoltre è riportata l’abrogazione delle licenze previste dall’art. 3 per effetto del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
Vendita al pubblico e riserva di vendita
La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi o con ornamentazioni/rivestimenti in metalli preziosi, è riservata esclusivamente alle rivendite di generi di monopolio. Gli apparecchi non compresi nella riserva possono essere venduti anche da privati esercenti muniti della licenza per la vendita al pubblico.
Importazione tramite pacco postale
È consentita l’importazione, senza la licenza di cui all’articolo sulle licenze, di un apparecchio di accensione per ciascun destinatario di pacco postale o di invio della postalettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), purché proveniente dall’estero e previo pagamento della sovraimposta di confine e degli altri diritti dovuti.
Obblighi di registrazione, controllo e vigilanza
Fabbricanti, importatori e distributori all’ingrosso devono tenere un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall’ufficio tecnico competente, nel quale annotare tutte le operazioni di fabbricazione, importazione e smercio.
Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all’ingrosso e gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per fabbriche e magazzini l’Amministrazione finanziaria può disporre vigilanza saltuaria o permanente.
Sanzioni per violazioni formali e autorizzatorie
Ai fabbricanti, importatori e distributori all’ingrosso che impediscono il controllo o non tengono regolarmente il registro si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono il controllo si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000. In caso di reiterazione può essere revocata la licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione o vendita.
Sanzioni per evasione, assenza di contrassegno e pubblicità vietata
Chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi o ricambi privi del contrassegno di Stato è punito con multa da cinque a venti volte il tributo dovuto, oltre alla sopratassa pari al tributo evaso e salve le sanzioni doganali. La stessa sanzione si applica al fabbricante, importatore, grossista o rivenditore munito di licenza che detenga per la vendita, ceda o venda prodotti privi del contrassegno.
È inoltre punito chi, in violazione del divieto richiamato nel testo, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi predisposti a scopo pubblicitario, oppure vi appone scritte o emblemi pubblicitari. In tali casi si procede anche alla confisca dei beni e alla revoca delle licenze.
È prevista infine una multa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi vende o pone in vendita, senza licenza, apparecchi e ricambi muniti del contrassegno di Stato.
Attuazione, gestione e contabilizzazione dei tributi
Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare con proprio decreto:
- quali parti o pezzi di ricambio sono considerati principali;
- caratteristiche e modalità di distribuzione e applicazione dei contrassegni di Stato;
- modalità di rilascio ed esercizio delle licenze;
- caratteristiche e tenuta del registro di carico e scarico;
- modalità di esercizio dei controlli e della vigilanza.
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce i servizi necessari all’attuazione del decreto e provvede alla contabilizzazione dei tributi. Il gettito è imputato al bilancio dello Stato secondo le indicazioni contenute nel testo.
Regime transitorio
Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, fabbricanti, importatori, distributori all’ingrosso e rivenditori devono denunciare al competente ufficio tecnico o, per i rivenditori di generi di monopolio, all’ispettorato compartimentale competente, le giacenze di apparecchi e ricambi presenti alla data di entrata in vigore. Gli operatori tenuti al registro devono adempiere agli obblighi relativi allo stesso entro lo stesso termine. Ricevuta la denuncia, l’ufficio o l’ispettorato liquida l’imposta dovuta e notifica l’importo; il pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica. Per omissione, inesattezza o tardività della denuncia si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000.
I soggetti abilitati alla vendita delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui alla normativa previgente hanno diritto al rimborso del valore, al netto dell’aggio del 10%, relativo alle marche possedute per l’anno di entrata in vigore del decreto, secondo modalità ministeriali. I privati esercenti già autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva possono ottenere, a richiesta, il rinnovo della licenza.
Disposizioni finali e abrogazioni
Dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto cessa il monopolio fiscale sulle pietrine focaie, che da quel momento possono essere liberamente fabbricate, importate, distribuite e vendute nel territorio della Repubblica. Sono abrogate le norme previgenti sugli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, nella relativa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi, nonché il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109. Sono inoltre abrogate le altre disposizioni richiamate nel testo.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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