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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 1 giugno 1971, n. 290

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

Normativa italiana071U0290Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone interventi straordinari, a carico dello Stato, per fronteggiare il bradisismo nell’area di Pozzuoli: sgomberi, trasferimenti, costruzione di alloggi e opere pubbliche, contributi a proprietari e imprese, agevolazioni fiscali e finanziamenti. Contiene termini e procedure specifiche per domande, scelte dei beneficiari e attuazione dei piani, riferite alla fase emergenziale del 1971 e ai provvedimenti collegati.

Interventi straordinari per il bradisismo di Pozzuoli

Interventi straordinari per il bradisismo di Pozzuoli

Il provvedimento disciplina un ampio intervento pubblico straordinario per fronteggiare i danni del fenomeno bradisismico nell’area flegrea, con particolare riferimento al comune di Pozzuoli. Sono previsti sgomberi, trasferimenti, ricostruzioni, contributi economici, opere pubbliche, misure per le imprese e agevolazioni fiscali.

Ambito di applicazione e finalità

Le misure sono adottate a seguito dell’accentuarsi del fenomeno bradisismico e sono rivolte principalmente al comune di Pozzuoli. L’intervento è posto integralmente a carico dello Stato per le attività attribuite al Ministero dei lavori pubblici e per le ulteriori provvidenze economiche previste dal decreto.

Interventi affidati al Ministero dei lavori pubblici

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a:

  • pronto soccorso e primi interventi di emergenza;
  • studi e indagini geologiche per accertare cause ed evoluzione del fenomeno e individuare le parti da trasferire;
  • costruzione di alloggi per famiglie sgomberate, locali commerciali, artigiani e professionisti, con le necessarie urbanizzazioni;
  • opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica;
  • espropriazioni necessarie all’attuazione della legge;
  • sistemazione e risanamento delle parti dell’abitato da trasferire;
  • ripristino di edifici pubblici e infrastrutture danneggiate, con opere di presidio e consolidamento;
  • contributi ai proprietari di unità sgomberate per riparazione o ricostruzione nelle aree del piano.

L’approvazione dei progetti, l’impegno della spesa, gli appalti e la gestione tecnico-amministrativa delle opere sono attribuiti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, anche in deroga ai limiti di competenza.

Contributi per immobili dichiarati inabitabili

Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili e destinatari di ordinanze di sgombero o provvedimenti di tutela dell’incolumità pubblica emessi fino al 31 maggio 1971, ma ancora recuperabili, è riconosciuto un contributo per i lavori strettamente necessari alla riutilizzazione dell’immobile.

  • Il contributo non può superare lire 400.000 per vano.
  • Il massimale è di lire 3 milioni per unità abitativa.
  • Per unità ad uso commerciale, artigianale o professionale il massimo è di lire 1 milione.
  • La concessione è subordinata ad accertamento tecnico-economico del genio civile.

Trasferimento degli abitati e disciplina del Rione Terra

Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali interessate dai fenomeni bradisismici e non riparabili sono trasferite in altra zona del territorio comunale, previa istruttoria del genio civile. Per il Rione Terra, in ragione dei valori storici e ambientali, è previsto il trasferimento mediante espropriazione a cura e spese dello Stato e la conservazione nel patrimonio indisponibile del comune fino alla sistemazione definitiva, in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

Sono previsti:

  • l’approvazione dell’elenco degli immobili e del perimetro del Rione Terra con decreto del provveditore;
  • la notifica agli interessati da parte del sindaco entro 30 giorni;
  • la definizione dell’elenco entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con inclusione dei fabbricati non resi agibili entro tale termine, ai quali si applicano le norme sul contributo per ricostruzione;
  • la predisposizione, entro 4 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione, di un piano delle opere e degli interventi necessari.

Piano delle aree e delle opere

Il piano deve indicare:

  • le aree destinate alla costruzione delle nuove case;
  • le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei complessi edilizi e le relative aree.

Il piano deve utilizzare prioritariamente le zone già destinate all’edilizia economica e popolare nei piani comunali, con gli adeguamenti necessari alle esigenze derivanti dall’attuazione del decreto.

Espropriazioni e indennità

L’indennità di espropriazione per aree e immobili è determinata secondo la legge 21 luglio 1965, n. 904, senza considerare gli incrementi di valore derivanti dalla formazione e attuazione dei piani. La stima dell’ufficio tecnico erariale ha valore di perizia giudiziale.

Le aree risultanti dalle demolizioni passano al patrimonio comunale con vincolo di inedificabilità, salvo eventuale uso per edifici pubblici previsti dal piano regolatore. Passano inoltre al comune le aree e gli immobili espropriati e le opere di urbanizzazione primaria realizzate dallo Stato nell’ambito del piano.

Contributi per la ricostruzione delle unità espropriate

Ai proprietari, alla data del 1 marzo 1970, di unità immobiliari comprese nell’elenco o perimetro del trasferimento ed espropriate, sono concessi contributi per la ricostruzione nell’ambito del piano.

Per le abitazioni:

  • fino a tre vani utili: contributo massimo di lire 6 milioni per una nuova unità di almeno tre vani e accessori;
  • fino a tre vani utili, con famiglia di almeno sei membri: contributo massimo di lire 7 milioni per una nuova unità di cinque vani e accessori;
  • oltre tre vani utili: contributo massimo di lire 8 milioni per una nuova unità non inferiore a cinque vani e accessori.

Il contributo va ridotto dell’indennità di esproprio. È riconosciuto per la prima unità abitativa e, per le ulteriori unità abitative, entro lire 5 milioni ciascuna, con tetto complessivo di lire 18 milioni. Per le unità non ammesse al contributo spetta solo l’indennità di esproprio.

Per le unità commerciali, professionali e artigianali è previsto un contributo massimo di lire 4 milioni.

Domande, documentazione e anticipazioni

Le domande per i contributi devono essere presentate all’ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notifica dell’inclusione nell’elenco, corredate da:

  • computo metrico estimativo;
  • certificato catastale aggiornato o altro titolo idoneo a provare il possesso;
  • stato di famiglia.

Nella domanda deve essere indicato se si intende ricostruire in forma cooperativa o in comparto edilizio condominiale, oppure cedere il contributo all’Istituto previsto dalla legge.

È possibile ottenere anticipazioni fino al 50% del contributo presumibilmente spettante, previa richiesta e accertamento della consistenza e destinazione dell’immobile.

Revoca del contributo

Il contributo per la ricostruzione è revocato se le opere non sono ultimate entro due anni dalla comunicazione di approvazione del progetto e concessione del contributo, salvo proroga per giustificati motivi. La revoca comporta anche la revoca dell’assegnazione dell’area; resta fermo il diritto all’indennità di esproprio.

Soggetti attuatori e gestione degli alloggi

La costruzione degli alloggi, locali e opere di urbanizzazione è affidata all’IACP della provincia di Napoli. L’ISES provvede alle opere di edilizia sociale, infrastrutturale e pubblica.

Gli alloggi e locali costruiti:

  • sono consegnati all’IACP di Napoli;
  • sono gestiti con contabilità separata;
  • sono assegnati esclusivamente in locazione semplice;
  • sono assegnati dal consiglio di amministrazione integrato da rappresentanti del Comune di Pozzuoli e delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I criteri di canone e i requisiti degli assegnatari sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi, con priorità alle famiglie meno abbienti già residenti negli immobili sgomberati.

Programmazione, occupazione aree e finanziamenti agli enti attuatori

Il programma degli interventi è predisposto dall’IACP di Napoli d’intesa con il Comune e con l’ISES, ed è approvato dal provveditore regionale. L’approvazione del programma vale anche come autorizzazione all’occupazione delle aree necessarie per quattro anni. Il provveditore anticipa agli enti le somme necessarie per pagare opere ed espropriazioni, anche in deroga alle regole ordinarie per le opere per conto dello Stato.

Norme tecniche per i progetti e deroghe procedurali

I progetti dei fabbricati devono rispettare le norme antisismiche di seconda categoria e devono essere presentati al Genio civile di Napoli con il parere della commissione edilizia comunale, che si pronuncia entro 30 giorni.

Per le opere dell’IACP e dell’ISES non si applicano le norme ordinarie per le opere di conto dello Stato. I progetti esecutivi sono approvati da un organo integrato con rappresentanti tecnici e del Comune; appalti ed esecuzione seguono procedura d’urgenza. Il saldo alle imprese è pagato dopo il collaudo, nominato dal provveditore.

Sostituzione nella costruzione e finanziamento rateale

L’IACP di Napoli può sostituirsi, anche in deroga alla propria disciplina, ai proprietari che cedano i diritti riconosciuti dal decreto e richiedano la costruzione degli alloggi. È prevista una convenzione pubblica amministrativa e l’IACP può iscrivere ipoteca a garanzia dell’eventuale spesa eccedente il contributo. La differenza può essere rimborsata in massimo 25 anni al tasso del 4 per cento.

Messa in sicurezza delle aree sgomberate e tutela del Rione Terra

Il Genio civile di Napoli esegue le opere necessarie per chiudere gli ambienti sgomberati, impedirne ogni utilizzazione e assicurare l’igiene della zona disabitata. Provvede inoltre alla sistemazione della zona in accordo con la Sovrintendenza, per la tutela del patrimonio ambientale e archeologico.

Per il Rione Terra il Ministro dei lavori pubblici può bandire un concorso tra ingegneri e architetti italiani per un progetto di massima di sistemazione e conservazione, con possibilità di ristrutturazioni compatibili con sicurezza e servizi. Una commissione mista definisce bando e valuta i progetti vincitori.

Tutela artistica e paesistica

Le norme sulle tutele artistica e paesistica del 1939 restano applicabili solo in quanto compatibili con il decreto.

Opere pubbliche, portualità e piano regolatore

È autorizzato il ripristino di edifici pubblici, servizi di fognatura e acquedotto, interventi di presidio e consolidamento delle pendici e adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo. Le opere, eccetto quelle portuali, possono essere date in concessione al Comune, al quale spetta una quota del 5% per spese generali di progettazione e direzione lavori.

La redazione del piano regolatore generale del Comune di Pozzuoli è posta a carico dello Stato.

Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei

È istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei, con sede in Pozzuoli, per coordinare rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell’area. Il Centro opera in ambito vulcanologico, sismologico, geofisico, geochimico e geotecnico, con particolare attenzione al bradisismo, e fornisce elementi utili alle amministrazioni pubbliche. La sua struttura organizzativa è demandata a un decreto ministeriale. La direzione è affidata al direttore dell’Istituto di fisica terrestre dell’Università di Napoli.

Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, domande, provvedimenti, contratti e documenti relativi all’attuazione del decreto sono esenti da:

  • imposta di bollo;
  • imposta di registro e ipotecaria;
  • tasse di concessione governativa;
  • diritti catastali;
  • emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari;
  • tributi speciali indicati dalla normativa richiamata.

Sono esenti anche dall’imposta generale sull’entrata i corrispettivi degli appalti e gli acquisti di materiali. Per ottenere le esenzioni è necessaria una dichiarazione dell’amministrazione statale competente che attesti la finalità dell’atto.

Risorse finanziarie e coperture

Sono previste diverse autorizzazioni di spesa, tra cui:

  • lire 11 miliardi per gli interventi principali, ripartiti tra gli anni finanziari 1971-1974;
  • lire 1 miliardo per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni agli organismi di assistenza pubblica;
  • lire 170 milioni per il contributo ai lavoratori autonomi assicurati residenti a Pozzuoli;
  • lire 200 milioni per integrare le disponibilità destinate alle provvidenze per le imprese;
  • lire 30 milioni per contributi alle aziende di trasporto che effettuano collegamenti gratuiti per la popolazione di Pozzuoli.

Misure per i lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda, assicurati presso le gestioni speciali INPS indicate dal decreto e residenti a Pozzuoli, è corrisposto un contributo di lire 90.000 a carico delle rispettive gestioni. Se il titolare non è assicurato, il contributo può essere percepito da un familiare assicurato con delega autenticata dal sindaco. La domanda va presentata alla sede provinciale INPS entro 270 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Provvidenze per l’edilizia residenziale pubblica e case per lavoratori

Il comitato per l’edilizia residenziale è autorizzato a effettuare stanziamenti straordinari per i programmi di costruzione nel Comune di Pozzuoli, anche in deroga ai criteri ordinari, comprese le ristrutturazioni previste dal decreto. La Gestione case per lavoratori può deliberare procedure e modalità straordinarie per l’immediata esecuzione dei programmi e per assegnare alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione.

Provvidenze per le imprese danneggiate

Alle imprese dei settori industria, commercio, artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e spettacolo operanti a Pozzuoli e danneggiate dal bradisismo si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334. Le misure spettano anche quando non vi sia stato un danno materiale, se il trasferimento in altra sede sia imposto da provvedimenti di sgombero.

In sostituzione delle provvidenze dell’art. 7-bis della legge n. 50/1952, è previsto un contributo a fondo perduto di lire 300.000, su domanda alla Prefettura di Napoli con visto della Camera di commercio. La Prefettura eroga i contributi sui fondi accreditati dal Ministero competente. Le imprese possono inoltre accedere, in alternativa, alle altre provvidenze previste dalla disciplina del 1951-1952.

Misure per i trasporti

È autorizzata la spesa per contributi alle aziende ATAN, TPM, SEPSA di Napoli e al servizio autolinea urbana di Pozzuoli, per collegamenti automobilistici gratuiti a favore della popolazione.

Riscossione dei tributi sospesi

La riscossione dei tributi, sovrimposte e addizionali sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970 avviene, per i debiti ancora dovuti, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in 24 rate, senza maggiorazioni. La stessa disciplina si applica anche ai tributi in scadenza alla rata di aprile 1971.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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