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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1971, n. 249

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Normativa italiana071U0249Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto riduce per un periodo limitato le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su benzine, oli combustibili e altri derivati petroliferi, prevedendo anche specifiche agevolazioni per usi turistici, pubblici e industriali. Le riduzioni hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 1971, con finanziamento a carico di operazioni di indebitamento statale.

Riduzione temporanea delle accise su alcuni prodotti petroliferi

Riduzione temporanea delle imposte su alcuni prodotti petroliferi

Il provvedimento interviene in via straordinaria sul regime fiscale di diversi prodotti petroliferi, riducendo imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine su alcune categorie di benzine, oli combustibili e oli da gas. La misura è connotata da finalità congiunturali e da efficacia limitata nel tempo.

Ambito delle riduzioni fiscali

Il decreto abbassa le aliquote ordinarie per:

  • benzine speciali diverse dall’acqua ragia minerale e benzina, con riduzione da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale;
  • oli combustibili diversi da quelli speciali, con riduzione da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale.

Agevolazioni specifiche per la benzina

La tabella richiamata viene sostituita per alcune ipotesi di impiego della benzina, con aliquote ridotte per usi particolari. In particolare, sono previste agevolazioni per:

  • benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti stranieri o italiani residenti all’estero in viaggi di diporto nello Stato, entro un limite quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio e comunque non superiore al fabbisogno di 90 giorni di permanenza;
  • benzina consumata per autovetture da noleggio da piazza e mezzi assimilati, con quantitativi giornalieri differenziati in base alla popolazione del comune;
  • benzina consumata per autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Per l’agevolazione destinata ai viaggiatori stranieri o residenti all’estero, i buoni sono emessi dall’ENIT e dall’ACI, mentre la vigilanza sulla distribuzione e sulla contabilità è affidata a un comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con i ministri competenti.

Agevolazioni per usi militari, industriali e di pubblico servizio

Il decreto prevede ulteriori aliquote agevolate per specifici impieghi di benzina, petrolio diverso dal lampante, oli da gas e oli combustibili. Le principali fattispecie sono:

  • impiego per aerei militari a reazione dell’Amministrazione della difesa, limitatamente al prodotto denominato “jet-fuel JP4” e solo entro il contingente annuo di tonnellate 18.000;
  • uso di oli da gas come combustibili;
  • impiego di oli da gas e oli combustibili speciali o ordinari per perforazioni di ricerca di idrocarburi e forze endogene nel sottosuolo;
  • impiego per macchine idrovore finalizzate al sollevamento di acque in terreni bonificati;
  • produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW;
  • uso di oli combustibili per caldaie, forni, motori fissi in stabilimenti industriali o agricolo-industriali, laboratori e cantieri;
  • consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano oli minerali in prodotti chimici diversi, limitatamente agli oli combustibili densi.

Limite temporale di efficacia

Le riduzioni introdotte dal decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1971. Il provvedimento è quindi espressamente temporaneo e non disciplina un regime stabile.

Copertura finanziaria

L’onere complessivo è valutato in 84 miliardi di lire. La copertura è assicurata tramite il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato a effettuare mediante:

  • contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;
  • emissione di buoni poliennali del tesoro;
  • emissione di speciali certificati di credito.

Modalità finanziarie e bilancio

Per i mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche è previsto:

  • ammortamento in un periodo non superiore a 20 anni;
  • disciplina demandata a convenzioni tra Ministero del tesoro e Consorzio, approvate con decreto ministeriale.

Per i buoni poliennali del tesoro si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza non superiore a nove anni. Per i certificati di credito si applicano le condizioni dell’art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918.

Per l’anno finanziario 1971 la copertura delle operazioni finanziarie è assicurata anche mediante riduzione dei fondi speciali indicati nel bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie.

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