Ordinanza n. 16211/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del Verbale redatto in data 27.05.26 dalla Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici del C.N.S.R. - Arma dei carabinieri, che ha giudicato il ricorrente non idoneo per essere ammesso al 16° corso triennale (2026-2029) di 898 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri; e degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; ed in particolare della Determinazione - di cui si ignorano gli estremi identificativi - con cui è stata disposta la sua esclusione dal relativo concorso pubblico ed, in parte qua, della graduatoria finale del concorso in fase di pubblicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/9/2026: per l’annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- datata 06.08.26, pubblicata il 10 agosto 2026, a firma del vice Direttore Generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso triennale (2026-2029) di 996 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, ed ha dichiarato i candidati (ivi inseriti) idonei vincitori del predetto concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dalla graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al 16° corso triennale per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il verbale del 27 maggio 2026 con cui la Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri lo ha giudicato non idoneo, nonché la conseguente esclusione dal concorso e, con motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2026, la determinazione del 6 agosto 2026, pubblicata il 10 agosto 2026, che lo ha escluso dalla graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al 16° corso triennale. Il testo non espone i motivi di illegittimità sostanziale dedotti. Risulta invece che la notificazione dei motivi aggiunti ai due controinteressati individuati non è andata a buon fine, poiché i plichi sono stati restituiti al mittente.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito. Rilevato che la notifica dei motivi aggiunti ai due controinteressati non era andata a buon fine e che era ancora pendente il termine per impugnare la graduatoria finale, ha disposto la rinnovazione della notifica ad almeno un controinteressato entro tale termine, per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio. Ha indicato che, se ne ricorrono i presupposti e i candidati utilmente collocati sono stati incorporati, potrà essere valutata la modalità alternativa prevista dall'art. 146 c.p.c. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026, ore di rito.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
eventualmente valutando anche il possibile utilizzo della modalità alternativa di cui all’articolo 146 c.p.c. per i militare in servizio ove nella specie sussistano i relativi presupposti
Il giudice indica che, per la rinnovazione della notifica a candidati eventualmente incorporati e in servizio, può essere valutata la modalità alternativa contemplata dall'art. 146 c.p.c., purché ne ricorrano i presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La tutela dei dati relativi alla salute comporta, in caso di diffusione del provvedimento, l'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata a fondamento dell'ordine di oscurare, in caso di diffusione, le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la notificazione dei motivi aggiunti ai controinteressati non va a buon fine e il termine per impugnare l'atto cui essi si riferiscono è ancora pendente, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica ad almeno un controinteressato entro quel termine, al fine di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio.
- Per la rinnovazione della notifica a un controinteressato militare in servizio può essere valutata la modalità alternativa prevista dall'art. 146 c.p.c., se ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1374/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1966/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1121/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1971/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1967/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →