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Legge

L.R. Toscana 24/2012

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Normativa regionaleL.R. Toscana 24/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la dichiarazione e gestione dello stato di emergenza per crisi idrica/idropotabile, con un piano straordinario, poteri sostitutivi, controlli e misure sui prelievi. Introduce inoltre modifiche alla l.r. 69/2011 e alla l.r. 91/1998, con efficacia legata agli stati di emergenza e agli strumenti pianificatori previsti.

Gestione delle crisi idriche e idropotabili in Toscana

Gestione delle crisi idriche e idropotabili in Toscana

La legge detta regole per fronteggiare situazioni di carenza idrica e idropotabile nel territorio della Regione Toscana, sia nei casi di emergenza sia per una migliore prevenzione e pianificazione degli usi della risorsa idrica. La disciplina opera in raccordo con il piano operativo di emergenza dell’autorità idrica e con il piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento interviene per:

  • fronteggiare situazioni di carenza idrica e idropotabile che compromettano in modo significativo la disponibilità ordinaria della risorsa, con possibili rischi per la salute pubblica e per il sistema produttivo regionale;
  • accelerare l’attuazione degli interventi e delle misure del piano operativo di emergenza previsto dalla l.r. 69/2011;
  • rafforzare la prevenzione tramite il piano provinciale di gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica;
  • coordinare il piano operativo di emergenza con gli obiettivi e le misure dei piani provinciali.

Dichiarazione e durata dello stato di emergenza

Il Presidente della Giunta regionale, quando ricorrono i presupposti di grave criticità idrica e idropotabile, dichiara con decreto lo stato di emergenza, in tutto o in parte del territorio regionale. Il decreto indica la durata presunta dell’emergenza, durante la quale si applicano le disposizioni della legge, con possibilità di proroga se persistono i presupposti. La cessazione è dichiarata con apposito decreto, anche per porzioni del territorio.

Se è dichiarato anche uno stato di emergenza nazionale, le disposizioni regionali del capo dedicato all’emergenza si applicano solo per quanto compatibili con le misure nazionali.

Piano straordinario di emergenza

Entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci, il piano straordinario di emergenza, sentito il comitato istituzionale. Il piano è predisposto dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina tecnica di regia e, in relazione alla crisi in atto, definisce:

  • gli interventi strutturali, le misure e le azioni da attuare, con le relative priorità;
  • le misure di contenimento del prelievo dai corpi idrici, compresa la limitazione dei prelievi in essere e l’eventuale sospensione di nuove concessioni per usi diversi dall’idropotabile;
  • il rafforzamento dei controlli;
  • campagne informative per ridurre i consumi;
  • indicazioni per rendere omogeneo l’esercizio dei poteri di ordinanza dei sindaci;
  • eventuali ulteriori interventi strutturali, anche per nuove opere di accumulo e distribuzione, con indicazione della copertura finanziaria;
  • cronoprogrammi, adempimenti amministrativi, tempistiche attuative e procedure di monitoraggio.

L’approvazione del piano viene comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Attuazione del piano: compiti delle province

In attuazione del piano straordinario, le province devono:

  • autorizzare i prelievi da nuove fonti di approvvigionamento per uso idropotabile e zootecnico solo per la durata dello stato di emergenza; alla cessazione, il mantenimento dei prelievi richiede un nuovo titolo autorizzatorio;
  • sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nelle aree e per il periodo previsti dalla dichiarazione di emergenza;
  • adottare provvedimenti limitativi sui prelievi già in essere, nel rispetto delle priorità di legge, assicurando dopo il consumo umano e zootecnico la priorità dell’uso agricolo, compresa l’acquacoltura;
  • adottare, nei casi previsti, provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale;
  • intensificare controlli e verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Procedimenti accelerati, utilità pubblica e poteri sostitutivi

Per l’approvazione dei progetti degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario si procede tramite conferenza di servizi, con termini dimezzati rispetto alla disciplina generale. L’approvazione dei progetti comporta dichiarazione di pubblica utilità.

Gli interventi strutturali del piano hanno valenza strategica regionale e, per la loro realizzazione, si applicano le norme regionali sugli interventi strategici accelerati.

Se i soggetti competenti non attuano entro i termini gli interventi non strutturali, le misure e gli adempimenti del piano, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi. Se invece l’inadempienza riguarda i gestori, si applicano le regole della l.r. 69/2011: l’autorità idrica deve diffidare il soggetto entro 10 giorni dalla rilevazione del ritardo, assegnando un termine non superiore a 20 giorni; in caso di ulteriore inerzia, la Regione esercita i poteri sostitutivi.

Organi di supporto e coordinamento

Per il confronto politico-istituzionale opera un comitato istituzionale presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato, composto da assessori competenti, presidenti delle province o delegati, direttore generale dell’autorità idrica, presidente dell’EAUT e da un sindaco rappresentativo dell’area interessata, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro 10 giorni dal decreto di emergenza. Alle sedute partecipano i segretari generali delle autorità di bacino competenti. Non sono previsti indennità o rimborsi.

Il Presidente si avvale inoltre di una cabina tecnica di regia, composta dai responsabili tecnici della Regione, dell’autorità idrica, dell’EAUT, delle province, delle autorità di bacino, delle ASL e del responsabile tecnico del comune del sindaco componente del comitato. La Giunta regionale ne definisce composizione e funzionamento. Anche per questa partecipazione non sono previsti compensi o rimborsi.

Disposizioni transitorie

Nelle more dell’approvazione del piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica, l’inserimento di nuovi approvvigionamenti nel piano straordinario è subordinato alla verifica che essi non compromettano le fonti già legittimamente in esercizio al momento della dichiarazione di emergenza. La verifica avviene con il supporto della cabina tecnica di regia.

Pianificazione ordinaria e termini di adeguamento

Le province devono adottare il piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’autorità idrica deve adeguare il piano operativo di emergenza alle prescrizioni del piano provinciale entro 180 giorni dall’approvazione di quest’ultimo. Se i termini decorrono inutilmente, si applica la disciplina regionale sulle funzioni amministrative e sulla pianificazione territoriale e ambientale.

Relazione al Consiglio regionale

Entro 30 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario.

Disposizioni per l’anno 2012

Le norme della legge si applicano, per quanto compatibili, anche agli interventi e alle misure disposte in conseguenza di stati di emergenza idrica e idropotabile già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Modifiche alla l.r. 69/2011

La disciplina dell’autorità idrica viene integrata per prevedere che il piano operativo di emergenza rispetti le prescrizioni del piano provinciale, ove esistente. In caso di criticità idropotabile, l’autorità idrica deve attivare immediatamente il piano operativo e adeguare il piano d’ambito per finanziare gli interventi; se è dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della nuova legge, l’adeguamento va fatto entro 10 giorni.

Per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi, i gestori devono individuare preventivamente gli operatori affidatari, nel rispetto del codice dei contratti pubblici allora vigente.

Modifiche alla l.r. 91/1998 sul piano di gestione della risorsa idrica

Il piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica deve contenere un quadro conoscitivo articolato, il riparto della risorsa tra i vari usi secondo le priorità di legge, un programma di revisione delle concessioni con eventuali soglie e punti di controllo per una gestione dinamica, e un programma di interventi per approvvigionamenti a uso plurimo o diverso dal potabile.

Il piano deve inoltre indicare le linee strategiche per fronteggiare tempestivamente le crisi idriche e per mitigarne gli effetti sul sistema territoriale, ambientale e produttivo. I provvedimenti limitativi sui prelievi devono sempre considerare l’incidenza sul deficit idrico, le specificità del territorio e le priorità fissate dalla normativa ambientale statale e dal piano di tutela delle acque.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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