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Legge

L.R. Toscana 26/2012

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Normativa regionaleL.R. Toscana 26/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Toscana la commissione regionale per il paesaggio, ne disciplina composizione, nomina, funzionamento e compensi, e regola il procedimento per le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ex d.lgs. 42/2004. Contiene norme transitorie sulla prima applicazione e disposizioni finanziarie per gli anni 2012-2014.

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio

La legge della Regione Toscana istituisce la commissione regionale per il paesaggio prevista dall’art. 137 del d.lgs. 42/2004. La commissione opera per formulare e trasmettere alla Regione le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ambito di applicazione e rapporti con la disciplina statale

La disciplina regionale si applica ai procedimenti relativi alla proposta di vincolo paesaggistico su immobili e aree di notevole interesse pubblico nel territorio toscano. Per quanto non regolato dalla legge regionale, trovano applicazione gli articoli 136, 138, 139 e 140 del d.lgs. 42/2004.

Composizione della commissione

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da membri di diritto e da componenti esperti.

Sono membri di diritto:

  • il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o un delegato;
  • i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio interessato, o loro delegati;
  • due dirigenti o funzionari delle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina in ragione dell’ufficio ricoperto.

Si aggiungono tre membri esterni, nominati sempre con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata esperienza nella tutela del paesaggio:

  • un docente universitario, scelto in una terna designata d’intesa dai rettori delle università toscane;
  • un esperto, scelto in una terna designata d’intesa dalle associazioni ambientaliste rappresentate al tavolo di concertazione generale;
  • un esperto, scelto in una terna designata dal Consiglio delle autonomie locali.

Quando la proposta riguarda filari, alberate e alberi monumentali, la commissione è integrata da un rappresentante del competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale.

La commissione dura in carica cinque anni.

Nomina, costituzione e insediamento

Il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento di rinnovo della commissione nei sessanta giorni precedenti la cessazione dell’organo e richiede le designazioni dei componenti esterni e del rappresentante del comando carabinieri, che devono pervenire entro trenta giorni.

Ricevute le designazioni, il Presidente costituisce la commissione entro quindici giorni, ne nomina i membri e convoca la prima seduta in composizione plenaria. Se le designazioni non arrivano nel termine, trascorsi ulteriori quindici giorni dalla scadenza, il Presidente procede comunque alla costituzione della commissione.

Funzionamento, quorum e decisioni

Nella prima seduta plenaria la commissione:

  • nomina il presidente tra i membri di diritto;
  • approva il regolamento interno di funzionamento.

I pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

La convocazione è comunicata alla provincia e al comune nel cui territorio si trovano gli immobili o le aree interessate dal procedimento; tali enti possono partecipare senza diritto di voto. La Regione garantisce sede e supporto tecnico-organizzativo.

Compensi e rimborsi

Ai membri esterni di cui all’art. 2, comma 2, spetta:

  • un gettone di presenza di 30 euro per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
  • il rimborso delle spese di missione secondo le norme applicabili ai dirigenti regionali.

Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

La commissione esamina l’atto di iniziativa presentato dai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 138 del d.lgs. 42/2004. Entro sessanta giorni dalla presentazione, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta e la trasmette alla competente struttura regionale.

Se l’atto di iniziativa è incompleto, la commissione richiede gli elaborati integrativi entro il medesimo termine; in tal caso il termine si sospende e riprende a decorrere dalla produzione delle integrazioni necessarie. La sospensione può essere disposta una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Dichiarazione finale di notevole interesse pubblico

All’esito del procedimento previsto dagli articoli 139 e 140, comma 1, del d.lgs. 42/2004, il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree individuati dall’art. 136 del Codice.

Regime transitorio

In sede di prima applicazione della disciplina modificata nel 2017, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70.

Fino alla nomina della nuova commissione, continuano ad operare le funzioni della commissione nella precedente composizione.

Abrogazioni

La legge abroga espressamente:

  • la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26, già recante l’istituzione delle commissioni ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 42/2004 e la disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico;
  • l’art. 72 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge sono previsti oneri stimati in 6.240 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, coperti mediante stanziamenti dell’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”.

Il bilancio 2012 e il pluriennale 2012-2014 sono conseguentemente variati, con riduzione dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” e corrispondente aumento dell’UPB 711. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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