Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 204/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 10723-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020483, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;

Giustizia amministrativa202514561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad recante il rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la carenza istruttoria con riguardo alle garanzie finanziarie necessarie per il sostentamento degli studi e l'assenza di un contraddittorio effettivo, non risultando agli atti il verbale del colloquio previsto dall'art. 4, comma 2, della Circolare interministeriale n. 850 del 2011. Il giudizio cautelare si è svolto anche alla luce di un precedente decreto presidenziale che aveva disposto il riesame urgente dell'istanza, previo colloquio; tale riesame non risultava ancora compiuto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della parte ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, ha ravvisato, con valutazione sommaria e riservata l'ulteriore approfondimento nel merito, plausibili profili di fondatezza per carenza istruttoria, in particolare per la mancata instaurazione del contraddittorio sulle garanzie finanziarie e per l'assenza del verbale del colloquio previsto dalla circolare interministeriale. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante dal diniego, bilanciato con gli interessi pubblici coinvolti. Il precedente decreto cautelare presidenziale è stato confermato e l'Amministrazione è stata ordinata di procedere al riesame della posizione entro sette giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, se anteriore. Le spese sono state rinviate al definitivo ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 27 gennaio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il Collegio ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha disposto il riesame della posizione del richiedente.

  • art. 4, comma 2, Circolare interministeriale n. 850 del 2011

    È richiamato quale base del colloquio relativo alla domanda di visto; l'assenza del relativo verbale è stata valorizzata come indice di carenza istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata conclusione del riesame urgentemente disposto dal giudice può giustificare la conferma della misura cautelare e l'imposizione all'Amministrazione di un termine perentorio di riesame, quando permangano plausibili profili di illegittimità dell'atto impugnato.
  • Nel procedimento relativo al diniego di un visto per motivi di studio, la valutazione delle garanzie finanziarie per il sostentamento degli studi deve essere adeguatamente istruita e, ove previsto il colloquio, documentata mediante il relativo verbale.
  • La mancata instaurazione di un contraddittorio con l'interessato sulle garanzie finanziarie rilevanti per la decisione sul visto, insieme all'assenza del verbale del colloquio previsto dalla disciplina applicabile, può integrare in sede cautelare un plausibile vizio di carenza istruttoria.
  • La tutela cautelare può essere accordata ai fini della riedizione del potere, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del diniego, quando il pregiudizio derivante dall'atto sia potenzialmente rilevante e il bilanciamento degli interessi deponga per il richiedente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.