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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12913/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Banca aveva chiesto il rimborso degli interessi relativi a una somma versata a titolo di riscossione provvisoria (importo rimborsato €1.517.317,99) calcolati sull'intero importo rimborsato, inclusivo dell'aggio. L'Agenzia delle Entrate aveva invece liquidato gli interessi solo sulla parte riferibile ai tributi (escludendo l'aggio), determinando una differenza di €39.541,34. L'Agenzia ha impugnato la decisione della C.T.R. che aveva accolto il ricorso della banca, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 17, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 112/1999, chiedendo la cassazione della sentenza che aveva confermato il diritto della banca agli interessi calcolati sull'intero importo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di merito che avevano riconosciuto a Intesa Sanpaolo il rimborso degli interessi calcolati sull'intero importo rimborsato, comprensivo dell'aggio. La Corte ha motivato che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e della giurisprudenza consolidata, la restituzione per annullamento dell'atto impositivo mira a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente e deve comprendere tutte le voci effettivamente versate collegate alla cartella (compreso l'aggio), "con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali". Pur ribadendo che l'aggio non ha natura intrinsecamente tributaria, la Corte lo considera funzionalmente accessorio al tributo e strumentale al finanziamento del sistema di riscossione, quindi rimborsabile con interessi. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio a favore di Intesa Sanpaolo.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'Agenzia invocava questa norma per limitare la base degli interessi ai soli tributi; la Corte però non ha ritenuto applicabile una lettura che escluda l'aggio dalla base rimborsabile quando opera l'obbligo di restituzione di cui all'art. 68 d.lgs. 546/1992.

  • art. 17, comma 2, lett. a), d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'aggio e alla sua natura; la Corte conferma che l'aggio pur non essendo tributo per natura ha carattere accessorio al tributo e rilevanza nel meccanismo di rimborso previsto dalla giurisprudenza.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma centrale: prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza in esecuzione di una sentenza favorevole e stabilisce la restituzione con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. La Corte interpreta l'art. 68 nel senso che la restituzione mira a ripristinare la situazione patrimoniale precedente e deve comprendere anche voci accessorie strettamente collegate alla cartella (quali l'aggio), con gli interessi.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella motivazione costituzionale: la Corte costituzionale aveva in precedenza ritenuto che la previsione e determinazione dell'aggio si fondano sul dovere di solidarietà e sul finanziamento del sistema dei diritti costituzionali; la Cassazione ne trae spunto per riconoscere la funzione 'funzionalmente tributaria' dell'aggio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata nella decisione in tema di contributo unificato: la Corte rileva che, essendo soccombente l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la previsione di esenzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater non si applica.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla (o ridetermina) obbligazioni fiscali e scaturisce un rimborso ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, l'obbligo di restituzione mira a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore e comprende tutte le voci effettivamente versate in relazione alla cartella, comprese le somme accessorie come l'aggio, salvo diversa disposizione normativa esplicita.
  • L'aggio, pur non avendo natura intrinsecamente tributaria, è considerato accessorio al tributo e funzionalmente collegato al finanziamento del servizio di riscossione; per questo motivo la giurisprudenza conside-ra l'aggio rimborsabile quando il tributo principale è restituito.
  • Gli interessi dovuti per effetto della restituzione devono essere calcolati conformemente alla normativa fiscale e, secondo l'indirizzo confermato, sulla base della somma rimborsata in virtù della sentenza (quindi includendo le voci rimborsabili come l'aggio).
  • Per l'amministrazione finanziaria è prudente verificare e ricalcolare i rimborsi includendo le voci accessorie se sussistono decisioni giudiziali che ne impongono la restituzione, per evitare contenziosi e condanne al pagamento delle spese processuali.
  • Per il contribuente/terzo (es. banca/concessionario) che ottenga in giudizio il riconoscimento del rimborso, è possibile chiedere non solo il capitale ma anche gli interessi calcolati sull'intero importo rimborsato; eventuali contestazioni sull'inclusione dell'aggio dovranno confrontarsi con l'orientamento della Cassazione che lo ritiene rimborsabile.
  • Solo una norma di rango primario che escluda espressamente la restituzione dell'aggio o che disciplini diversamente la base degli interessi potrebbe determinare un esito contrario a questo orientamento; fino ad allora il consolidato indirizzo giurisprudenziale prevale.

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