L.R. Veneto 1/2021
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 1/2021 aggiorna la l.r. 53/2012 su autonomia del Consiglio regionale, ricalibrando dotazioni e limiti di spesa per gruppi consiliari e personale a tempo determinato, introducendo regole su maternità/paternità e su un adeguamento per la legislatura in corso. Alcune misure operano solo dalla legislatura successiva o solo nella legislatura in corso.
Modifiche alla disciplina sull’autonomia del Consiglio regionale del Veneto, con nuove regole su dotazioni di personale e spesa dei gruppi consiliari
Modifiche all’autonomia del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari
La legge regionale del Veneto 25 gennaio 2021, n. 1 interviene sulla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, adeguando la disciplina dell’organizzazione e del finanziamento dei gruppi consiliari, con particolare riferimento alla ripartizione della spesa, alla dotazione organica delle unità di supporto e al trattamento economico del personale a tempo determinato.
Ripartizione della spesa per i gruppi consiliari
La spesa complessiva destinata ai gruppi consiliari è ripartita dall’Ufficio di presidenza secondo criteri differenziati in base alla consistenza del gruppo. È prevista una quota assegnata in modo fisso e una quota residua proporzionale al numero dei consiglieri, con esclusione dei primi tre.
Per la parte assegnata in modo fisso:
- ai gruppi composti da uno o due consiglieri spetta una spesa pari al 100% del trattamento economico previsto per i responsabili dei gruppi;
- ai gruppi composti da almeno tre consiglieri spetta la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile, maggiorata del costo di una unità di personale di categoria C1.
La restante parte è distribuita proporzionalmente al numero dei consiglieri del gruppo oltre i primi tre.
Dotazione organica delle unità di supporto
È aggiornata la tabella della dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi consiliari, con una graduazione per fasce di numerosità del gruppo. La dotazione varia da un minimo di 4 unità complessive per i gruppi da 1 a 2 consiglieri a un massimo di 19 unità per i gruppi con oltre 20 consiglieri, includendo responsabili, personale D1, C1 e B1 secondo la tabella sostitutiva.
Personale a tempo determinato dei gruppi consiliari
La disciplina del personale a tempo determinato viene rimodulata. La spesa complessiva è ripartita dall’Ufficio di presidenza garantendo:
- ai gruppi di 1 o 2 consiglieri una spesa pari al 60% del trattamento economico del responsabile;
- ai gruppi di 3 consiglieri una spesa pari al trattamento economico del responsabile;
- ai gruppi più consistenti una quota pari a quella dei gruppi da tre consiglieri, incrementata in base alla consistenza numerica, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri.
Utilizzo di risorse non spese e tutela per maternità/paternità
È introdotta la possibilità per il gruppo consiliare di mettere a disposizione del Consiglio regionale, per finanziare i propri rapporti di lavoro, la quota di somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 non spese, nei limiti di spesa vigenti e nel rispetto dei vincoli di legge.
È inoltre stabilito che il costo del personale assegnato alle segreterie dei gruppi durante i periodi di congedo di maternità e paternità non è computato nei limiti di spesa previsti per la spesa complessiva dei gruppi e per il personale a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale previsti dalla legge.
Adeguamento dei limiti di spesa e durata della previsione
Per il personale a tempo determinato è previsto un adeguamento del limite di spesa in misura corrispondente agli incrementi contrattuali del trattamento economico dei responsabili dei gruppi consiliari assunti a tempo determinato, restando fermo il limite complessivo vigente per il Consiglio regionale.
Questa previsione opera solo per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Trattamento economico dei responsabili dei gruppi da 4 a 5 consiglieri
Per i gruppi composti da 4 o 5 consiglieri il trattamento economico del responsabile del gruppo, se individuato fra personale proveniente da ruoli regionali o di enti regionali, può essere ridefinito su richiesta del Presidente del gruppo e con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro, nella sola misura necessaria e comunque non inferiore all’80%, al fine di consentire il pieno utilizzo della quota di spesa assegnata per il personale a tempo determinato, restando ferma la dotazione organica della tabella 4.
Anche questa previsione opera solo per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge e non si applica ai rapporti di lavoro del responsabile di gruppo il cui contratto risulti già sottoscritto a quella data.
Decorrenza ed effetti transitori
Le modifiche alla ripartizione della spesa di cui alla nuova disciplina degli articoli 47 e 51 decorrono dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore della legge.
Per la legislatura in corso, se cambiano i gruppi consiliari nel loro numero, la spesa attribuita è rideterminata solo per i gruppi modificati o di nuova istituzione, secondo criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza, senza alterare l’ammontare complessivo già assegnato. Se cambia solo la composizione interna dei gruppi ma non il loro numero, non si procede a rideterminazione.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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