L.R. Veneto 3/2021
Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V."", ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 3/2021 modifica la disciplina dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), intervenendo sul trattamento economico del personale e sull’utilizzo di supporto regionale. Prevede inoltre, per l’emergenza COVID-19, la sospensione di due rate semestrali dei mutui IRVV, su richiesta degli interessati, senza interessi, per i soggetti in regola coi pagamenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche all’ordinamento dell’IRVV e sospensione mutui per emergenza COVID-19
Modifiche alla disciplina dell’IRVV e misure transitorie sui mutui
La legge regionale del Veneto n. 3 del 10 febbraio 2021 interviene sulla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, che disciplina l’Istituto regionale per le ville venete (IRVV). Il provvedimento aggiorna il trattamento economico del personale, disciplina il supporto organizzativo e tecnico della Giunta regionale e introduce una misura temporanea di sospensione di rate di mutui concessi dall’Istituto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Trattamento economico del personale dell’Istituto
La legge integra l’articolo 25 della legge istitutiva dell’IRVV prevedendo, dal 1° gennaio 2018, la possibilità di incrementare i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dell’ente, compreso quello dirigenziale, per consentire l’effettiva armonizzazione con il trattamento economico del personale della Giunta regionale del Veneto. L’incremento non può superare la differenza tra:
- il valore medio individuale del trattamento accessorio del personale dell’amministrazione regionale, calcolato con riferimento all’anno 2016;
- quanto corrisposto alla medesima data al personale in servizio presso l’Istituto.
La legge precisa inoltre che, in attuazione dell’assoggettamento del personale dell’Istituto alla normativa regionale anche per quanto riguarda il trattamento economico, dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.
Supporto per la gestione interna dell’ente
È inserito un nuovo articolo 25-bis sulla gestione interna dell’IRVV. La regola generale è che l’Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio assunto ai sensi dell’articolo 25.
Per conseguire una gestione economica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, l’Istituto può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico delle strutture della Giunta regionale per attività inerenti alla gestione interna. Questo supporto:
- richiede una formale richiesta dell’Istituto;
- è prestato nei limiti stabiliti da un provvedimento della Giunta regionale.
Inoltre, in presenza di particolari esigenze organizzative e di carenza di professionalità specifiche non reperibili internamente, l’Istituto può utilizzare personale in distacco dalla Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.
Sospensione temporanea delle rate dei mutui IRVV per COVID-19
La legge introduce una disciplina transitoria, motivata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, relativa ai mutui concessi dall’IRVV ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n. 63/1979.
A decorrere dal mese di febbraio 2020, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto è autorizzato, su richiesta dei proprietari interessati, a sospendere il pagamento di due rate semestrali del piano di ammortamento. La sospensione opera in deroga alla disciplina ordinaria delle dilazioni di pagamento e non comporta applicazione di interessi.
Non possono beneficiare della misura i proprietari:
- non in regola con il rimborso delle rate secondo il piano di ammortamento;
- dichiarati in stato di sofferenza dall’istituto di credito.
Neutralità finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 feb 2021L.R. Veneto 4/2021
- Legge · 4 feb 2021L.R. Veneto 2/2021
- Legge · 25 gen 2021L.R. Veneto 1/2021
- Legge · 30 dic 2020L.R. Veneto 42/2020
- Legge · 30 dic 2020L.R. Veneto 43/2020
- Legge · 29 dic 2020L.R. Veneto 39/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →