L.R. Piemonte 21/2017
"Infrastruttura regionale per l'informazione geografica".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina l’infrastruttura geografica regionale del Piemonte per condividere dati territoriali, metadati e servizi tra Regione, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, in coerenza con la disciplina INSPIRE e open data. Prevede Geoportale Piemonte, BDTRE, tavolo tecnico, regole attuative entro 90 giorni e abroga precedenti norme cartografiche regionali.
Infrastruttura regionale per l'informazione geografica del Piemonte
Infrastruttura regionale per l’informazione geografica del Piemonte
La legge istituisce l’infrastruttura geografica regionale per la condivisione e gestione coordinata delle informazioni geografiche-territoriali utili alla pianificazione e programmazione della Regione Piemonte e dei soggetti aderenti. Il sistema è costruito in coerenza con la disciplina europea INSPIRE, con il Codice dell’amministrazione digitale e con le regole sul riuso dei dati pubblici.
Finalità e principi generali
L’infrastruttura è finalizzata a:
- favorire la condivisione di informazioni geografiche accurate, coerenti, complete e aggiornate tra gli enti partecipanti;
- valorizzare le conoscenze detenute dalla pubblica amministrazione tramite accesso e libero riuso dei dati geografici;
- indicare la fonte e i soggetti titolari o custodi dei dati;
- assicurare l’interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione;
- ottenere economie di scala nell’acquisizione e nell’aggiornamento dei dati geografici.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce i principali concetti tecnici del sistema, tra cui:
- dati territoriali, intesi come dati riferiti direttamente o indirettamente a una località o area geografica;
- set di dati territoriali, cioè collezioni identificabili in modo univoco;
- servizi relativi ai dati territoriali, inclusi ricerca, visualizzazione e scarico tramite geoportale;
- metadati, necessari per reperire e utilizzare correttamente dati e servizi;
- geoportale, quale portale web di accesso ai dati territoriali;
- BDTRE, ossia la base dati territoriale di riferimento degli enti, che raccoglie i set di dati disponibili nell’infrastruttura regionale;
- criteri di qualità dei dati, come accuratezza, coerenza, completezza, attualità e interoperabilità.
Componenti dell’infrastruttura e organizzazione
L’infrastruttura geografica regionale è composta da:
- set di dati territoriali, metadati e relativi servizi;
- tecnologie necessarie alla realizzazione e gestione del sistema;
- soggetti responsabili dei dati, dei metadati e dei servizi;
- Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell’informazione geografica condivisa;
- regole tecniche e procedure per acquisizione, gestione e uso dei dati;
- accordi tra gli enti e gli altri soggetti partecipanti.
Realizzazione, adesione e coordinamento
La realizzazione dell’infrastruttura è affidata alla Regione, con il concorso dell’ARPA Piemonte e degli enti locali che vi aderiscono formalmente. Possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunità scientifica, mediante specifici accordi.
L’adesione può avvenire in qualunque momento secondo il regolamento attuativo. I soggetti aderenti partecipano attivamente alla gestione del sistema, che è componente dell’infrastruttura di dati geografici nazionale.
È istituito un tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dalla struttura regionale competente in materia di cartografia, con la partecipazione delle direzioni regionali interessate e dei rappresentanti dei soggetti aderenti. La partecipazione è gratuita.
Obblighi dei soggetti aderenti e qualità dei dati
I soggetti aderenti condividono i dati geografici di cui sono titolari, gli strumenti di gestione e le specifiche tecniche. Le strutture regionali e i soggetti pubblici titolari di dati geografici devono garantire qualità e aggiornamento dei set di dati forniti, indicando nei metadati le informazioni necessarie al corretto utilizzo.
La dematerializzazione dei procedimenti in capo alle strutture regionali e agli enti coinvolti deve consentire l’acquisizione dei dati geografici secondo le specifiche tecniche stabilite. Il rispetto di tale prescrizione costituisce condizione di procedibilità nell’istruttoria dei procedimenti amministrativi regionali.
BDTRE e base cartografica di riferimento
Tutti i dati dell’infrastruttura sono organizzati nella BDTRE. Il regolamento attuativo disciplina le specifiche tecniche per i dati geografici non già coperti dalla normativa statale richiamata.
L’aggiornamento e la pubblicazione della BDTRE avvengono secondo modalità stabilite dal regolamento e tramite il Geoportale Piemonte. La base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con essa è costituita dall’allestimento cartografico derivato dalla BDTRE e pubblicato sul Geoportale Piemonte.
Accesso pubblico e open data
I dati, i servizi e i metadati dell’infrastruttura geografica regionale sono resi accessibili al pubblico come open data, tramite il Geoportale Piemonte, nel quadro della legge regionale piemontese in materia di pubblicazione via internet e riutilizzo dei dati pubblici.
Regolamento attuativo e tempi
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento:
- la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento;
- lo schema dell’atto di adesione all’infrastruttura;
- le modalità di realizzazione e gestione dell’infrastruttura;
- le modalità di redazione delle specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni per produzione, diffusione e interoperabilità dell’informazione geografica.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati, supporto alla programmazione, interoperabilità e riduzione della dispersione informativa.
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza triennale, deve essere presentata una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente almeno:
- descrizione delle fasi di realizzazione dell’infrastruttura;
- attuazione del regolamento, elenco degli enti locali e degli altri soggetti aderenti e sintesi degli accordi stipulati;
- composizione, funzionamento e attività del tavolo tecnico;
- contributo dell’infrastruttura al perseguimento delle finalità della legge.
Le relazioni sono pubbliche, e i soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie per la valutazione.
Aspetti finanziari
Per la prima attuazione, la copertura dei costi per realizzazione e funzionamento dell’infrastruttura e della BDTRE è assicurata:
- per le spese correnti, con 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019;
- per le spese in conto capitale, con 350.000 euro per il 2017, 800.000 euro per il 2018 e 800.000 euro per il 2019.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate:
- la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, sulla formazione della cartografia regionale di base;
- la legge regionale 30 luglio 1981, n. 25, sull’Istituto Cartografico Regionale;
- l’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1.
Obsolescenza
La legge ha una portata strutturale sull’assetto regionale dei dati geografici, ma contiene anche previsioni finanziarie limitate al triennio 2017-2019 e una relazione valutativa decorrente da tre anni dall’entrata in vigore. Non risulta superata in blocco dal testo fornito, quindi conserva interesse applicativo per l’organizzazione del sistema geografico regionale del Piemonte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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