L.R. Toscana 34/2019
Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza in Toscana le politiche regionali per i territori montani, estendendone le finalità anche al profilo culturale e individuando azioni prioritarie contro spopolamento, dissesto, tutela forestale, servizi, attività economiche e turismo sostenibile. Istituisce la Conferenza permanente per la montagna e un nucleo tecnico interdirezionale, oltre a coordinare la programmazione e il Fondo regionale per la montagna.
Politiche per la montagna e valorizzazione dei territori montani
Politiche per la montagna e valorizzazione dei territori montani
La legge regionale toscana aggiorna la disciplina sulle politiche per i territori montani, rafforzando il quadro degli obiettivi regionali e gli strumenti di coordinamento istituzionale e tecnico. Interviene sulla l.r. 68/2011 per ampliare le finalità, definire nuove sedi di confronto e presidiare la programmazione degli interventi.
Finalità regionali per i territori montani
La Regione Toscana, in collaborazione con gli enti locali, persegue le politiche per la montagna in una prospettiva non solo sociale ma anche culturale. Le azioni regionali vengono indirizzate a una pluralità di obiettivi specifici, tra cui il contrasto allo spopolamento, la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio forestale e dell’identità storica e culturale.
Ambiti prioritari di intervento
La legge individua come ambiti di sostegno prioritari:
- il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
- la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, con particolare attenzione alle cooperative di comunità;
- il sostegno all’economia circolare;
- il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
- le politiche per la destagionalizzazione turistica, con riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
- il sostegno all’impiantistica sportiva, in particolare al sistema neve;
- il miglioramento della qualità delle infrastrutture viarie;
- la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici, da ricavarsi nella generalità della contribuzione e da destinare allo sviluppo delle aree montane.
Programmazione regionale e strumenti attuativi
Il DEFR e gli altri atti attuativi della legislazione regionale devono individuare, in coerenza con il PRS, le azioni e le misure di sostegno specificamente rivolte ai territori montani, tenendo conto di quanto previsto in materia di Fondo regionale per la montagna.
Conferenza permanente per la montagna
È istituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
La Conferenza è composta da:
- Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
- presidente di ANCI Toscana, o suo delegato;
- presidente di UPI Toscana, o suo delegato;
- presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni compresi nell’allegato B della legge;
- un rappresentante del CAL scelto tra i sindaci dei comuni dell’allegato B non appartenenti a unioni di comuni;
- esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuati con deliberazione della Giunta regionale.
La Conferenza verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per la montagna, le azioni da attivare e i necessari coordinamenti amministrativi. Inoltre promuove gli Stati generali della montagna come momento di confronto con enti locali, forze sociali e istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche definite nel PRS.
La struttura regionale competente in materia supporta la Conferenza e fornisce gli elementi conoscitivi derivanti dal monitoraggio delle attività delle strutture di settore della Giunta.
Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna
Presso la Giunta regionale è istituito un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna. Il nucleo coordina e monitora l’attività delle strutture di settore della Giunta rispetto all’attuazione degli indirizzi strategici per la montagna.
Ha inoltre il compito di:
- sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali;
- formulare proposte;
- monitorare l’attuazione degli obiettivi strategici e delle priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione.
Composizione e modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Fondo regionale per la montagna
La legge interviene anche sulla disciplina del Fondo regionale per la montagna, precisando che il regolamento attuativo deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto al comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011. Il testo fornito non contiene ulteriori modifiche sostanziali alla disciplina del Fondo.
Ambito temporale e attualità
La legge non contiene un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria limitata nel tempo. Si tratta di un intervento di aggiornamento della normativa regionale vigente in materia di politiche per la montagna, tuttora potenzialmente applicabile.
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