L.R. Toscana 37/2019
Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana vieta l’uso di plastica monouso in manifestazioni finanziate o organizzate da Regione ed enti collegati e, in parchi, aree protette, lidi e spiagge demaniali, per il servizio di cibi e bevande. Prevede sanzioni per le violazioni e impone ai comuni di adottare atti attuativi entro 30 giorni; per i lidi e spiagge il divieto opera entro il 31 dicembre 2019, esaurite le scorte.
Misure regionali contro la plastica monouso
Misure regionali per la riduzione della plastica monouso
La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, una serie di divieti all’impiego di prodotti in plastica monouso in contesti pubblici e in aree sensibili, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza ambientale di tali materiali. La disciplina introduce anche un regime transitorio e specifiche sanzioni per alcune ipotesi di violazione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il divieto riguarda le manifestazioni fieristiche, le sagre, le fiere-mercato e le iniziative di comunicazione organizzate o finanziate, anche solo in parte, da:
- Regione;
- enti locali;
- enti e aziende soggetti alla vigilanza degli stessi.
La norma si applica inoltre ai parchi, alle aree protette, ai lidi e alle spiagge del demanio marittimo, limitatamente all’uso dei prodotti in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande.
Prodotti vietati
Nei contesti individuati dalla legge è vietato l’uso di:
- contenitori;
- mescolatori per bevande;
- aste a sostegno di palloncini;
- cannucce;
- stoviglie in plastica monouso, comprese posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti.
Divieti nelle manifestazioni finanziate o organizzate da soggetti pubblici
Nell’ambito delle manifestazioni indicate, il divieto concerne l’utilizzo dei prodotti elencati in plastica monouso. La norma opera per eventi pubblici o comunque finanziati anche parzialmente da soggetti pubblici regionali o locali, con riferimento al materiale impiegato nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento.
Divieti in parchi, aree protette, lidi e spiagge
Nei parchi e nelle aree protette è vietato utilizzare i prodotti indicati per la somministrazione di cibi e bevande. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo il divieto è analogo e riguarda sempre la somministrazione di alimenti e bevande, con un’ulteriore previsione specifica di adeguamento operativo da parte dei comuni.
Regime sanzionatorio
Per la violazione del divieto nei parchi e nelle aree protette è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
Per i lidi e le spiagge del demanio marittimo, la violazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
Attuazione comunale
Per rendere effettivo il divieto nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, i comuni devono adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge gli atti di propria competenza necessari a garantire:
- l’operatività del divieto;
- l’applicazione delle relative sanzioni.
Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore, purché coerenti con la disciplina regionale, fermo restando l’obbligo di eventuali atti di adeguamento.
Disposizioni transitorie
Il divieto relativo alle manifestazioni organizzate o finanziate da Regione ed enti collegati si applica solo dopo l’esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge.
Il divieto relativo a parchi, aree protette, lidi e spiagge si applica dopo l’esaurimento delle scorte di magazzino e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2019.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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