Cassazione Civile, Sentenza n. 26993/2020 del 26/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila (n. 616/2016) che aveva confermato, in gran parte, la condanna al pagamento delle quote residue del prezzo chieste dal curatore del fallimento della "Centrale Costruzioni". I ricorrenti sostenevano che una precedente sentenza del Tribunale di Avezzano (n. 441/1990), passata in giudicato, aveva accertato gravi inadempimenti della venditrice (omesso frazionamento del mutuo, mancanza dei certificati di abitabilità) e aveva autorizzato i compratori al pagamento liberatorio alla banca mutuante; perciò il curatore non sarebbe legittimato a pretendere i saldi. Denunciavano altresì violazioni procedurali relative agli interessi e chiedevano il risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi di ricorso ritenendo corretta l'interpretazione del giudicato del Tribunale di Avezzano da parte della Corte d'Appello: la sentenza del 1990 aveva fatto acquisire ai promissari acquirenti la proprietà degli immobili, con conseguente ridotta efficacia dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a loro vantaggio. La Cassazione ha inoltre ritenuto legittimo il potere del curatore di esigere il credito venditionis incluso nella massa attiva del fallimento e ha considerato ammissibile come emendatio libelli la richiesta degli interessi al tasso convenzionale formulata in comparsa di costituzione. Infine ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni perché, ai sensi dell'art. 52 I.fall., simili pretese devono essere proposte con il rito fallimentare (artt. 92 ss. I.fall.) e devolute al giudice delegato/tribunale fallimentare. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono condannati in solido alle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in euro 5.700,00 oltre oneri) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 1460 cod. civ.
L'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) può giustificare la mancata corresponsione del saldo, ma perde efficacia quando un precedente giudicato ha accertato che i promissari sono divenuti proprietari e hanno chiesto l'adempimento; quindi non ha impedito alla curatela di agire per il credito venditionis.
art. 2909 cod. civ.
Il giudicato "esterno" va interpretato come norma: la sua portata si desume dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza che lo ha formato; la Cassazione ha ritenuto conforme l'interpretazione data dalla Corte territoriale.
art. 2858 cod. civ.
Il terzo acquirente (o acquirente) è legittimato ex lege a pagare il creditore ipotecario; l'autorizzazione al pagamento liberatorio alla banca non esclude che il credito residuo sia nella massa fallimentare e sia agibile dal curatore.
art. 42 I.fall.
Il credito venditionis rientra nella massa attiva del fallimento; pertanto il curatore è legittimato a farne valere il pagamento.
art. 43 I.fall.
Il curatore ha la rappresentanza processuale per tutelare i crediti inclusi nella massa attiva e può agire in giudizio per il loro recupero.
art. 52 I.fall.; artt. 92 e ss. I.fall.
Le azioni dirette ad accertare crediti o a ottenere risarcimenti connessi al fallimento devono essere proposte con il rito fallimentare e devolute al giudice delegato/tribunale fallimentare: la domanda risarcitoria proposta nel giudizio ordinario è inammissibile.
art. 183 cod. proc. civ.
La modifica della domanda in corso di causa (es. richiesta di interessi al tasso convenzionale in comparsa di costituzione) può costituire emendatio libelli se rimane collegata alla vicenda sostanziale e non pregiudica le difese della controparte; la Corte ha ritenuto ammissibile tale emendamento.
art. 13 d.P.R. 115/2002
La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nelle ipotesi di rigetto integrale dell'impugnazione.
decreto legislativo n. 385/1993, art. 39
La disposizione richiamata non si applica ratione temporis al caso concreto (mutuo contratto anteriormente all'entrata in vigore del testo unico), per cui non può essere invocata a favore dei ricorrenti.
Massime di principio
- Un precedente giudicato che attribuisce la proprietà al promissario acquirente può escludere la possibilità di resistere al pagamento del saldo invocando l'eccezione di inadempimento; l'eccezione opera solo se permane l'effettiva posizione di non proprietario o non siano mutate le aspettative patrimoniali.
- Il curatore fallimentare è legittimato a far valere in giudizio i crediti venditionis inclusi nella massa attiva del fallimento; le controversie su tali crediti possono coesistere con i diritti del creditore ipotecario, ma ciò non toglie legittimità all'azione del curatore.
- Le domande risarcitorie o le contestazioni di credito connesse al fallimento devono essere proposte con il procedimento fallimentare (art. 52, artt. 92 ss.): se proposte nel giudizio ordinario sono inammissibili e il giudice ordinario deve rilevarlo d'ufficio.
- La richiesta, in comparsa di costituzione, di un diverso tasso di interessi rispetto a quello inizialmente indicato in ingiunzione può essere qualificata come emendatio libelli e non come domanda nuova, purché non alteri le potenzialità difensive della controparte.
- L'assenza del certificato di abitabilità non invalida di per sé la compravendita ma costituisce un possibile inadempimento del venditore; tuttavia, se il compratore è divenuto proprietario o ha rinunciato al requisito, l'eccezione perde efficacia e il compratore può dover adempiere comunque.
- Il rifiuto o l'insuccesso nelle trattative per il frazionamento del mutuo non implica automaticamente responsabilità del venditore o del curatore: la banca mutuante può avere posizione autonoma e le responsabilità vanno provate concretamente.
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