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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26985/2020 del 26/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio reclamava il pagamento delle somme per la gestione e la manutenzione di un collettore rivierasco (anni 1999-2004), sostenendo che il Comune aveva continuato a scaricare i propri reflui nel collettore nonostante la risoluzione della convenzione e la sospensione dei pagamenti. Dopo diversi giudizi (una domanda civile per indennizzo/ingiustificato arricchimento; richiesta al Comune di avviare il procedimento per il riconoscimento di debito fuori bilancio e impugnazione del silenzio), la questione principale è se la controversia sulla esistenza e riconoscimento del credito debba essere devoluta alla giurisdizione amministrativa (per riconoscimento debito fuori bilancio) o alla giurisdizione ordinaria (per accertamento del credito/obbligazione privata). Il Consorzio impugna la decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto la materia di competenza della giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Consorzio. Ha confermato che la controversia riguarda la sussistenza di un credito/obbligazione di natura privatistica (rapporto negoziale o responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione) e non un profilo di esercizio di poteri pubblici; pertanto la giurisdizione è quella ordinaria. Ha inoltre ribadito che il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 presuppone l'esistenza di un titolo valido ed efficace a fondamento della pretesa. Il ricorso è stato rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e riconoscimento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194

    Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale presuppone l'esistenza di un titolo valido ed efficace a fondamento della pretesa; non è uno strumento per sanare automaticamente obbligazioni inesistenti. Se manca una valida fonte di obbligazioni per l'ente, la questione sulla esistenza del credito va devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • c.p.a., artt. 31, 117 e 133, comma 1, n. 3

    artt. 31, 117, 133 c.p.a.

    Il ricorso del Consorzio denunciava violazione di tali norme in relazione alla declinazione di giurisdizione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la materia sostanziale è privatistica (obbligo/pretesa) e dunque la decisione di devolvere la controversia alla giurisdizione ordinaria non viola le disposizioni sulla competenza del giudice amministrativo.

  • Cassazione civile, 21 novembre 2018, n. 30109

    Richiamata per il principio secondo cui, quando obbligazioni sono state assunte senza contratto e senza rispetto delle regole di evidenza pubblica, si instaura un rapporto obbligatorio direttamente tra chi ha fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'erogazione; ciò limita l'ammissibilità dell'azione contro l'ente.

  • Cassazione civile, 14 ottobre 2019, n. 25861

    Conferma che il fondamento del debito fuori bilancio è il rapporto negoziale tra l'amministratore/funzionario e i privati contraenti; l'ente può riconoscere successivamente il debito solo nei limiti e condizione previsti dalla norma.

  • Cassazione, sez. un., 3 novembre 2016, n. 22233

    Evidenziata per il principio che, quando non è in gioco l'esercizio di poteri amministrativi ma un rapporto obbligatorio privatistico (obbligo-pretesa), la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Massime di principio

  • Se la controversia verte sulla esistenza o entità di un credito derivante da prestazioni rese senza un valido titolo contrattuale o senza le procedure di evidenza pubblica, la giurisdizione è ordinaria e non amministrativa.
  • Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 d.lgs. n. 267/2000) richiede l'esistenza di un titolo valido ed efficace che fondi l'obbligazione: non può supplire a una pretesa priva di base giuridica.
  • Quando obbligazioni sono state assunte irregolarmente (senza contratto o procedure), la responsabilità e il rapporto obbligatorio possono sorgere direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione; l'azione verso l'ente è dunque limitata o subordinata.
  • L'azione per ingiustificato arricchimento contro l'ente locale è soggetta a limiti di sussidiarietà: prima va valutata la possibilità di esperire azioni verso i soggetti responsabili o in sede ordinaria per accertare la pretesa.
  • Prima di proporre un ricorso amministrativo per silenzio o per il mancato avvio del procedimento di debito fuori bilancio, occorre verificare l'esistenza di un titolo idoneo; altrimenti il giudice amministrativo può declinare la propria giurisdizione.

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