Cassazione Civile, Sentenza n. 26984/2020 del 26/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia nata dall'acquisto di quote della s.r.l. Rowip (sede in Polonia) e dalla stipula di due patti parasociali: uno sulle modalità di acquisto delle quote e l'altro sugli obblighi di gestione dell'amministratore unico (Sperati). Foligno lamentò l'inadempimento dei patti da parte di Sperati, con scelte gestorie unilaterali e danno patrimoniale; convenne Sperati in giudizio in Italia per la responsabilità e il risarcimento. Sperati eccepì difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando la giurisdizione polacca (art. 5 e art. 22 del regolamento CE n.44/01). In appello la giurisdizione fu ritenuta polacca. In Cassazione Foligno denunciò che la Corte d'appello aveva applicato erroneamente l'art. 5, n.3 e/o l'art. 22, invece di seguire il titolo generale di giurisdizione fondato sull'art. 2 (domicilio del convenuto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Foligno. Ha ritenuto che il titolo generale di giurisdizione (art. 2 del regolamento) debba prevalere salvo i casi tassativi di titoli speciali o di competenza esclusiva e che, nel caso di specie, né il foro speciale per illeciti civili (art. 5, n.3) né il foro esclusivo dello Stato della sede della società (art. 22, punto 2) risultano applicabili. I patti parasociali hanno efficacia obbligatoria solo tra le parti e non incidono sulla "validità delle decisioni" degli organi sociali; le domande di responsabilità personale dell'amministratore nei confronti del socio non rientrano nel novero delle controversie riservate al foro della sede della società. Pertanto è stata dichiarata la giurisdizione italiana, la sentenza d'appello cassata e la causa rimessa al primo giudice italiano, che deciderà anche sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) - Considerando 11
"le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento..."
Il regolamento privilegia il foro del domicilio del convenuto come regola generale; le deroghe sono tassative e vanno interpretate restrittivamente per garantire prevedibilità e tutela dell'autonomia delle parti.
Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 2
Titolo generale di giurisdizione: la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta nel foro del suo domicilio. Deve essere applicato salvo che non ricorrano titoli speciali o di competenza esclusiva espressamente previsti dal regolamento.
Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, n. 3
Titolo speciale (illeciti civili/tort): aggiunge una competenza concorrente per talune azioni extracontrattuali; non è esclusivo e non soppianta automaticamente il foro del domicilio del convenuto salvo che i suoi presupposti siano chiaramente soddisfatti.
Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 22, punto 2
Foro esclusivo per controversie sulla validità, nullità o scioglimento delle società o sulla validità delle decisioni dei loro organi: norma da interpretare restrittivamente; non si estende alle azioni tra soci e amministratori per responsabilità personale derivante da inadempimenti contrattuali o patti parasociali.
Massime di principio
- La regola generale è il foro del domicilio del convenuto (art. 2): solo titoli speciali o di competenza esclusiva possono derogarla e vanno interpretati restrittivamente.
- I patti parasociali producono obblighi tra le parti ma non incidono di per sé sulla validità delle decisioni degli organi sociali; dunque le liti derivanti da inadempimenti parasociali sono generalmente azioni contrattuali/personali tra soci e non rientrano nel foro esclusivo della sede sociale.
- Le domande dirette a far valere la responsabilità personale dell'amministratore non costituiscono, in linea di principio, controversie sulla "validità delle decisioni" degli organi sociali e quindi non attivano automaticamente l'art. 22, punto 2.
- Il titolo speciale per illeciti civili (art. 5, n.3) crea competenza concorrente ma non è un mezzo per spostare automaticamente la giurisdizione quando la controversia è essenzialmente connessa a rapporti societari interni; occorre valutare se il fatto illecito sia autonomo rispetto al rapporto contrattuale.
- In controversie simili conviene valutare anticipatamente: a) dove è il domicilio del convenuto; b) se la domanda riguarda la validità di atti societari (solo allora può intervenire art. 22); c) se si tratta di responsabilità personale/contrattuale fra soci, che tipicamente rimane soggetta al foro del domicilio del convenuto.
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