Cassazione Penale, Sentenza n. 45201/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2021 che aveva rigettato le istanze dell'imputato: 1) dichiarare la non esecutività e disporre la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 986/2021 della Corte di appello di Napoli, deducendo omissione della notifica in quanto il giudizio sarebbe stato contumaciale (con riferimento alla normativa anteriore alla legge n. 67/2014); 2) riconoscere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e quelli di cui agli artt. 416, 56, 628, 624, 625 e 648 c.p., contestando la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'eterogeneità delle condotte e l'assenza di un programma criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che la contumacia era venuta meno per la comparizione dell'imputato in cinque udienze di appello, sicché la mancata formale revoca della contumacia non rileva e non dava luogo all'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura meramente confutativa: il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i criteri per il riconoscimento della continuazione e ha rilevato eterogeneità delle violazioni, diversità delle compagini associative e mancanza di prova del momento iniziale di una deliberazione unitaria. Rigetto complessivo del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per chiedere la non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'estratto; la Corte ha valutato che la norma non opera se la contumacia era venuta meno per la comparizione dell'imputato.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto in caso di sentenza contumaciale; la Corte ha ritenuto che l'obbligo non sussisteva poiché la sentenza non poteva essere considerata contumaciale alla luce della effettiva presenza dell'imputato in udienza.
art. 420 quater cod. proc. pen.
La mancata pronuncia formale di revoca della contumacia non impedisce che la contumacia cessi quando l'imputato compare in giudizio; la Corte ha applicato questo principio per escludere rilievo alla mancata revoca formale.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Reati di traffico di stupefacenti oggetto di una delle sentenze contestate; la Corte ha ritenuto che le condotte riferibili a tali norme non fossero sufficientemente omogenee con gli altri reati per riconoscere la continuazione.
artt. 416, 56, 628, 624, 625, 648 cod. pen.
Reati contro la persona e il patrimonio e associazione contro il patrimonio menzionati nella sentenza di primo grado; la differenza della natura e delle compagini associative ha contribuito a escludere la continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla continuazione dei reati: richiede un disegno criminoso unitario e una deliberazione preventiva; la Corte ha confermato l'applicazione rigorosa di questo requisito per escludere la continuazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, Santarelli, n. 6472/2004; Sez. 5, Nappo, n. 1784/2011; Sez. 1, Eloumari, n. 15955/2016; Sez. U., Gargiulo, n. 28659/2017 e altre)
Rv. 231402; Rv. 251712; Rv. 266615; Rv. 270074
Principi richiamati: la contumacia cessa con la comparizione dell'imputato anche senza revoca formale; i criteri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione (omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spaziotemporale, modalità della condotta, sistematicità, momento deliberativo iniziale) devono essere applicati in sede di esecuzione come in sede di cognizione.
Massime di principio
- La comparizione dell'imputato in udienza fa cessare la contumacia anche in assenza della formale revoca; di conseguenza non è dovuta la notifica dell'estratto della sentenza come prevista per la sentenza contumaciale.
- Per ottenere la non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'estratto contumaciale è necessario dimostrare concretamente che il giudizio sia rimasto contumaciale e che la normativa vigente si applichi al caso concreto; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e di una deliberazione preventiva: l'eterogeneità delle condotte, la diversità delle compagini associative o l'assenza di prova sul momento iniziale della programmazione sono ostativi al riconoscimento.
- In sede di cassazione i motivi meramente confutativi o limitati a una richiesta di rivalutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili o destinati al rigetto.
- In fase di esecuzione va condotta un'analisi approfondita e motivata degli indicatori di continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, prova del momento deliberativo) analogamente a quanto avviene in fase di merito.
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