Messaggio numero 2108 del 24-05-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le ritenute fiscali sospese per i terremoti del 2016/2017 devono essere versate dal contribuente tramite F24 entro il 31 maggio 2018, in unica soluzione o fino a 24 rate senza interessi e sanzioni. Richiama inoltre i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di rateizzazione anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, revoca della sospensione o decesso del contribuente, con subentro degli eredi.
Versamento delle ritenute fiscali sospese per gli eventi sismici 2016/2017
Versamento delle ritenute fiscali sospese per gli eventi sismici 2016/2017
Il documento fornisce chiarimenti operativi sulle modalità di versamento delle ritenute fiscali sospese in relazione agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle date del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. L’intervento precisa a carico di chi ricade l’obbligo di versamento e richiama i più recenti orientamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 736, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Tale disciplina stabilisce che il versamento delle ritenute fiscali sospese per effetto dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 ad Erario, Regioni e Comuni, debba essere effettuato direttamente dal contribuente.
Soggetti obbligati e modalità di versamento
Il soggetto che ha richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali è tenuto a provvedere al pagamento tramite modello F24. Il versamento deve essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 maggio 2018;
- oppure mediante rateizzazione fino a 24 rate, senza interessi e senza sanzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2018.
Il documento evidenzia quindi che l’adempimento non grava sul sostituto d’imposta, ma sul contribuente beneficiario della sospensione.
Comunicazioni di supporto da parte dell’INPS
L’INPS provvederà a inviare un’apposita comunicazione ai soggetti interessati, al fine di agevolare l’adempimento previsto. Tale comunicazione è finalizzata a facilitare il corretto versamento delle somme sospese secondo le modalità stabilite.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rateizzazione
Il documento richiama la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 marzo 2018, che ha fornito chiarimenti sulla ripresa della riscossione. In particolare, è stato precisato che il diritto alla rateizzazione permane anche nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione;
- revoca della sospensione già richiesta.
Disciplina in caso di decesso del contribuente
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che, se sopravviene il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione, il diritto a proseguirla sussiste anche in capo agli eredi. Il richiamo normativo è all’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di obbligazioni tributarie degli eredi.
Sintesi operativa
In definitiva, il documento stabilisce che le ritenute sospese per gli eventi sismici del 2016/2017 devono essere recuperate dal contribuente con F24 entro il 31 maggio 2018, con possibilità di rateazione fino a 24 rate senza oneri aggiuntivi. Sono inoltre confermati i casi in cui la rateizzazione può continuare o essere esercitata, anche in presenza di cessazione del rapporto di lavoro, revoca della sospensione o successione degli eredi.
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