Cassazione Penale, Sentenza n. 13792/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per tentativo di estorsione aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1) mancanza di gravi indizi di colpevolezza per presunte incoerenze e contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e assenza di riscontri oggettivi; 2) errata valutazione delle esigenze cautelari, con motivazione generica e astratta e senza concretezza sul pericolo di fuga, di reiterazione o di inquinamento probatorio; 3) eccessiva sproporzione della misura rispetto alle condizioni personali ed economiche, assenza di precedenti e circostanza che il fatto sarebbe reazione a molestia sessuale; 4) carenza di attualità delle esigenze cautelari, attesa la distanza temporale dell'episodio e la prossimità dell'udienza preliminare e la volontà di accedere al rito abbreviato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso era generico, apodittico e non ha correlato le critiche alla motivazione del giudice a quo, chiedendo di fatto una rivalutazione di merito non consentita in sede di Cassazione. Il giudice ha ritenuto che la misura cautelare fosse motivata in relazione al pericolo di reiterazione, con gravi indizi fondati sulle dichiarazioni della persona offesa e sui riscontri descritti negli atti di polizia giudiziaria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; mandato alla Cancelleria per gli adempimenti previsti (e conseguente esecuzione del provvedimento impugnato, cioè la custodia cautelare).
Norme richiamate
menzionato nel testo in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale
norma richiamata per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza le parti quando non è stata richiesta la trattazione orale nei termini; il processo è stato deciso senza udienza pubblica conformemente a questa previsione
art. 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.
menzionato nel testo in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale
richiamato insieme all'art. 610 per il procedimento di trattazione in camera di consiglio e le sue conseguenze procedurali
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
citato come base per il vizio di aspecificità e l'inammissibilità
la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; l'ignorare le esplicitazioni del giudice censurato configura aspecificità e conduce all'inammissibilità
richiamato per la declaratoria di inammissibilità
norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha invocata per dichiarare il ricorso inammissibile e imporre le relative sanzioni processuali
art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
citato in ordine agli adempimenti della Cancelleria
ordine alla Cancelleria di eseguire gli adempimenti formali previsti, compresa la notifica/esecuzione del provvedimento impugnato
principio giurisprudenziale sull'ammissibilità del ricorso per cassazione
varia giurisprudenza citata nel testo (es. Sez. U n. 8825/2016; Sez. 2 n. 31553/2017 ecc.)
la Corte ribadisce il principio che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per ridisegnare il quadro probatorio o proporre una diversa valutazione dei fatti
Massime di principio
- In Cassazione contro una misura cautelare è essenziale formulare censure specifiche e strettamente correlate alle motivazioni del giudice a quo; la genericità o l'assenza di confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato porta all'inammissibilità.
- La Corte non riesamina il merito né rielabora le risultanze probatorie: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o in una ricostruzione alternativa sono inammissibili in sede di legittimità.
- Per contestare la custodia cautelare è necessario dimostrare una violazione di legge specifica ovvero la manifesta illogicità della motivazione (esempi: omissione di elementi rilevanti, contraddizioni insanabili nella motivazione, violazione di norme procedurali sostanziali).
- Le doglianze su esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio) devono essere supportate da argomentazioni concrete e dalla prova della temporaneità o mancata attualità del rischio; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se si vuole ottenere la revoca o la sostituzione della misura, è più efficace proporre in primo luogo ricorso al giudice del merito con elementi nuovi (es. documentazione, testimonianze, circostanze sopravvenute) piuttosto che affidarsi a motivazioni generiche in Cassazione.
- Nel redigere il ricorso di legittimità, il difensore deve confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata, indicando esattamente dove vi siano errori di diritto o contraddizioni logiche e citando norme o principi specifici violati.
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