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Provvedimento

Deliberazione n. 421 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso sulle piattaforme indicate dall’interessato. Le misure urgenti avevano imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, se acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi a fini probatori con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni d’urgenza.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di alcuni gestori di piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso.

Origine del procedimento e quadro normativo

Il procedimento prende avvio da una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, disposizione introdotta per consentire l’intervento dell’Autorità nei casi di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso dell’interessato.

Il provvedimento richiama inoltre:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha indicato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube.

A valle della verifica di compatibilità, il dirigente competente ha adottato misure d’urgenza nei confronti di:

  • Facebook Italy;
  • Meta Platforms Ireland Limited;
  • Telegram FZ-LLC;
  • Google Italy S.r.l.;
  • Google LLC;
  • Google Ireland.

Misure urgenti adottate

Le determinazioni dirigenziali nn. 298/2024, 299/2024 e 300/2024, adottate il 14 giugno 2024, hanno disposto:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il 4 luglio 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Il testo non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre alla conferma delle misure già impartite in via urgente.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn. Il Garante richiama anche il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 4 luglio 2024, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 298/2024, 299/2024 e 300/2024 adottati d’urgenza il 14 giugno 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliprovvedimenti d’urgenzaconservazione dati a fini probatoripubblica amministrazione

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