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Ordinanza

Ordinanza n. 666/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a., - del decreto n. 3891 del 27/10/2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura speciale di assunzione, a domanda, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale di cui al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 207 del 16/10/2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione del <<-OMISSIS->> ai sensi del decreto del 04/11/2019, n. 166, art. 1, c. 4, allegato A punto 1; - del decreto n. 166 del 04/11/2019, art. 1, c. 4, Allegato A punto 1, ove dovesse interpretarsi - secondo il Ministero dell'Interno - nel senso che il quadro clinico dell'odierno ricorrente vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202515676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di assunzione, adottato in sede di scorrimento della graduatoria, per ritenuta sussistenza di una condizione clinica ostativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura speciale di assunzione a domanda nella qualifica di vigile del fuoco, il verbale della Commissione medica che aveva ritenuto sussistente una causa di esclusione per una condizione clinica latente, nonché la disposizione del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 nella parte in cui fosse interpretata come ostativa all'assunzione in relazione al quadro clinico del ricorrente. Dal testo emerge che la controversia richiede di accertare, in fatto e sotto il profilo medico-legale, se il ricorrente sia effettivamente affetto dalla condizione indicata, se essa integri la causa di esclusione prevista dalla disciplina applicabile alle mansioni di vigile del fuoco e se possa determinare una concreta inidoneità allo svolgimento delle attività operative, in quanto indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche controindicate rispetto alle mansioni oppure predittiva di possibili peggioramenti delle condizioni di salute.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell'U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia dell'IRCCS-INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, con facoltà di delega a un medico competente della struttura. L'organo verificatore dovrà accertare: se il ricorrente sia affetto dalla condizione clinica indicata; se tale condizione costituisca causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, per le mansioni di vigile del fuoco; e, in caso positivo, se essa rappresenti un fattore di inidoneità concreta alle attività operative, per controindicazioni lavorative o per possibile evoluzione peggiorativa. La verificazione dovrà svolgersi entro il 20 marzo 2026, con deposito della relazione nei dieci giorni successivi. È stata prevista la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici del ricorrente, previo preavviso. Il ricorrente è stato onerato di comunicare l'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni; la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; la domanda non è stata definita con questa ordinanza.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento del potere del TAR di disporre la verificazione per acquisire un accertamento tecnico sui fatti e sulle valutazioni medico-legali rilevanti per la decisione.

  • art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, decreto n. 166 del 4 novembre 2019

    È la disposizione invocata quale base della causa di esclusione sanitaria e costituisce uno dei quesiti da interpretare e applicare mediante la verificazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 217/2005

    Richiamato in relazione alle mansioni proprie della qualifica di Vigile del Fuoco rispetto alle quali deve essere valutata l'eventuale inidoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati appartenenti a categorie particolari, inclusi quelli relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura selettiva per inidoneità sanitaria dipende da accertamenti clinici e medico-legali controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
  • La valutazione dell'idoneità sanitaria alle mansioni operative non si esaurisce nell'accertamento della mera esistenza di una condizione clinica, ma richiede di verificare anche se essa integri la specifica causa di esclusione prevista dalla disciplina applicabile e se comporti concrete controindicazioni alle mansioni o sia predittiva di possibili peggioramenti della salute.
  • La verificazione può essere affidata a una struttura sanitaria pubblica o specialistica competente nella materia oggetto dell'accertamento, con la partecipazione dei consulenti tecnici delle parti secondo modalità e termini stabiliti dal giudice.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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