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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24277/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già condannato in via definitiva per falso documentale e truffa, e poi giudicato in appello per calunnia. In primo grado era stato condannato; la Corte d'appello di Milano ha assolto l'imputato dalla calunnia asseritamente commessa ai danni di una prima persona offesa, ma ha confermato la condanna per calunnia nei confronti di un secondo soggetto, rideterminando la pena in due anni di reclusione. Il fatto contestato consisteva nelle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame in un procedimento a suo carico per falso e truffa: egli aveva negato di essere l’autore della falsificazione di un provvedimento giudiziario di dissequestro e aveva attribuito la falsificazione alla persona offesa, indicandola come autrice del falso e sostenendo la sua specifica capacità di falsificare documenti. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 51 e 368 c.p., sostenendo che le dichiarazioni incriminate rientravano nell’esercizio del diritto di difesa, perché rese in un contesto in cui l’attribuzione del falso al terzo sarebbe stata l’unico mezzo per contrastare l’accusa; 2) difetto di motivazione sul superamento dei limiti del diritto di difesa, poiché l’addebito sarebbe stato generico e non idoneo a integrare una incolpazione penalmente rilevante; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocando l’assoluzione su una delle imputazioni, il carattere strettamente processuale della calunnia, l’assenza di conseguenze pratiche per la persona offesa e il contesto di esasperazione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato quanto alla scriminante dell’art. 51 c.p. e manifestamente infondato quanto agli altri due motivi. Ha affermato che il diritto di difesa non scrimina la condotta di chi, per difendersi, formuli nei confronti di un terzo un’accusa specifica, precisa e circostanziata di un fatto concreto, tale da esporre il terzo all’avvio di indagini, quando l’accusatore sappia dell’innocenza del medesimo. La Corte ha condiviso l’orientamento secondo cui la mera negazione dell’addebito, anche se accompagnata da difese non veritiere, può rimanere nell’alveo del diritto di difesa; ma quando l’imputato compia un ulteriore passo e coinvolga l’accusatore in una incolpazione determinata, esorbita dai limiti della scriminante. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione di merito, osservando che le circostanze invocate erano state considerate ai fini della pena minima e che i precedenti penali dell’imputato costituivano ulteriore elemento negativo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    Il diritto di difesa può operare come causa di giustificazione, ma non copre l’attribuzione falsa e specifica di un fatto di reato a un terzo innocente; la scriminante non si estende alla calunnia quando l’accusa eccede i limiti della mera difesa.

  • art. 368 c.p.

    La calunnia ricorre quando si incolpa falsamente una persona innocente di un reato, anche se la falsa accusa è formulata nel corso di un esame processuale a propria difesa.

  • art. 384 c.p.

    La norma è richiamata per evidenziare che l’ordinamento prevede una specifica causa di non punibilità per taluni delitti contro l’amministrazione della giustizia, ma non per la calunnia; ciò conferma che non è invocabile un’esimente generale di difesa per accuse false a terzi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono rimaste escluse nel giudizio di merito, la cui motivazione è stata ritenuta congrua e non censurabile in cassazione.

  • art. 51 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • L’esercizio del diritto di difesa può giustificare la contestazione della propria responsabilità anche mediante negazioni non veritiere, ma non consente di formulare contro terzi accuse specifiche, circostanziate e consapevolmente false tali da esporli a indagini penali.
  • La verifica della scriminante ex art. 51 c.p. richiede di distinguere tra mera difesa incompatibile con l’addebito e condotta offensiva ulteriore: solo la prima può restare lecita, mentre la seconda travalica i limiti dell’esimente.
  • La calunnia non è scriminata dal solo fatto di essere stata pronunciata in un contesto processuale o difensivo, se l’imputato non si limita a respingere l’accusa ma individua un terzo innocente come autore del reato.
  • Le attenuanti generiche costituiscono valutazione di merito insindacabile in cassazione quando il giudice consideri gli elementi dedotti dalla difesa e fornisca motivazione logica, anche valorizzando eventuali precedenti penali dell’imputato.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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