L.R. Toscana 24/2020
Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel servizio sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana prevede, per il solo periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19 e nei limiti delle risorse stanziate per il 2020, misure economiche di sostegno per il personale del SSR impegnato direttamente o indirettamente nella gestione dell’emergenza, includendo straordinari, indennità, incentivi e un beneficio giornaliero. Sono previste linee guida regionali e disciplina applicabile anche ad attività già svolte prima dell’entrata in vigore.
Misure economiche per il personale sanitario regionale impegnato nell’emergenza COVID-19
Misure economiche di sostegno per il personale sanitario impegnato nell’emergenza COVID-19
La legge regionale Toscana disciplina un pacchetto di misure economiche a favore del personale operante nel servizio sanitario regionale coinvolto nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento è strettamente legato alla fase emergenziale e opera nei limiti temporali dell’emergenza sanitaria e delle risorse disponibili.
Ambito di applicazione e destinatari
Le misure riguardano il personale operante nell’ambito del servizio sanitario regionale, sia a tempo indeterminato sia determinato, nonché chi presta servizio con altre forme di lavoro flessibile, purché impegnato direttamente o indirettamente nella gestione dell’emergenza COVID-19. La Regione si impegna inoltre, tramite strumenti negoziali e risorse disponibili, a favorire l’estensione delle misure anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del SSR che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria nell’ambito dell’emergenza.
Contenuto delle misure economiche
Le misure di sostegno possono essere attuate attraverso diversi strumenti contrattuali e organizzativi:
- indennità o incentivi;
- remunerazione dovuta delle prestazioni di lavoro straordinario;
- attribuzione di un beneficio economico giornaliero per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza.
Il beneficio giornaliero deve essere graduato in relazione al diverso rischio di esposizione e al disagio lavorativo sopportato. La legge evidenzia che deve essere tenuto in primaria considerazione il personale in servizio in presenza.
Coordinamento con la disciplina nazionale e contrattuale
L’attivazione delle misure deve avvenire in coerenza con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la normativa nazionale sui fondi contrattuali e sui costi del personale e con le altre norme approvate per la gestione dell’emergenza, salvo le specifiche deroghe previste dalla stessa legge regionale e dalle risorse dedicate. Le misure sono quindi costruite in raccordo con il quadro emergenziale statale e con la disciplina del comparto sanitario.
Procedura applicativa e tempistiche
La Giunta regionale è tenuta ad adottare, entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge, una deliberazione con linee di indirizzo applicative uniformi per aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Successivamente, ciascuna azienda ed ente deve definire, entro dieci giorni dall’approvazione di tale deliberazione e nel rispetto delle relazioni sindacali previste, il dettaglio concreto delle misure economiche di sostegno.
Prima applicazione anche per attività già svolte
La disciplina può essere applicata, nei limiti delle risorse disponibili, anche ad attività connesse all’emergenza COVID-19 già svolte prima dell’entrata in vigore della legge. La norma ha quindi efficacia anche retroattiva limitata alle prestazioni emergenziali già rese.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2020 la Regione destina complessivamente 31.520.560 euro, di cui:
- 15.760.280 euro a valere sui trasferimenti statali previsti dal d.l. 18/2020;
- 15.760.280 euro a valere sul fondo sanitario regionale indistinto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Gli oneri sono coperti mediante le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”. È inoltre prevista la possibilità per Regione, aziende ed enti del SSR di incrementare le risorse con contributi derivanti da donazioni compatibili con le finalità della legge.
Entrata in vigore e limiti temporali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le misure hanno carattere emergenziale e sono espressamente limitate al periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria in atto e alle risorse stanziate per il 2020.
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