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Legge

L.R. Toscana 26/2020

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 26/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana estende il fondo di garanzia ex art. 103 l.r. 66/2011 per garantire prestiti destinati a interventi di miglioramento o interventi locali di riduzione della vulnerabilità sismica in specifici comuni dell’allegato A. L’accesso e l’eventuale riserva di risorse sono definiti dalla Giunta entro 60 giorni. L’estensione del fondo cessa il 31 dicembre 2021.

Estensione del fondo di garanzia per interventi edilizi di riduzione della vulnerabilità sismica

Estensione del fondo di garanzia per la riduzione della vulnerabilità sismica

La legge regionale Toscana amplia l’ambito del fondo di garanzia già previsto dall’articolo 103 della l.r. 66/2011, limitandolo a una finalità specifica: sostenere finanziariamente interventi edilizi di riduzione della vulnerabilità sismica in determinati comuni individuati nell’allegato A. Si tratta di una misura mirata e temporanea, con applicazione territoriale circoscritta alla Toscana e ai comuni espressamente elencati.

Finalità e ambito di applicazione

L’estensione del fondo è destinata a garantire prestiti per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. La garanzia riguarda:

  • interventi di miglioramento sismico;
  • interventi locali, secondo la classificazione prevista dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sulle norme tecniche per le costruzioni.

La misura opera solo per gli edifici situati nei comuni compresi nell’allegato A della legge.

Soggetti beneficiari

La garanzia finanziaria può essere richiesta per prestiti concessi a:

  • proprietari di immobili con destinazione d’uso abitativo prevalente, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, della l.r. 65/2014;
  • imprese cessionarie del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del d.l. 63/2013, convertito dalla l. 90/2013.

La norma non introduce un contributo a fondo perduto, ma uno strumento di garanzia per facilitare l’accesso al credito.

Modalità di accesso e disciplina attuativa

Le modalità di accesso al fondo sono rimesse a una deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La deliberazione deve anche stabilire l’eventuale riserva di risorse a favore dei soggetti beneficiari individuati dalla norma.

Resta fermo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell’articolo 103, comma 2, della l.r. 66/2011, che continua a costituire il quadro generale di riferimento.

Durata della misura

L’estensione del fondo ha carattere temporaneo: cessa il 31 dicembre 2021. Dopo tale data la specifica estensione introdotta da questa legge non è più applicabile.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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