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Ordinanza

Ordinanza n. 16320/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario per la classe AM12 nel Lazio, nella parte in cui ha attribuito 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.D.G. del 23 giugno 2026 che ha approvato la graduatoria definitiva per la classe di concorso AM12. Contesta l’attribuzione, a candidati della classe AM12 (scuola secondaria di primo grado), di 12,50 punti secondo il criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, sulla base del superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12 (scuola secondaria di secondo grado). L’ordinanza non espone ulteriori motivi di censura né decide nel merito la legittimità del punteggio.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la procedura è relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità dell’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. La decisione sulla domanda di annullamento è rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna statuizione di merito o sulle spese è resa.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La procedura relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall’art. 12-bis; nel caso concreto il TAR ne ha disposto la conversione e ha richiesto la partecipazione delle amministrazioni indicate dalla disposizione.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi rientranti nel rito PNRR indicato, le amministrazioni elencate dal comma 4 sono parti necessarie e devono essere chiamate in giudizio mediante notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il TAR applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporre la conversione del rito.
  • Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie; il ricorso deve essere loro notificato.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, fissando modalità e termini la cui inosservanza può comportare l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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