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Provvedimento

Deliberazione n. 744 del 27/11/2024

Provvedimento del 27 novembre 2024

Garante Privacy744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi ai soli fini probatori. La decisione finale del Garante è una ratifica dei provvedimenti già adottati in via d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di provvedimenti d’urgenza per possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a materiale audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso Instagram e Telegram.

Origine della segnalazione e quadro normativo

Il procedimento prende avvio da due segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, con cui la persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento sulle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone la decisione dell’Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Provvedimenti urgenti del 18 novembre 2024

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 555 e 556 del 18 novembre 2024. Con esse ha disposto nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 27 novembre 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 555/2024 e 556/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non introduce ulteriori prescrizioni sostanziali rispetto a quelle già adottate in via urgente, ma conferma formalmente l’efficacia delle misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per il periodo indicato.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di possibile diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il provvedimento richiama anche il dovere del Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 555 e 556 del 18 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato su Instagram e Telegram. Le misure sono state disposte in via d’urgenza, sulla base della compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice.

Conservazione del materiale ai fini probatori

Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 27 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 555/2024 e 556/2024 adottati il 18 novembre 2024. Il provvedimento si limita quindi a confermare gli effetti delle misure già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure urgenticonservazione dati

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