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Circolare

Circolare numero 298 del 27-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione, tramite convenzione con la CISAL, del diritto dei lavoratori beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e validità della delega, le percentuali del contributo, le procedure automatizzate di liquidazione e i rapporti operativi con le strutture locali. La circolare contiene inoltre istruzioni contabili, codici delle organizzazioni aderenti e indicazioni sui conti istituiti per la rilevazione e l’accreditamento delle trattenute.

Convenzione INPS-CISAL per la riscossione delle quote associative sindacali sulle prestazioni temporanee ex art. 18 L. 223/1991

Convenzione INPS-CISAL per la riscossione delle quote associative sindacali ex art. 18 L. 223/1991

La circolare informa dell’avvenuta stipula della convenzione tra INPS e CISAL per consentire la trattenuta delle quote sindacali sulle prestazioni temporanee di sostegno al reddito, in attuazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento fornisce istruzioni operative, procedurali e contabili, precisando soggetti ammessi, modalità di delega, percentuali applicabili e rapporti con le strutture sindacali.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Il diritto di versare i contributi associativi mediante trattenuta riguarda i lavoratori beneficiari di:

  • indennità di mobilità,
  • trattamenti di integrazione salariale,
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali non agricoli,
  • disoccupazione con requisiti ridotti, per la specifica percentuale indicata dalla CISAL.

Le trattenute possono essere disposte solo a favore delle organizzazioni sindacali aderenti alla CISAL riportate nella tabella allegata alla convenzione e preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale INPS. La convenzione è stata stipulata dalla Confederazione, mentre le singole organizzazioni aderenti operano come soggetti delegatari, con assunzione di oneri, diritti e obblighi derivanti dall’accordo.

Tra le organizzazioni risultano già operanti e abilitate al servizio quelle che hanno dichiarato adesione: FISALT, FAILM, FEDERCALZATURIERI, FIALC, SALPG, FILAIA, FAILTS e FAILPC.

Modalità di rilascio e contenuto della delega

La trattenuta dei contributi sindacali è subordinata al rilascio di una delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega:

  • deve essere contestuale alla domanda di prestazione previdenziale,
  • è inserita nell’apposito spazio del modulo di domanda,
  • deve recare il timbro dell’organizzazione sindacale delegataria e la firma del rappresentante legale,
  • deve indicare il codice dell’organizzazione ricavabile dalla tabella allegata alla convenzione.

Le SAP sono incaricate di verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali delle deleghe. La delega, in via generale, è irrevocabile e si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta.

Prestazioni a pagamento diretto e ruolo del datore di lavoro

Per i casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’Istituto, la disciplina prevede modalità particolari:

  • sulle deleghe consegnate al datore di lavoro deve essere apposta l’autorizzazione alle trattenute sindacali ex art. 18 L. 223/1991;
  • il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, unitamente ai dati per il pagamento diretto, il codice della organizzazione destinataria e la percentuale della trattenuta;
  • le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.

La circolare precisa inoltre che, nei pagamenti diretti della CIG, restano efficaci anche le deleghe già rilasciate per trattenute sul salario, fino alla presentazione di nuove deleghe conformi alle indicazioni della convenzione.

Invalidità, contestazioni e revoca delle deleghe

Sono considerate prive di effetto le deleghe:

  • non sottoscritte dal lavoratore,
  • prive del timbro dell’organizzazione o della firma del rappresentante legale,
  • nei casi di pagamento diretto CIG, non correttamente comunicate dal datore di lavoro con riferimento a codice e percentuale.

In caso di contestazione da parte del lavoratore, che dichiari formalmente di non aver rilasciato la delega, l’INPS deve cessare la trattenuta dal mese successivo alla conoscenza della circostanza. L’organizzazione sindacale beneficiaria deve restituire le somme già trattenute.

La delega può essere revocata o sostituita, per prestazioni di durata superiore all’anno, entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la revoca o la nuova delega. Nei casi di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, il rapporto di restituzione delle quote sindacali intercorre direttamente tra organizzazione e lavoratore, restando estraneo l’INPS.

Misura del contributo sindacale

La misura della quota deve essere espressamente indicata in percentuale nella delega ed essere uniforme per tutti gli iscritti della stessa organizzazione e per ciascun tipo di prestazione. La CISAL ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria,
  • 0,80% sui restanti trattamenti: CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità.

La convenzione disciplina anche i casi in cui la percentuale indicata nella delega sia inferiore o superiore a quella preventivamente comunicata all’INPS: nel primo caso la delega è inefficace e va restituita, nel secondo ha efficacia nei limiti della percentuale comunicata dalla federazione.

Procedure automatizzate e flussi informativi

Le procedure automatizzate di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state modificate per acquisire le deleghe e operare le trattenute sindacali. Dai flussi elaborativi periferici vengono prodotte liste analitiche contenenti, per ciascuna struttura sindacale:

  • dati identificativi dei titolari delle prestazioni,
  • tipo di indennità liquidata,
  • importo delle trattenute operate.

Tali liste devono essere trasmesse alle organizzazioni sindacali secondo le modalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati a livello locale. Inoltre, con elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica fornisce alla Confederazione stipulante tabulati riepilogativi degli importi trattenuti presso le SAP.

Le organizzazioni aderenti hanno eletto domicilio presso CISAL, via Cavour 310, Roma. Per le questioni operative, la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità di utilizzo.

Rapporti con le strutture sindacali locali

In applicazione delle precedenti istruzioni sulla gestione dei rapporti con l’utenza, il dirigente della SAP deve disporre che i rappresentanti locali delle organizzazioni delegatarie si rivolgano al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per ogni questione relativa alla convenzione. Tale funzionario assicura il raccordo con gli uffici competenti per materia.

Per i problemi non risolvibili localmente o per le questioni di indirizzo generale, il raccordo deve avvenire con la Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.

Aspetti contabili e modalità di versamento

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/12, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni temporanee;
  • GPA 35/12, per l’accreditamento dei contributi alle federazioni CISAL;
  • GPA 18/12, per la rilevazione del debito verso le federazioni aderenti alla CISAL.

Nell’ordinativo di pagamento mod. I.P. 6 bis deve essere indicato come beneficiario la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) con causale: "Versamento a favore della Federazione .... per quote sindacali ex art. 18 L. 223/1991".

Le spese del servizio di esazione e la relativa IVA devono essere imputate, rispettivamente, ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Allegati e codici delle organizzazioni

La circolare riporta una tabella di codici per le trattenute sindacali ex art. 18 L. 223/1991, con l’indicazione della Confederazione CISAL e delle categorie/organizzazioni aderenti. Gli allegati contengono anche la descrizione dei nuovi conti del piano dei conti e il testo della convenzione, che disciplina in dettaglio:

  • efficacia della delega,
  • obblighi di comunicazione,
  • modalità di versamento delle somme,
  • spese del servizio di esazione,
  • esclusione di responsabilità dell’INPS verso terzi,
  • durata dell’accordo e rinnovo tacito annuale salvo disdetta entro il 30 giugno di ciascun anno.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione attua l’art. 18 della legge n. 223/1991, che estende ai lavoratori beneficiari di mobilità, cassa integrazione e disoccupazione non agricola il diritto di versare le quote sindacali mediante trattenuta sulla prestazione. Possono avvalersene i lavoratori aventi diritto alle prestazioni indicate e, sul piano sindacale, le organizzazioni aderenti alla CISAL espressamente autorizzate dalla Direzione Generale INPS.

Delega del lavoratore: forma, validità e revoca

La trattenuta richiede una delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione, con timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere contestuale alla domanda ed è normalmente irrevocabile, esaurendo i suoi effetti con il pagamento della prestazione. Per prestazioni di durata superiore all’anno è ammessa revoca o nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Sono previste cause di invalidità per mancanza di sottoscrizione, timbro o firma, e, nei pagamenti diretti della CIG, per omessa comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro.

Pagamento diretto CIG e ruolo del datore di lavoro

Nei casi di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare i dati della delega e indicare il codice dell’associazione sindacale e la percentuale del contributo. Le deleghe già rilasciate per trattenute sul salario possono produrre effetto anche sulla corrispondente indennità fino alla presentazione di nuove deleghe con l’autorizzazione specifica. Il datore di lavoro conserva le deleghe ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.

Misura del contributo sindacale

La misura della trattenuta deve essere indicata espressamente in percentuale nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti della stessa organizzazione e per tipo di prestazione. La CISAL ha comunicato le percentuali applicabili: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria, e 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità).

Procedure automatizzate, flussi e rapporti locali

Le procedure automatizzate per CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state adeguate per trattenere e contabilizzare le quote sindacali. Vengono generate liste analitiche per ciascuna struttura sindacale con i dati dei percettori, il tipo di indennità e l’importo trattenuto; tali elenchi vanno trasmessi alle organizzazioni interessate secondo l’art. 5 della convenzione. Le organizzazioni aderenti hanno eletto domicilio presso CISAL in Roma, via Cavour 310, e per i rapporti locali i problemi devono essere indirizzati al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne, con eventuale raccordo con la Direzione Generale.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/12, GPA 35/12 e GPA 18/12, rispettivamente per la imputazione delle trattenute, l’accreditamento delle somme alle federazioni CISAL e la rilevazione del debito verso le stesse. Il pagamento deve essere effettuato con ordinativo di bonifico indicando come beneficiario la CISAL e la causale relativa alle quote sindacali ex art. 18 L. 223/1991. Le spese del servizio di esazione e la relativa IVA sono imputate ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

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