Circolare numero 301 del 30-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal gennaio 1994, una nuova procedura uniforme per il pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione presso le banche collegate telematicamente con l’INPS, in modo da consentire la riscossione già dalla settimana successiva all’elaborazione. Vengono disciplinati gli adempimenti delle banche e delle S.A.P., i criteri di individuazione della data di pagamento, l’uso della comunicazione inviata al pensionato in alternativa al libretto pensione e le modalità di approvvigionamento dei fondi. La circolare richiama inoltre la necessità di garantire la tempestiva emissione degli ordinativi di pagamento anche per le pensioni localizzate presso gli uffici postali.
Nuove modalità di pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione tramite banche collegate telematicamente
Nuove modalità di pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione
La circolare disciplina una nuova procedura di pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione, introdotta nell’ambito delle iniziative di integrazione telematica tra INPS e sistema bancario. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni e un’applicazione uniforme sul territorio nazionale.
Finalità e contesto operativo
L’intervento nasce dall’esigenza di razionalizzare le modalità di pagamento seguite nel sistema bancario, con particolare attenzione alla prima rata delle pensioni di nuova liquidazione. La finalità è quella di consentire la riscossione delle quote maturate, comprensive del primo bimestre ed eventuali arretrati, già a partire dalla settimana successiva all’elaborazione della pensione.
Decorrenza della nuova procedura
La nuova disciplina si applica dal mese di gennaio 1994 alle banche collegate con l’INPS in via telematica. Per le rate successive alla prima non vi sono innovazioni: esse continuano a essere pagate alle usuali scadenze, sulla base del prescritto certificato o libretto di pensione.
Modalità di pagamento da parte delle banche
La banca incaricata deve disporre il pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione a partire dal giovedì della settimana successiva a quella di trasmissione, purché il giovedì coincida con uno dei giorni di calendario previsti dalla convenzione, ossia 1, 7, 15, 20 o 25, e sia anche giorno bancabile.
Se tale condizione non si verifica, il pagamento deve essere eseguito dal primo giorno successivo al giovedì che coincida con una delle predette date. In particolare:
- se la scadenza cade il 7, 15, 20 o 25 e il giorno non è bancabile, il pagamento è disposto dal giorno bancabile immediatamente precedente;
- se il giorno 1 non è bancabile, il pagamento è eseguito dal primo giorno utile successivo.
La data utile al pagamento è determinata dall’Istituto e viene comunicata alle banche tramite il flusso telematico dei dati di pagamento; la medesima data è riportata anche nella comunicazione inviata al pensionato.
Comunicazione al pensionato e riscossione senza libretto
L’INPS comunica al pensionato, tramite posta elettronica, l’avvenuta liquidazione della pensione e la data dalla quale può procedere alla riscossione. La comunicazione consente il pagamento anche nel caso in cui il libretto di pensione non sia ancora pervenuto all’interessato.
In sede di convenzione è precisato che il nuovo pensionato, o la persona da lui delegata secondo le modalità ordinarie, può riscuotere le rate maturate presso la banca prescelta esibendo la comunicazione trasmessa dall’INPS, ove il libretto non sia ancora disponibile.
Adempimenti delle S.A.P. e controlli sui dati
Le S.A.P. devono effettuare con particolare rapidità i controlli sui dati trasmessi, utilizzando il prospetto dei dati acquisiti mod. EAD 150/TP. Considerati i tempi ristretti tra trasmissione telematica e pagamento, la circolare raccomanda una particolare attenzione alla sequenza delle operazioni di calcolo e stampa dei dati acquisiti, con operazioni distinte per Sede e Centri operativi.
Qualora emergano errori tali da richiedere la sospensione del pagamento, deve essere richiesto con immediatezza il blocco dell’erogazione, utilizzando la modulistica già in uso e il mezzo ritenuto più rapido.
Gestione dei fondi e funzione "AGENDA"
Per la precostituzione dei fondi necessari ai pagamenti, le S.A.P. "polo finanziario" possono utilizzare la funzione "AGENDA". Il relativo manuale operativo sarà reso disponibile dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Attraverso tale funzione è possibile conoscere la data di trasmissione dei dati relativi alle pensioni da porre in pagamento. Ogni sabato ciascuna S.A.P. "polo finanziario" deve quindi:
- visualizzare i dati tramite la funzione "AGENDA";
- sommare gli importi delle rate già scadute delle nuove liquidazioni;
- se necessario, rifornire per tempo la banca incaricata delle somme da pagare il giovedì successivo.
Le somme così messe a disposizione saranno addebitate lo stesso giorno sul conto corrente della S.A.P.
Pensioni localizzate presso gli uffici postali
La circolare chiarisce che l’obiettivo di pagare la prima rata in tempi ravvicinati riguarda anche le pensioni localizzate presso gli uffici postali. Le Sedi sono pertanto richiamate a dare corretta attuazione alla circolare n. 115 del 30 aprile 1991 e ad effettuare senza indugio le operazioni di controllo del processo produttivo, al fine di garantire l’invio sistematico e tempestivo degli ordinativi di pagamento agli uffici postali.
Contenuto dell’allegata convenzione con le banche
L’allegato 1 riporta la convenzione stipulata il 21 ottobre 1993 tra INPS e banche. La convenzione si fonda sull’esigenza di migliorare i servizi ai pensionati attraverso l’integrazione dei sistemi informatici e l’ampliamento dei collegamenti telematici.
In essa vengono stabiliti alcuni principi operativi essenziali:
- introduzione di almeno cinque scadenze mensili per il pagamento degli arretrati relativi alle prime liquidazioni, fissate nei giorni 1, 7, 15, 20 e 25;
- impegno della banca a pagare le pensioni di nuova liquidazione segnalate nel corso della settimana a partire dal giovedì della settimana successiva, se coincidente con una delle scadenze previste;
- in caso contrario, pagamento dal primo giorno successivo al giovedì coincidente con una delle date di calendario indicate;
- invio ai pensionati, da parte dell’INPS, della comunicazione elettronica di avvenuta liquidazione per consentire l’immediata riscossione delle rate maturate;
- predisposizione, da parte dell’INPS, delle somme necessarie all’inizio di ogni settimana per i pagamenti delle pensioni elaborate nella settimana precedente;
- disciplina dei casi di giorni non bancabili, con le regole già richiamate per il 7, 15, 20, 25 e per il giorno 1;
- pagamento da parte della banca dietro presentazione della comunicazione INPS, qualora il libretto non sia ancora pervenuto;
- mantenimento delle usuali scadenze per i pagamenti successivi alla prima rata e per i rinnovi generalizzati di una o più categorie di pensione, nonché per trasferimenti o ricostituzioni di pensioni.
Per quanto non espressamente previsto, il servizio di pagamento delle pensioni continua a essere disciplinato dall’accordo già esistente tra le parti.
Punti principali
Finalità della nuova procedura
L’obiettivo è razionalizzare le modalità di pagamento della prima rata delle pensioni di nuova liquidazione, assicurando uniformità sul territorio nazionale e una più tempestiva erogazione delle somme maturate, comprensive del primo bimestre ed eventuali arretrati.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica dal mese di gennaio 1994 alle banche collegate all’INPS in via telematica. Le rate successive alla prima restano regolate secondo le consuete scadenze e sulla base del certificato/libretto di pensione.
Modalità di pagamento presso le banche
La prima rata può essere pagata a partire dal giovedì della settimana successiva a quella di trasmissione, purché coincida con i giorni 1, 7, 15, 20 o 25 ed sia bancabile. Se ciò non avviene, il pagamento slitta al primo giorno successivo coincidente con una di tali date; se 7, 15, 20 o 25 non sono bancabili, si utilizza il giorno bancabile immediatamente precedente, mentre per il giorno 1 non bancabile si procede al primo giorno utile successivo.
Comunicazione al pensionato e pagamento senza libretto
L’INPS comunica al pensionato, tramite posta elettronica, l’avvenuta liquidazione e la data utile per la riscossione. Se il libretto di pensione non è ancora pervenuto, la banca effettua il pagamento dietro presentazione di tale comunicazione.
Adempimenti delle S.A.P. e controlli
Le S.A.P. devono eseguire con rapidità i controlli sui dati trasmessi, utilizzando il prospetto mod. EAD 150/TP, curando con attenzione la sequenza delle operazioni di calcolo e stampa per Sede e Centro operativo. Eventuali errori che impongano la sospensione del pagamento devono determinare un immediato blocco con la modulistica già in uso e con il mezzo più rapido disponibile.
Gestione dei fondi e funzione Agenda
Le S.A.P. "polo finanziario" possono usare la funzione "AGENDA" per conoscere la data di trasmissione dei dati relativi alle pensioni da mettere in pagamento. Ogni sabato devono verificare le nuove liquidazioni, sommare gli importi delle rate già scadute e, se necessario, rifornire tempestivamente la banca delle somme da pagare il giovedì successivo, che saranno addebitate nello stesso giorno sul conto corrente della S.A.P.
Pensioni localizzate presso gli uffici postali
La circolare richiama l’attenzione sulla necessità di applicare correttamente la circolare n. 115 del 30 aprile 1991 e di svolgere immediatamente i controlli del processo produttivo per garantire l’invio sistematico e tempestivo degli ordinativi di pagamento agli uffici postali.
Contenuto della convenzione del 21 ottobre 1993
L’allegata convenzione con le banche prevede una base comune di cinque scadenze mensili (1, 7, 15, 20, 25), l’impegno delle banche a pagare le pensioni di nuova liquidazione nella settimana successiva alla trasmissione, l’invio ai pensionati della comunicazione elettronica da parte dell’INPS, la predisposizione anticipata delle somme da parte dell’Istituto e la disciplina dei casi di giorni non bancabili.
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