Circolare numero 299 del 27-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i dati e le regole applicate al rinnovo delle pensioni per il 1994, illustrando gli aumenti riconosciuti dal 1 gennaio, dal 1 luglio e dal 1 novembre 1994, nonché il contributo al Servizio sanitario nazionale, il trattamento IRPEF, le trattenute per cumulo con redditi da lavoro e l'elaborazione dei dati reddituali. In allegato sono riepilogati i valori aggiornati dei trattamenti minimi, i limiti di reddito per integrazioni e maggiorazioni sociali, i criteri di determinazione delle pensioni sociali, le aliquote IRPEF e le detrazioni d'imposta per il 1994.
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1994 e criteri di ricalcolo
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1994
La circolare fornisce ai competenti uffici i dati e i criteri applicativi utilizzati per il rinnovo delle pensioni relativo all'anno 1994. Il documento riepiloga gli incrementi riconosciuti in diverse date dell'anno, la disciplina del contributo sanitario, il trattamento fiscale IRPEF, le trattenute per cumulabilità con redditi da lavoro e la gestione dei dati reddituali ai fini delle ricostituzioni automatiche.
Aumenti con decorrenza 1 gennaio 1994
Dal 1 gennaio 1994 sono stati applicati gli aumenti ai trattamenti minimi, alle pensioni sociali e agli assegni vitalizi in misura pari allo 0,7%, determinata come differenza tra il limite del 3,5% previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, e la variazione media annua ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'aumento deriva dall'articolo 11, comma 5, della legge collegata alla finanziaria 1994.
Lo stesso incremento è stato applicato anche alle pensioni di importo non superiore a lire 1.000.000 lorde mensili. Le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 mensili sono state elevate fino a raggiungere lire 1.007.000.
Aumenti con decorrenza 1 luglio 1994
Dal 1 luglio 1994 è stato attribuito, per le pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988 e di importo al 1 gennaio 1990 superiore al minimo, l'aumento di lire 1.500 mensili per ogni anno di anzianità, previsto dall'articolo 1, comma 9-quater, della legge 27 febbraio 1991, n. 59, a condizione che risultasse più favorevole rispetto al trattamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
La circolare precisa che tale attribuzione, originariamente prevista dal 1 gennaio 1994, è stata differita al 1 luglio 1994 dall'articolo 11, comma 5, della legge collegata alla finanziaria 1994.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della stessa legge, la corresponsione dell'ultima quota degli aumenti previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, della legge n. 59 del 1991 per le pensioni dei lavoratori dipendenti di importo, al 1 gennaio 1990, superiore al minimo, è rinviata al 1 gennaio 1995.
Perequazione automatica dal 1 novembre 1994
Dal 1 novembre 1994 è stato applicato l'aumento per perequazione automatica previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La percentuale di variazione utilizzata per il calcolo è stata fissata nel 3,5% dal decreto ministeriale 20 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993.
L'aumento è stato riconosciuto secondo i criteri dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:
- per intero sulla pensione non eccedente il doppio del trattamento minimo;
- nella misura del 90% per la fascia compresa tra il doppio e il triplo del minimo;
- nella misura del 75% per la parte eccedente il triplo del minimo.
Gli allegati riportano anche i nuovi importi riferiti ai trattamenti minimi e le fasce di incremento applicate dal 1 novembre 1994.
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Per i trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a lire 18 milioni, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è stato calcolato:
- nella misura dello 0,90% sulla quota di pensione fino a lire 40 milioni annue;
- nella misura dello 0,40% sulla quota di pensione eccedente lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni annue.
In sede di rinnovo non si è tenuto conto dell'elevazione a lire 150 milioni annue del limite originariamente fissato a lire 100 milioni dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 8, comma 19, della legge collegata alla finanziaria 1994. Per le pensioni interessate, la circolare rinvia a successive operazioni di conguaglio.
Per le pensioni abbinate ai fini del calcolo delle ritenute IRPEF, il contributo sanitario è stato determinato sul cumulo degli emolumenti complessivamente erogati al pensionato.
IRPEF: fiscal drag, ritenute e detrazioni
Sulla prima rata di pensione dell'anno 1994, per le pensioni di importo non superiore a lire 60.120.000 annue, è stato effettuato il rimborso del fiscal drag per l'anno 1993, previsto dal decreto legge 22 settembre 1993, n. 469.
La circolare richiama l'articolo 1 di tale decreto, che per il 1993 stabilisce specifiche ulteriori detrazioni per redditi di lavoro dipendente in diverse fasce di reddito. Il beneficio non è stato attribuito ai titolari di più pensioni a carico dell'Istituto tassate congiuntamente, né ai titolari di pensione a carico dell'Istituto e di altra posizione pensionistica.
Per il 1994 le ritenute IRPEF sono calcolate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con le detrazioni di imposta nella misura fissata dal D.P.C.M. 14 dicembre 1993. Per le pensioni soggette al contributo SSN, l'imponibile IRPEF è determinato al netto del contributo sanitario.
Gli allegati riportano le aliquote IRPEF mensili e annue in vigore dal 1 gennaio 1992, oltre alle detrazioni spettanti per l'anno 1994 e ai relativi importi annui e mensili.
Trattenute per attività lavorativa e cumulo con redditi da lavoro
Per le pensioni in pagamento nei mesi pari, le trattenute per attività lavorativa sono calcolate secondo l'articolo 11, commi 9 e 10, della legge collegata alla finanziaria 1994. In particolare:
- per le pensioni di anzianità continua a operare l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza;
- per le pensioni di vecchiaia e di invalidità e per gli assegni ordinari di invalidità, le trattenute sono calcolate nella misura del 50% delle quote eccedenti il trattamento minimo;
- per la tredicesima mensilità, la trattenuta è pari alle quote aggiuntive in cifra fissa eventualmente erogate sulla pensione ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sempre con salvaguardia del trattamento minimo;
- per le pensioni ai superstiti erogate a un solo beneficiario, la trattenuta è pari alle quote aggiuntive in cifra fissa eventualmente erogate sulla pensione, con salvaguardia del trattamento minimo.
Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari, le trattenute sono calcolate secondo i criteri già illustrati con la circolare n. 270 del 29 novembre 1993, richiamata con messaggio n. 37941. Per tali trattamenti, interessati alla nuova disciplina del cumulo con i redditi da lavoro, è annunciata una successiva comunicazione.
Elaborazione dei dati reddituali e ricostituzione automatica
Nel contesto del rinnovo sono stati elaborati i dati reddituali trasmessi al sistema centrale prima dell'avvio delle operazioni. Come già avvenuto per l'anno 1993, le pensioni per le quali l'elaborazione ha evidenziato conguagli a debito o a credito sono state marcate negli archivi con codici specifici, in modo da consentire la successiva attivazione automatica delle procedure di ricostituzione.
Dati riepilogativi e allegati
La circolare rinvia alle tabelle allegate per il quadro completo dei valori applicati nel rinnovo 1994. In particolare, gli allegati contengono:
- i nuovi importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi;
- le fasce di perequazione automatica e gli importi di riferimento per il 1994;
- i limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- i limiti di reddito per gli assegni di invalidità;
- i limiti per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi per pensionati ultrassessantacinquenni e ultrasessantenni;
- i limiti di reddito per le prestazioni assistenziali ai mutilati, invalidi civili e sordomuti;
- le aliquote IRPEF e le detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1994.
Le tabelle riportano inoltre le formule di calcolo e le note di coordinamento normativo necessarie per l'applicazione dei diversi trattamenti.
Punti principali
Aumenti delle pensioni dal 1 gennaio 1994
Dal 1 gennaio 1994 sono stati applicati l'aumento dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi, pari allo 0,7% in base allo scostamento tra il 3,5% previsto dalla normativa e l'effettiva variazione ISTAT dei prezzi, e l'aumento delle pensioni fino a lire 1.000.000 lorde mensili nella medesima misura. Le pensioni comprese tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 mensili sono state portate fino a tale importo.
Aumenti dal 1 luglio 1994
Dal 1 luglio 1994 è stato attribuito, per le pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988 e importo al 1 gennaio 1990 superiore al minimo, l'aumento di lire 1.500 mensili per ogni anno di anzianità previsto dalla legge n. 59 del 1991, se più favorevole. La decorrenza dell'aumento, inizialmente prevista dal 1 gennaio 1994, è stata differita dalla legge collegata alla finanziaria 1994. È inoltre rinviata al 1 gennaio 1995 la corresponsione dell'ultima quota degli aumenti previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1991 per le pensioni dei lavoratori dipendenti sopra il minimo al 1 gennaio 1990.
Perequazione automatica dal 1 novembre 1994
Dal 1 novembre 1994 è stato applicato l'aumento per perequazione automatica previsto dal decreto legislativo n. 503 del 1992. La variazione per il calcolo è stata determinata nel 3,5% dal decreto ministeriale 20 novembre 1993. L'aumento è stato attribuito per intero sulla quota di pensione fino al doppio del minimo, al 90% sulla fascia tra doppio e triplo del minimo e al 75% sulla parte eccedente il triplo del minimo.
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Per i trattamenti pensionistici annui superiori a lire 18 milioni, il contributo al SSN è stato calcolato allo 0,90% sulla quota fino a lire 40 milioni annue e allo 0,40% sulla quota eccedente lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni annue. In sede di rinnovo non è stato considerato l'innalzamento del limite a lire 150 milioni introdotto dalla legge collegata alla finanziaria 1994; per le pensioni interessate sarà effettuato successivamente il conguaglio. Per le pensioni abbinate ai fini IRPEF il contributo è stato calcolato sul cumulo degli emolumenti complessivamente erogati.
Trattamento IRPEF e fiscal drag
Sulla prima rata di pensione del 1994, per le pensioni con reddito non superiore a lire 60.120.000 annue, è stato effettuato il rimborso del fiscal drag per il 1993. Per il 1994 le ritenute IRPEF sono calcolate con le aliquote per scaglioni previste dalla normativa richiamata e con le detrazioni di imposta stabilite dal D.P.C.M. 14 dicembre 1993. Per le pensioni soggette a contributo sanitario, l'imponibile IRPEF è determinato al netto del contributo stesso.
Trattenute per attività lavorativa e cumulo con redditi da lavoro
Per le pensioni in pagamento nei mesi pari le trattenute sono calcolate secondo la nuova disciplina del cumulo con i redditi da lavoro dettata dalla legge collegata alla finanziaria 1994: per pensioni di vecchiaia, invalidità e assegni ordinari di invalidità le trattenute sono pari al 50% delle quote eccedenti il trattamento minimo, con regole specifiche per tredicesima mensilità e pensioni ai superstiti con un solo beneficiario. Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari continuano ad applicarsi i criteri già illustrati con circolare n. 270 del 29 novembre 1993, con riserva di ulteriori comunicazioni per l'adeguamento alla nuova disciplina.
Elaborazione dei dati reddituali e ricostituzione automatica
Nel corso del rinnovo sono stati elaborati i dati reddituali trasmessi al sistema centrale prima dell'avvio delle operazioni. Le pensioni per le quali dall'elaborazione risultano conguagli a debito o a credito sono state contraddistinte negli archivi con appositi codici, per consentire la successiva attivazione automatica della ricostituzione.
Allegati con valori e limiti di reddito
Gli allegati riportano i valori aggiornati per il 1994: trattamenti minimi e pensioni sociali, limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei lavoratori dipendenti e autonomi, limiti per gli assegni di invalidità, maggiorazioni sociali per ultrassessantacinquenni e ultrasessantenni, importi delle pensioni sociali e criteri di calcolo, limiti reddituali per le prestazioni assistenziali a mutilati, invalidi civili e sordomuti, oltre alle aliquote IRPEF e alle detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1994.
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