Cassazione Civile, Ordinanza n. 07116/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma derivante da uno scoperto di conto corrente e da un finanziamento, in relazione al quale la società debitrice principale e uno dei garanti hanno proposto opposizione contestando, tra l'altro, la legittimazione della società che agiva per il recupero del credito, la validità della rappresentanza processuale del difensore, l'idoneità e completezza della documentazione contabile prodotta, la presenza di addebiti non dovuti e la mancata informazione ai garanti circa il credito concesso alla debitrice principale. Dopo la revoca del decreto ingiuntivo in primo grado con condanna al pagamento di una somma inferiore, la Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo provata la cessione del credito e il conferimento dell'incarico di riscossione, nonché infondate le eccezioni sulla procura e sulla documentazione. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: omesso esame sulla qualificazione delle parti; violazione dell'onere della prova in tema di cessione in blocco ex L. n. 130/1999; nullità per tardive difese e documenti nuovi; errore di qualificazione di un atto notarile; omesso esame e motivazione perplessa sulla legittimazione e sui poteri rappresentativi; omesso esame sulla validità della procura alle liti; omesso esame sulla completezza della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in censure di merito o fossero carenti di specificità, spesso preclusi dal filtro dell'art. 348-ter c.p.c. perché la decisione d'appello non si era discostata da quella di primo grado. Ha inoltre affermato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, spetta al giudice di merito valutare se la cessione sia avvenuta e se comprenda il credito controverso, potendo valorizzare gli elementi istruttori ritenuti persuasivi. È stata confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisata la palese inammissibilità dei motivi, è stata applicata anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 sono inammissibili quando si risolvono in critiche di merito, mancano di specificità o sono preclusi dal regime del doppio conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado senza discostarsene nel ragionamento decisorio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la sede processuale e localizzare gli atti o i fatti su cui si fonda; la mancanza di specificità impedisce il controllo di legittimità.
art. 58 d. lgs. n. 385 del 1993
Nelle cessioni di crediti in blocco, l'accertamento dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione è rimesso al giudice di merito, che valuta liberamente gli elementi istruttori.
L. n. 130/1999
È richiamata in relazione alla cartolarizzazione dei crediti e alla prova della cessione del credito, ma la Corte non afferma un principio autonomo diverso da quello ricondotto all'art. 58 TUB.
art. 210 c.p.c.
L'istanza di esibizione documentale formulata dalla parte può rilevare ai fini della valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza delle produzioni documentali avversarie.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa per responsabilità aggravata senza necessità di accertare dolo o colpa in senso soggettivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, anziché denunciare un effettivo vizio di diritto o un'omissione decisiva nei ristretti limiti consentiti.
- La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nel caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro divergenza.
- In tema di cessione di crediti in blocco, la prova dell'inclusione del singolo credito nella cessione è questione di fatto riservata al giudice di merito, che può fondarsi su qualsiasi elemento istruttorio ritenuto convincente.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: la mera evocazione di atti o documenti non basta se non sono riprodotti, localizzati e collegati alle doglianze formulate.
- La proposizione di impugnazioni palesemente infondate o strutturate in modo meramente dilatorio può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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