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Legge

L.R. Basilicata 3/2014

“Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2005, n. 1 – Snellimento procedure istanze finanziate dalle LL.RR. 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 3/2014 sostituisce l’art. 7 della L.R. n. 1/2005, fissando in 5 anni dalla messa in esercizio il vincolo di mantenimento della destinazione originaria dell’opera. Il cambio d’uso è ammesso solo se l’immobile resta poi destinato per ulteriori 5 anni ad attività economiche, produttive, commerciali o di servizi. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del vincolo di destinazione d’uso per opere finanziate e snellimento delle relative procedure

Modifica del vincolo di destinazione d’uso per opere finanziate

La legge regionale Basilicata 4 marzo 2014, n. 3 interviene sulla disciplina del vincolo di destinazione d’uso prevista dalla L.R. 19 gennaio 2005, n. 1, con riferimento alle opere finanziate nell’ambito delle leggi regionali richiamate nel titolo. Il provvedimento rende più flessibile il regime di utilizzo delle strutture, mantenendo però un periodo minimo di destinazione originaria e introducendo una condizione sostitutiva per l’eventuale cambio d’uso.

Vincolo di mantenimento della destinazione originaria

La destinazione originaria dell’opera deve essere mantenuta per almeno 5 anni. Il termine decorre dalla data di effettivo esercizio dell’attività, non dalla data di ultimazione dei lavori o di concessione del finanziamento.

Cambio di destinazione d’uso

Trascorso il primo quinquennio, il cambio di destinazione d’uso è consentito solo a condizione che la struttura venga comunque destinata per almeno ulteriori 5 anni ad attività di natura economica, produttiva, commerciale o di servizi. La norma quindi non elimina il vincolo, ma lo trasforma in un obbligo di continuità funzionale a favore di impieghi comunque coerenti con finalità economiche.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 7 marzo 2014. Da tale momento la disciplina sostitutiva dell’art. 7 della L.R. n. 1/2005 diventa applicabile nel territorio regionale.

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