Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 2/2014

“Norme di prima attuazione della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 2/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stabilisce, per la Regione Basilicata, un caso di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, assessore e presidente della Regione quando l’interessato è parte attiva di una lite con l’ente. L’incompatibilità vale anche per procedimenti in corso e, per chi non sia parte attiva, solo se la lite deriva o segue un giudizio definitivo.

Incompatibilità per lite pendente con la Regione Basilicata

Incompatibilità per lite pendente con la Regione Basilicata

La legge detta una norma di prima attuazione in materia di cause di incompatibilità per gli organi politici regionali della Basilicata, in coerenza con la disciplina statale richiamata in intestazione. La regola si concentra sulle liti pendenti con l’ente regionale e incide sulla permanenza nelle cariche di consigliere regionale, componente della Giunta e Presidente della Regione.

Ambito soggettivo e causa di incompatibilità

È incompatibile con le cariche di consigliere regionale, componente della Giunta e Presidente della Regione chi è parte attiva di una lite con l’Ente Regione.

  • L’incompatibilità opera quindi quando il soggetto agisce direttamente contro la Regione in un contenzioso.
  • La norma richiama espressamente le esclusioni previste dalle norme vigenti, che restano ferme.

Ipotesi in cui il soggetto non sia parte attiva della lite

Se il soggetto non è parte attiva del giudizio, l’incompatibilità sussiste solo in un caso più ristretto: quando la lite sia conseguente oppure sia promossa a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

  • La previsione amplia la rilevanza della lite anche a situazioni derivate da un precedente contenzioso ormai definito.
  • Fuori da questa ipotesi, la mera esistenza di un rapporto processuale non determina incompatibilità per chi non è parte attiva.

Applicazione ai procedimenti in corso

La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso, quindi non riguarda soltanto le controversie future ma anche quelle già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si tratta dunque di una disciplina immediatamente efficace dal 22 gennaio 2014.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.