L.R. Basilicata 2/2014
“Norme di prima attuazione della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge stabilisce, per la Regione Basilicata, un caso di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, assessore e presidente della Regione quando l’interessato è parte attiva di una lite con l’ente. L’incompatibilità vale anche per procedimenti in corso e, per chi non sia parte attiva, solo se la lite deriva o segue un giudizio definitivo.
Incompatibilità per lite pendente con la Regione Basilicata
Incompatibilità per lite pendente con la Regione Basilicata
La legge detta una norma di prima attuazione in materia di cause di incompatibilità per gli organi politici regionali della Basilicata, in coerenza con la disciplina statale richiamata in intestazione. La regola si concentra sulle liti pendenti con l’ente regionale e incide sulla permanenza nelle cariche di consigliere regionale, componente della Giunta e Presidente della Regione.
Ambito soggettivo e causa di incompatibilità
È incompatibile con le cariche di consigliere regionale, componente della Giunta e Presidente della Regione chi è parte attiva di una lite con l’Ente Regione.
- L’incompatibilità opera quindi quando il soggetto agisce direttamente contro la Regione in un contenzioso.
- La norma richiama espressamente le esclusioni previste dalle norme vigenti, che restano ferme.
Ipotesi in cui il soggetto non sia parte attiva della lite
Se il soggetto non è parte attiva del giudizio, l’incompatibilità sussiste solo in un caso più ristretto: quando la lite sia conseguente oppure sia promossa a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
- La previsione amplia la rilevanza della lite anche a situazioni derivate da un precedente contenzioso ormai definito.
- Fuori da questa ipotesi, la mera esistenza di un rapporto processuale non determina incompatibilità per chi non è parte attiva.
Applicazione ai procedimenti in corso
La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso, quindi non riguarda soltanto le controversie future ma anche quelle già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si tratta dunque di una disciplina immediatamente efficace dal 22 gennaio 2014.
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