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Legge

L.R. Basilicata 6/2014

“Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8,”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 6/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su due leggi regionali della Basilicata, ridefinendo la decurtazione dell’indennità di funzione in caso di opzione, l’utilizzo di somme per collaboratori dei consiglieri regionali e il contingente di personale in comando per Giunta e Consiglio. Abroga inoltre una disposizione della l.r. 8/1998. Entra in vigore il 1° giugno 2014.

Modifiche alla disciplina dei consiglieri regionali e delle strutture di supporto degli organi regionali

Modifiche alla disciplina dei consiglieri regionali e delle strutture di supporto

La legge regionale della Basilicata interviene su disposizioni già vigenti in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e di organizzazione delle strutture di supporto agli organi regionali. La disciplina risultante riguarda sia la modalità di applicazione di alcune decurtazioni sia i limiti e le modalità di utilizzo del personale in comando.

Decurtazione dell’indennità di funzione in caso di opzione

Nel caso in cui sia esercitata l’opzione prevista dalla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, la decurtazione prevista dai commi precedenti dell’articolo 4 non si applica in modo generico, ma viene effettuata direttamente sull’indennità di funzione.

Somme destinate ai collaboratori dei consiglieri regionali

La legge stabilisce che una quota non inferiore a un terzo delle somme previste dai commi precedenti dell’articolo 8 della l.r. 38/2002 è corrisposta esclusivamente per instaurare rapporti contrattuali di lavoro di natura privatistica tra il consigliere regionale e i propri collaboratori, secondo la normativa vigente.

Per ottenere tali somme è necessario:

  • stipulare effettivamente i rapporti contrattuali di lavoro;
  • trasmettere la relativa documentazione agli uffici competenti.

In mancanza della stipula o della trasmissione della documentazione, le somme non sono corrisposte. Un successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza deve inoltre definire le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per questi rapporti.

Personale in comando per le strutture di Giunta e Consiglio

La disciplina del personale comandato per le strutture di supporto viene modificata con limiti differenziati secondo l’organo di riferimento.

Per le strutture riferite all’Assessore Vice Presidente della Giunta e agli Assessori, possono essere richieste in posizione di comando due unità provenienti da:

  • altri enti pubblici o di diritto pubblico;
  • enti locali;
  • enti interregionali operanti nel territorio regionale;
  • società regionali in house o comunque partecipate dalla Regione Basilicata;
  • enti o consorzi istituiti con legge regionale;
  • comparto scuola del Ministero della pubblica istruzione;
  • ogni altro Ministero.

Per le strutture riferite ai Vice Presidenti del Consiglio, ai Consiglieri Segretari, ai Presidenti delle Commissioni e delle Commissioni Speciali, può essere richiesta una sola unità in comando dagli enti e amministrazioni sopra indicati.

Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, il numero delle unità in comando non può superare rispettivamente tre e due.

Il comando:

  • è disposto con cadenza annuale;
  • è rinnovabile;
  • è revocabile in qualsiasi momento su richiesta dell’interessato;
  • si risolve automaticamente con la cessazione dell’incarico.

Inoltre, il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni e i Presidenti delle Commissioni Speciali devono adeguare il numero delle unità delle strutture di cui sono titolari alle riduzioni previste dalla nuova disciplina, con effetto dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge, indicando l’assegnazione o il comando da revocare.

Abrogazione

È abrogato il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il 1° giugno 2014.

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