Sentenza del 07/06/2019 n. 15450 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il notaio ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte di registro e ipotecaria in misura proporzionale, anziché fissa, su un atto costitutivo di trust autodichiarato. Il primo motivo riguardava la presunta tardività dell'avviso, notificato oltre il termine di 60 giorni previsto per il controllo dell'autoliquidazione telematica. Il secondo motivo contestava la responsabilità solidale del notaio, sostenendo che essa fosse limitata alla sola imposta principale e non si estendesse all'imposta complementare derivante da una valutazione giuridica del trust.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'eccezione di tardività fosse stata implicitamente respinta dalla sentenza d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo: l'imposta richiesta non era principale, poiché non derivava da elementi oggettivi, immediati e univocamente desumibili dall'atto, ma da una complessa valutazione giuridico-interpretativa sulla natura e sulla tassazione del trust. Pertanto, l'imposta aveva natura complementare e non poteva essere richiesta al notaio quale obbligato solidale. La sentenza impugnata è stata cassata, il ricorso introduttivo è stato accolto nel merito e le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42
È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
L'imposta principale comprende sia quella autoliquidata al momento della registrazione sia quella successivamente richiesta per correggere errori od omissioni oggettivi dell'autoliquidazione. Se la pretesa nasce da valutazioni diverse o ulteriori, l'imposta è complementare.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
La responsabilità solidale del notaio e del pubblico ufficiale non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
Il notaio è obbligato in solido con le parti, salvo rivalsa, esclusivamente per l'imposta principale; non risponde direttamente delle imposte complementari o suppletive.
D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter
Qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, gli uffici notificano [...] entro il termine di sessanta giorni [...] apposito avviso di liquidazione.
Il controllo automatizzato della registrazione telematica può riguardare soltanto maggiori imposte risultanti immediatamente dall'atto o dal modello informatico, senza attività istruttoria o interpretazioni giuridiche complesse.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3
Il notaio opera come responsabile d'imposta: pur potendo essere tenuto al pagamento insieme ai contraenti, non è il contribuente sostanziale, che resta la parte dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
L'omesso esame rilevante in cassazione deve riguardare un fatto storico decisivo, non una questione di qualificazione o interpretazione giuridica.
Codice di procedura civile, art. 112
La mancata trattazione espressa di un'eccezione non determina omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente e giuridicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa, configurando un rigetto implicito.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella registrazione telematica, la responsabilità solidale del notaio non si estende automaticamente a ogni maggiore imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate.
- È imposta principale solo quella dovuta o correggibile sulla base di elementi oggettivi, immediati e univocamente ricavabili dall'atto o dal modello informatico.
- Quando il recupero fiscale richiede interpretazioni giuridiche, valutazioni sulla struttura e sulle finalità dell'atto, oppure accertamenti fattuali o extratestuali, l'imposta tende ad avere natura complementare.
- Per un'imposta complementare l'avviso deve essere rivolto alle parti contraenti, che sono i contribuenti sostanziali; il notaio non può essere chiamato a risponderne in via solidale ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986.
- Il termine di 60 giorni previsto per il controllo automatizzato riguarda gli avvisi integrativi relativi alla sola imposta principale e non consente all'amministrazione di utilizzare una procedura automatizzata per controversie interpretative complesse.
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