Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26452/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra quattro pronunce irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 81 c.p., artt. 442 e 671 c.p.p., 187 disp. att. c.p.p.) per non avere il giudice dell'esecuzione applicato la diminuzione di un terzo prevista per i reati giudicati con il rito abbreviato (sentenze nn. 2 e 4), contestando il calcolo della pena finale e richiedendo una rideterminazione (sostanzialmente sostiene che la pena finale avrebbe dovuto essere inferiore, pari a tre anni e due mesi).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, quando reati satellite siano stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento di pena per la continuazione applicato ai relativi provvedimenti è soggetto alla riduzione premiale ex art. 442 c.p.p. Il provvedimento impugnato non chiariva se le frazioni di pena in aumento fossero state determinate tenendo conto della diminuzione di un terzo; per l'incertezza motivazionale e per un evidente refuso nel testo ("giorni dieci cinque"), la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente agli aumenti di pena inerenti alla continuazione e ha rinviato la questione per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché integri la motivazione e ricalcoli la pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    L'aumento di pena per la continuazione è l'istituto cui si applica la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato quando il reato satellite è stato giudicato con tale rito; l'aumento deve essere computato considerando la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La riduzione di un terzo riconosciuta al rito abbreviato si applica anche all'aumento di pena derivante dalla continuazione; si tratta di una diminuzione aritmeticamente predeterminata che non richiede motivazione sul quantum, ma il giudice deve indicare in motivazione di averla tenuta in conto

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione (riguarda i rapporti tra pene e esecuzione), posta a corollario delle questioni di calcolo della pena complessiva in esecuzione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione per profili procedurali connessi all'esecuzione e alla determinazione delle pene in caso di pluralità di sentenze

  • Corte Cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di annullamento per vizi di motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il rinvio deve avvenire a diverso giudice (criterio di terzietà nella fase di rinvio)

Massime di principio

  • Se un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena applicato per la continuazione è soggetto alla riduzione premiale ex art. 442 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale diminuzione nel calcolo.
  • La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e non richiede una motivazione sul quantum, ma il giudice deve espressamente dichiarare in motivazione di averla applicata.
  • Se dalla motivazione non è possibile accertare se la diminuzione prevista dal rito abbreviato è stata applicata agli aumenti di pena, l'ordinanza va annullata e la questione rinviata per nuovo giudizio.
  • In caso di annullamento per carenza motivazionale sul calcolo delle pene, il rinvio deve essere disposto a diverso giudice (principio di terzietà).
  • Errori formali o refusi nella esposizione della pena complessiva (es. indicazione ambigua dei giorni) devono essere corretti dal giudice in sede di nuovo esame per garantire certezza del calcolo esecutivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.