Ordinanza ingiunzione o revoca n. 385 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un istituto scolastico ha pubblicato sul proprio sito web una circolare con l’elenco nominativo degli alunni convocati ai GLO, rendendo conoscibile a soggetti non autorizzati l’informazione sulla loro condizione di disabilità. La pubblicazione è stata qualificata come diffusione illecita di dati relativi alla salute, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e delle norme del GDPR e del Codice privacy sulla comunicazione e diffusione dei dati. Nonostante la pronta rimozione del documento e la collaborazione dell’istituto, il Garante ha ritenuto non superati i rilievi e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, disponendo anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito.
Istituto Comprensivo 2 C.D. "G. Modugno" - S.M. "G. Galilei" di Monopoli: pubblicazione sul sito web di una circolare con convocazioni GLO e dati sulla disabilità degli alunni
Istituto scolastico: diffusione illecita sul sito web di convocazioni GLO con dati sulla disabilità degli alunni
Il provvedimento riguarda l’Istituto Comprensivo 2 C.D. "G. Modugno" - S.M. "G. Galilei" di Monopoli, destinatario di un reclamo per la pubblicazione sul sito istituzionale di una circolare contenente l’elenco nominativo degli alunni convocati ai Gruppi di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO). Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione abbia reso conoscibile a soggetti non legittimati un’informazione idonea a rivelare la condizione di disabilità degli alunni, integrando una diffusione illecita di dati relativi alla salute.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo presentato dai genitori di un alunno. L’accertamento preliminare dell’Ufficio ha confermato che la circolare era disponibile online e scaricabile, contenendo i nominativi degli alunni per i quali era stato convocato il GLO, suddivisi per classi e plessi.
L’istituto ha rappresentato che la pubblicazione era frutto di un errore materiale: il documento era stato redatto da una docente e inserito da un’assistente amministrativa nella sezione del sito "Articoli visibile e scaricabile", senza considerare la necessaria riservatezza. Ha inoltre dichiarato che la circolare è stata rimossa subito dopo la segnalazione.
Inquadramento normativo
Il Garante richiama la disciplina applicabile ai soggetti pubblici: il trattamento è lecito se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. La diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è ammessa solo se prevista da una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale.
Per le categorie particolari di dati, il richiamo è all’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e all’art. 2-sexies del Codice. In particolare, i dati relativi alla salute non possono essere diffusi ai sensi dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Valutazioni del Garante sulla natura dei dati pubblicati
Il Garante qualifica la convocazione del GLO come informazione che, di per sé, può rivelare lo stato di salute dell’alunno, in quanto connessa alla normativa sull’inclusione scolastica e alla disabilità. La pubblicazione online di una circolare nominativa rivolta indistintamente a più destinatari è stata considerata incompatibile con la disciplina di settore, che consente la comunicazione solo a soggetti specificamente legittimati, come i genitori dell’alunno, i docenti della classe e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo.
Il Garante richiama inoltre la particolare tutela dei minori, che richiedono una protezione rafforzata nel trattamento dei dati personali.
Illiceità del trattamento e responsabilità del titolare
L’Autorità ha escluso che le memorie difensive potessero giustificare l’archiviazione. Ha ribadito che il titolare del trattamento è l’istituto nel suo complesso e che la responsabilità non viene meno per il fatto che l’errore sia stato commesso da un dipendente o da un incaricato che agisce sotto la sua autorità.
Sulla base degli elementi acquisiti, il Garante ha accertato una diffusione illecita di dati personali, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4, GDPR, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), e 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
Misure correttive e sanzione
Poiché la circolare era stata resa non accessibile e la condotta aveva esaurito i propri effetti, il Garante ha ritenuto non necessario adottare ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Ha invece applicato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR, richiamando l’art. 83, par. 3, in ragione dell’unicità della condotta. L’importo massimo astrattamente applicabile era pari a 20 milioni di euro, ma la sanzione è stata determinata in 4.000 euro.
Criteri di quantificazione della sanzione
Nella determinazione dell’importo il Garante ha considerato:
- la limitata platea degli interessati e la durata della pubblicazione, pari a circa 28 giorni;
- il carattere di mero errore materiale della condotta;
- la presenza di dati appartenenti a categorie particolari, in particolare dati relativi alla salute;
- la pronta rimozione della circolare;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il grado di cooperazione del titolare con l’Autorità.
Il Garante ha ritenuto la sanzione pari a 4.000 euro effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato all’istituto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante e l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità. Resta ferma la possibilità di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Fatto oggetto del reclamo
I reclamanti hanno segnalato che l’Istituto avrebbe pubblicato sul sito istituzionale una circolare relativa alle convocazioni dei Gruppi di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO), contenente l’elenco dei bambini con nome e cognome e classe frequentata. Dall’accertamento preliminare è emerso che la circolare era visibile e scaricabile online e riportava i nominativi (cognome e iniziale del nome) degli alunni convocati per classi e plessi.
Difese dell’istituto e rimozione del documento
L’istituto ha sostenuto che si trattasse di un errore materiale e di una discrasia tra la volontà dell’amministrazione e la pubblicazione effettiva. Ha riferito che la circolare era stata redatta da una docente e pubblicata dall’assistente amministrativa nella sezione "Articoli visibile e scaricabile" per fretta e senza considerare le regole di riservatezza. Ha anche dichiarato che il documento è stato rimosso prontamente dopo la segnalazione.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, nel caso di una scuola pubblica, è l’ente nel suo complesso e che non può sottrarsi alla propria responsabilità invocando l’errore del dipendente. La convocazione del GLO per l’inclusione scolastica è stata considerata un’informazione idonea a rivelare lo stato di salute dell’alunno, soprattutto perché riferita a minori, che meritano una protezione rafforzata.
Violazioni accertate
La pubblicazione della circolare sul sito web è stata ritenuta una diffusione illecita di dati personali relativi alla salute, in assenza di base giuridica idonea e in contrasto con la disciplina di settore. Il Garante ha ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 9, parr. 1, 2, lett. g) e 4, del GDPR, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies, commi 1 e 2, lett. bb), e 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione è stata sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR. Tenuto conto della natura, gravità e durata limitata della diffusione, del numero contenuto di interessati, dell’errore materiale, della pronta rimozione, dell’assenza di precedenti e della cooperazione con l’Autorità, il Garante ha determinato la sanzione in 4.000 euro. Ha inoltre richiamato la possibilità di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, Codice.
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