R.R. TAA 8/2005
Regolamento previsto dall'art. 56 - comma 3 della LR 9.11.1983, n. 15, concernente l'aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti la Giunta regionale per l'anno 2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ridetermina, dal 1° gennaio 2005, le misure dell’indennità oraria di missione spettante ai componenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, aggiornandole in base agli indici ISTAT richiamati. Sono anche richiamate le regole di rimborso spese per l’uso dell’automezzo proprio. Si tratta di disciplina riferita al solo anno 2005 e oggi sostanzialmente superata.
Aggiornamento 2005 dell’indennità oraria di missione dei componenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige
Aggiornamento 2005 dell’indennità oraria di missione dei componenti della Giunta regionale
Il provvedimento riguarda la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2005, le misure dell’indennità oraria di missione spettante ai componenti della Giunta regionale. La disciplina è adottata in attuazione dell’art. 56, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, che consente l’adeguamento annuale delle misure in relazione all’andamento degli indici richiamati dalla norma.
Presupposti dell’aggiornamento
Il regolamento dà atto che la precedente rideterminazione era stata effettuata con il decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2004, n. 2/L, con decorrenza 1° gennaio 2004. Per il nuovo aggiornamento viene considerata la variazione degli indici ISTAT e viene applicato l’arrotondamento previsto dalla normativa regionale, cioè per eccesso ai cinque centesimi di euro, in corrispondenza dell’arrotondamento a lire 100 previsto dall’art. 56 della legge regionale n. 15/1983.
Determinazione delle nuove misure
Dal 1° gennaio 2005 le indennità orarie di missione sono fissate nei seguenti importi:
- 3,70 euro per le missioni nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;
- 6,30 euro per le missioni nella restante parte del territorio della Repubblica;
- 8,10 euro per le missioni all’estero.
Rimborso delle spese di viaggio
Il provvedimento precisa che ai componenti della Giunta regionale, per l’uso del proprio automezzo, compete il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste per i dipendenti regionali. Non vengono introdotte ulteriori regole operative, ma si conferma l’applicazione del regime di rimborso già previsto per il personale regionale.
Decorrenza, efficacia e ambito temporale
Le nuove misure operano dal 1° gennaio 2005. Il testo ha natura di aggiornamento annuale e la sua utilità pratica è limitata al periodo in cui tali importi erano vigenti, essendo riferito a un esercizio ormai concluso. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce effetti esclusivamente nell’ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
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