L.R. TAA 1/2005
Pacchetto famiglia e previdenza sociale (B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 - Numero straordinario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Trentino-Alto Adige, contributi previdenziali e prestazioni di sostegno familiare per cura dei figli, assistenza a familiari non autosufficienti, lavoro a tempo parziale e assegno regionale al nucleo familiare. Molte misure sono riservate a residenti da almeno cinque anni (o con residenza storica alternativa) e valgono solo per periodi successivi al 1° gennaio 2005 o domande presentate dopo tale data. Alcune parti sono state abrogate dal 1° gennaio 2018.
Pacchetto famiglia e previdenza sociale
Pacchetto famiglia e previdenza sociale in Trentino-Alto Adige
La legge regionale disciplina un sistema di interventi previdenziali e di sostegno al reddito/famiglia applicabile nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige. Le misure sono in gran parte attuate dalle Province autonome, con criteri e modalità demandati ai rispettivi regolamenti provinciali e al regolamento regionale di coordinamento.
Ambito generale e soggetti beneficiari
Il provvedimento prevede contributi a favore di diverse categorie di soggetti, in particolare:
- persone autorizzate ai versamenti volontari presso casse di previdenza, gestioni INPS e gestione separata;
- lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti;
- collaboratori domestici, in alcune ipotesi specifiche;
- disoccupati e soggetti che riducono l’attività lavorativa;
- nuclei familiari con figli o equiparati;
- soggetti che assistono familiari non autosufficienti.
Le principali misure richiedono, salvo eccezioni, la residenza da almeno cinque anni nella Regione; in alternativa è riconosciuta la “residenza storica” di quindici anni, con almeno un anno immediatamente precedente la domanda.
Copertura previdenziale per cura dei figli
La legge prevede un contributo per coprire versamenti previdenziali volontari relativi ai periodi dedicati alla cura ed educazione dei figli o di minori affidati residenti in Regione. Per i lavoratori dipendenti il beneficio copre i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione; è escluso per i dipendenti pubblici e per i titolari di pensione diretta.
Il contributo:
- è pari all’importo del versamento volontario effettuato;
- non può superare euro 9.000 annui, fino a euro 18.000 complessivi;
- spetta dal terzo mese al terzo anno di vita del bambino, o nel caso di adozione dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dal provvedimento;
- in caso di affidamento spetta per tutta la durata dell’affidamento, senza limiti di età.
Per lavoratori autonomi e liberi professionisti, in caso di nascita, adozione o affidamento, il contributo può coprire anche i versamenti previdenziali obbligatori fino a euro 4.000 annui, per un massimo complessivo di euro 8.000.
Per chi svolge attività part-time entro i cinque anni di vita del figlio, o entro cinque anni dall’adozione, è previsto un contributo integrativo dei versamenti previdenziali fino al 100% di quelli dovuti per il corrispondente tempo pieno, comunque entro euro 4.500 annui e euro 18.000 complessivi. Anche qui, in caso di affidamento il beneficio dura per tutta l’affidamento e non spetta ai dipendenti pubblici.
Dal 2021 i contributi di questo articolo possono essere chiesti, in alternativa e alle stesse condizioni, anche per forme di previdenza complementare, con massimali ridotti per alcune categorie; per collaboratori domestici è prevista una specifica estensione. La disciplina consente inoltre l’anticipazione del contributo da parte delle Province.
Copertura previdenziale per assistenza a familiari non autosufficienti
È previsto un contributo per i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti. Per autonomi, liberi professionisti e soggetti autorizzati ai versamenti volontari il contributo copre il versamento previdenziale ed è limitato a euro 4.000 annui, fino al raggiungimento del requisito minimo per la pensione di anzianità o vecchiaia. Per i dipendenti, pubblici e privati, il contributo riguarda le aspettative non coperte da contribuzione.
Per l’assistenza a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni il massimale annuo sale a euro 9.000; per iscrizioni a strutture educative e centri diurni per disabili resta comunque entro euro 4.000 annui.
Per chi lavora part-time per assistere familiari non autosufficienti è previsto un contributo integrativo fino al 100% dei versamenti dovuti per il tempo pieno, entro euro 2.000 annui, sempre fino al raggiungimento del requisito minimo pensionistico.
Anche questa misura può essere destinata, in alternativa, alla previdenza complementare, con limiti annui di euro 4.000 per alcune categorie ed euro 2.000 per altre, e può riguardare anche i collaboratori domestici. È prevista la possibilità di anticipazione provinciale del contributo.
Regole comuni: presentazione domande, cumulabilità e criteri attuativi
Le modalità applicative sono affidate a un regolamento regionale e ai regolamenti delle Province autonome. Le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono essere presentate, salvo termini più ampi fissati dalle Province:
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello contributivo di riferimento;
- per gli arretrati, entro sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dalla cassa pensionistica autorizzante.
I contributi non sono cumulabili con altri interventi regionali indicati dalla legge, con specifiche eccezioni e con un divieto espresso di cumulo con l’assicurazione regionale volontaria per la pensione delle persone casalinghe. I contributi per previdenza complementare possono però essere erogati anche per periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella da perdita del lavoro, e sono cumulabili con indennità e congedi del d.lgs. 151/2001.
Assegno regionale al nucleo familiare
La legge istituiva anche un assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati residenti in Regione, rivolto a lavoratori dipendenti, disoccupati, iscritti alle liste di mobilità, autonomi, iscritti alla gestione separata, liberi professionisti, non iscritti a previdenza obbligatoria e pensionati, nonché ai coniugi in possesso dei requisiti. L’assegno era graduato per composizione del nucleo, condizione economica e presenza di figli disabili, con tabelle A, B e C.
Il beneficio era integrativo dell’assegno al nucleo familiare statale ed era cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da istituti previdenziali. Tuttavia questa disciplina è stata abrogata con decorrenza 1° gennaio 2018, quindi oggi non è più applicabile.
Interventi per disoccupati o per chi riduce l’attività lavorativa
La legge prevedeva anche un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali per persone disoccupate residenti in Regione, oltre che per chi riduceva l’attività lavorativa in attuazione di accordi sindacali senza contribuzione figurativa e per chi era sospeso per crisi di mercato senza copertura contributiva. Il contributo era limitato a euro 7.000 annui e si calcolava in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati, fino al requisito minimo per pensione anticipata o di vecchiaia.
Questa disciplina, pur formalmente richiamata nella legge, è stata successivamente soppressa dal testo consolidato e non risulta più vigente in questa forma.
Disposizioni su altre leggi regionali e profili finanziari
La legge modifica e coordina varie discipline regionali in materia di assicurazione contro silicosi e asbestosi, sordità da rumori, riscatto di lavoro all’estero, patronati, previdenza integrativa per casalinghe, lavoratori stagionali e coltivatori diretti, assicurazione volontaria per casalinghe e indennità per disoccupati in mobilità. Sono previsti anche oneri finanziari specifici per alcuni interventi e un coordinamento delle disposizioni regionali preesistenti.
Regime transitorio ed efficacia temporale
Le principali misure di copertura previdenziale per figli, assistenza a familiari e assegno familiare si applicano, rispettivamente, ai periodi successivi al 1° gennaio 2005, alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2005 e ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004. L’assegno regionale al nucleo familiare si applicava agli assegni spettanti dal 1° luglio 2005.
Dal 1° giugno 2005 è stata preclusa l’adesione ad alcune forme assicurative regionali; le relative discipline sono rimaste applicabili solo agli eventi verificatisi entro la scadenza dell’anno assicurativo in corso al 31 maggio 2005. Dal 1° luglio 2005 hanno cessato di applicarsi anche ulteriori disposizioni su precedenti forme assicurative. La legge ha inoltre disciplinato la restituzione agevolata di indebiti regionali, con domanda entro il 30 giugno 2005 e riduzione del 20% dell’importo residuo per il pagamento in unica soluzione.
Stato di attualità
La legge è in larga parte ancora fonte di riferimento per gli interventi previdenziali regionali, ma alcune sue parti risultano superate o abrogate, in particolare la disciplina dell’assegno regionale al nucleo familiare, cessata dal 1° gennaio 2018, e la disciplina dell’articolo 4, soppressa nel testo consolidato. Le misure effettivamente utili oggi riguardano soprattutto i contributi per maternità/paternità e assistenza familiare, nonché la previdenza complementare prevista dalle successive modifiche.
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