L.R. TAA 7/2004
Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali (B.U. 31 dicembre 2004, n. 55 - Numero Straordinario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma in modo organico l’ordinamento dei comuni, la disciplina elettorale comunale e alcune norme transitorie su segretari comunali, contabilità e forme collaborative. Molte disposizioni sono poi state abrogate; restano rilevanti soprattutto le norme storiche fino all’intervento del 2018. Diverse previsioni avevano efficacia transitoria o dal primo turno elettorale successivo all’entrata in vigore.
Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e delle elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige
Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali nel Trentino-Alto Adige
La legge regionale interviene in modo organico sull’ordinamento dei comuni, sulla composizione ed elezione degli organi comunali e su vari profili transitori, con riferimento al territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il testo consolidato mostra però che numerose disposizioni sono state successivamente abrogate o superate da testi unici e da leggi provinciali.
Ordinamento dei comuni e autonomia locale
La prima parte rafforza l’autonomia statutaria e regolamentare dei comuni, i diritti dei consiglieri, le attribuzioni degli organi comunali e i profili di organizzazione interna. Sono disciplinati anche l’associazione e l’unione di comuni, i consorzi obbligatori di funzioni, i consigli circoscrizionali, i referendum popolari, la pubblicazione delle deliberazioni e alcuni aspetti contabili e finanziari.
Indennità, gettoni e spese degli amministratori
La legge modifica la disciplina dei gettoni di presenza e delle indennità di carica degli amministratori locali. Per la nuova disciplina delle indennità è previsto un regolamento della Giunta regionale da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore; in prima applicazione il limite di spesa non può superare, per sindaci e assessori, l’onere complessivo sostenuto nel 2004, salvo eccezioni specifiche. È inoltre previsto un regime transitorio fino all’entrata in vigore del regolamento. La disciplina sul gettone di presenza è stata poi in parte abrogata.
Disciplina elettorale dei comuni
La legge riforma la composizione e l’elezione degli organi comunali, con regole su eleggibilità, durata del mandato, diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea, turni elettorali, presentazione delle candidature, parità di accesso tra donne e uomini e collegamento delle liste in provincia di Bolzano. Sono disciplinate le elezioni nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con soglie differenziate, nonché l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti.
Segretari comunali e forme collaborative
La legge contiene norme transitorie sull’ordinamento dei segretari comunali, sulle sedi segretarili e sui rapporti di lavoro, poi in gran parte superate o abrogate. È inoltre previsto che le Province autonome disciplinino con propria legge il personale dei comuni, i segretari e i dirigenti, nel rispetto di principi generali fissati dalla legge regionale; tali articoli sono stati successivamente dichiarati o resi inefficaci/abrogati nel testo consolidato.
Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore
Sono previsti adeguamenti statutari entro un anno e una norma transitoria per le elezioni dei comuni della provincia di Bolzano del 2005, con specifici requisiti sulla dichiarazione linguistica. La legge abroga espressamente numerose disposizioni previgenti e stabilisce l’entrata in vigore al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Molti articoli del capo finale risultano oggi abrogati o privi di attuale utilità applicativa.
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