Ordinanza n. 2439/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all’assunzione nel Corpo Forestale della Regione Siciliana per bioimpedenzometria non conforme, nonché successivo scorrimento della graduatoria per ulteriori 40 posti nella parte in cui non contempla il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo all’assunzione nel Corpo Forestale regionale, per non conformità dei parametri rilevati mediante bioimpedenzometria ai limiti normativi, e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria, nella parte in cui non lo includeva. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione per accertare i parametri antropometrici e bioimpedenziometrici del ricorrente ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. n. 207/2015. Il verificatore ha accertato un’altezza di 168,2 cm, ritenendo verosimilmente riconducibile a diverse modalità di rilevazione e taratura degli strumenti la differenza rispetto alla misurazione effettuata dalla Commissione medica. Ha inoltre rilevato una perdita di peso successiva agli accertamenti concorsuali. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare la percentuale di massa grassa riferibile all’epoca del concorso, utilizzando l’altezza accertata in verificazione e il peso rilevato dalla Commissione medica durante la visita concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità né del successivo scorrimento della graduatoria. Ha ritenuto che il sindacato dovesse essere riferito alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, escludendo quindi la rilevanza della perdita di peso sopravvenuta e dei valori ponderali rilevati in verificazione. Ha invece ritenuto utilizzabile come dato storico il peso misurato dalla Commissione medica in sede concorsuale, trattandosi di rilevazione diretta e obiettiva non specificamente inficiata. Poiché il parametro normativo rilevante è la percentuale di massa grassa, risultante dall’elaborazione dei dati antropometrici, e la relazione non consentiva di determinarla assumendo l’altezza di 168,2 cm e il peso storico rilevato dalla Commissione, il Collegio ha disposto un supplemento di verificazione. Il verificatore dovrà rideterminare la percentuale di massa grassa riferibile all’epoca degli accertamenti concorsuali, illustrare la metodologia utilizzata e precisare la conformità del valore ai limiti dell’art. 3 del d.P.R. n. 207/2015. È stato assegnato il termine di sessanta giorni per il deposito della relazione integrativa e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. n. 207/2015
La disposizione individua i requisiti antropometrici e bioimpedenziometrici rilevanti per il giudizio di idoneità; secondo il Collegio, il parametro determinante è la percentuale di massa grassa, calcolata mediante elaborazione dei dati antropometrici del candidato.
art. 9, comma 11, D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021
È richiamata quale base del provvedimento di scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti di Agente del Corpo Forestale regionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità di un provvedimento di non idoneità fisica adottato in una procedura concorsuale, la verifica deve essere riferita alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato; non assumono rilievo le modificazioni delle condizioni fisiche intervenute successivamente.
- Quando il parametro di idoneità è costituito da un valore elaborato, quale la percentuale di massa grassa, la verificazione deve ricostruire il dato sulla base dei parametri antropometrici riferibili all’epoca degli accertamenti concorsuali.
- In presenza di una diversa misurazione dell’altezza effettuata in sede giudiziale, il peso rilevato direttamente dalla Commissione medica durante la visita concorsuale può essere assunto come dato storico, se la sua attendibilità non è stata specificamente inficiata dagli elementi acquisiti nel processo.
- La verificazione deve indicare la metodologia utilizzata e consentire di stabilire, in modo motivato e controllabile, se il valore ricostruito sia conforme ai limiti normativi di idoneità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 367/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 368/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 369/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 370/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 371/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 372/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →