Ordinanza n. 24/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento D.A.S.P.O. -OMISSIS- Div. PAC – M.P. Cat. Q. 2/2 – daspo 2025 dell’11 settembre 2025 del Questore di -OMISSIS-, notificato il 12 settembre 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.S.P.O. adottato dal Questore, con divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata minima prevista dalla legge e con estensione nazionale agli incontri di calcio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il D.A.S.P.O. notificato il 12 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine dai fatti verificatisi il 7 settembre 2025 durante un incontro di calcio: la ricorrente, Vice Presidente della squadra, aveva inveito contro l’arbitro e il guardalinee e, dopo l’espulsione, aveva rivolto ripetutamente il dito medio alla terna arbitrale, collocandosi poi in tribuna tra i tifosi della squadra di casa. La condotta era comprovata dalla proposta del dirigente del Commissariato e da un video divenuto virale sui social network. Dal testo emergono censure relative all’insussistenza dei presupposti del D.A.S.P.O., alla ritenuta irrilevanza o natura meramente emotiva della condotta, alla carenza di pericolosità, all’indeterminatezza e sproporzione del divieto, nonché alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso, a una delibazione sommaria, infondato e ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha considerato la condotta adeguatamente comprovata e idonea a integrare il presupposto per l’applicazione dell’art. 6, comma 1, della l. 401/1989, valorizzando anche il ruolo di Vice Presidente della società sportiva, ritenuto obiettivamente capace di condizionare gli animi della tifoseria. Ha escluso che si trattasse di un mero sfogo emozionale privo di rilevanza preventiva. Il D.A.S.P.O. è stato ritenuto espressione non illogica dell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, non indeterminato quanto al contenuto e non sproporzionato, poiché la durata era quella minima prevista dalla legge e l’estensione a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale risultava determinabile. Il TAR ha inoltre richiamato la natura preventiva della misura e la logica del “più probabile che non”, escludendo, secondo l’orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente e preferibile, la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
la logica del “più probabile che non”
La disposizione consente l’applicazione del D.A.S.P.O. quale misura amministrativa preventiva in presenza di situazioni di pericolo concreto; il giudice ha ritenuto sufficiente, nella fase cautelare, la condotta contestata e la sua comprovata idoneità a incidere sull’ordine e sulla sicurezza delle manifestazioni sportive.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il D.A.S.P.O. è una misura amministrativa di prevenzione applicabile quando una condotta tenuta in occasione di una manifestazione sportiva evidenzi un pericolo concreto di ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica; nella valutazione cautelare può assumere rilievo anche il ruolo rivestito dal destinatario nella società sportiva e la conseguente capacità di influenzare la tifoseria.
- La condotta aggressiva o platealmente oltraggiosa rivolta alla terna arbitrale non perde rilevanza ai fini del D.A.S.P.O. per il solo fatto di essere qualificabile come sfogo emozionale, quando le modalità concrete della condotta e il ruolo del soggetto siano idonei a evidenziare una pericolosità preventiva.
- L’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza in materia di D.A.S.P.O. incontra il limite della non manifesta illogicità e della proporzionalità; il divieto non è indeterminato quando le aree interessate siano identificabili con criteri sufficientemente certi.
- La durata minima prevista dalla legge costituisce elemento rilevante per escludere, in sede cautelare, la sproporzione della misura; anche l’estensione del divieto a tutti gli impianti sportivi nazionali può risultare legittima se le aree sono precisamente determinabili e la misura è coerente con la sua funzione preventiva.
- Per la natura preventiva e le esigenze di celerità e urgenza proprie del D.A.S.P.O., la previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente richiamato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →