Deliberazione n. 422 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati per impedire la diffusione su Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme l’adozione immediata di strumenti per bloccare la circolazione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro. La decisione è adottata nell’ambito della procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn e conferma l’operato del dirigente competente in via d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile al c.d. revenge porn.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 25 giugno 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 301 e 302 del 25 giugno 2024, con cui ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la trasmissione del materiale in formato hash, al fine di consentire l’intervento tecnico sulle piattaforme.
Conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione deve avvenire:
- per soli fini probatori;
- per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- con comunicazione tempestiva all’Autorità dell’avvenuta acquisizione e conservazione.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma conferma l’efficacia delle misure preventive e conservative disposte per impedire la diffusione del materiale e tutelare la riservatezza della persona interessata.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che dovrebbero rimanere privati. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 301 e 302 del 25 giugno 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza, l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale era stato trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza n. 301/2024 e n. 302/2024 adottati il 25 giugno 2024.
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